13.3513 · Mozione · 2013-06-20
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il commercio di metalli preziosi e pietre preziose deve essere assoggettato alla legge sul riciclaggio di denaro (LRD).
Begründung
I flussi finanziari connessi al settore delle materie prime, e in particolare il fenomeno dell'evasione fiscale e dei trasferimenti illeciti (legati in particolare al riciclaggio di denaro e alla corruzione) sono diventati un importante oggetto di discussione a livello internazionale. Questi fenomeni sono considerati un ostacolo considerevole alla mobilitazione delle risorse interne dei Paesi in sviluppo ed emergenti.
Nel rapporto di base sulle materie prime, il Consiglio federale sostiene di rifiutare e combattere l'afflusso nel nostro Paese di denaro guadagnato in modo illecito. In materia di lotta al riciclaggio di denaro, la Svizzera attua gli standard internazionali e sotto certi aspetti va oltre l'operato di altri Paesi. Tuttavia, non intende assoggettare le materie prime alla legge sul riciclaggio di denaro (LRD). Giustifica questa posizione adducendo che il criterio di assoggettamento alla LRD consiste nella fornitura a titolo professionale di servizi nel settore finanziario (intermediazione finanziaria). L'arsenale predisposto per la lotta al riciclaggio di denaro è pertanto incentrato sui servizi di intermediazione finanziaria anche nel settore delle materie prime e garantisce così l'inclusione sistematica nel dispositivo di lotta anche delle attività in questo settore. Se l'estrazione di materie prime avviene ad esempio in violazione dei diritti umani, l'immissione dei proventi di origine criminale nel traffico dei pagamenti per il tramite di una banca attiva il meccanismo di controllo previsto dalla LRD.
A questo riguardo occorre tuttavia considerare che gli averi di origine criminale non giungono in Svizzera soltanto sotto forma di denaro, bensì anche di materie prime quali metalli preziosi e pietre preziose, per essere immessi sotto questa forma nel circuito economico regolare. In questo caso l'attivazione del meccanismo di lotta non è garantita.
L'assoggettamento del commercio di metalli preziosi e pietre preziose alla LRD consentirebbe di colmare questa lacuna di legge.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'autore della mozione chiede di assoggettare il commercio di materie prime sotto forma di metalli preziosi e pietre preziose alla legge sul riciclaggio di denaro (LRD). Secondo il diritto vigente, né il commercio di materie prime per conto proprio, né gli stessi commercianti per conto proprio sono sottoposti a questa legge (cfr. anche la risposta alla mozione Wyss Ursula 11.4161, "Nessun riciclaggio di denaro nel commercio di materie prime per conto proprio"). Tuttavia, se una persona commercia materie prime per conto di terzi, essa può essere assoggettata alla LRD in qualità di intermediario finanziario, sempreché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2 capoverso 3 LRD. Secondo la LRD sono considerati intermediari finanziari le "persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli". I commercianti di materie prime per conto proprio non soddisfano questo criterio poiché non intrattengono relazioni con clienti né hanno facoltà di disporre su valori patrimoniali di terzi.
Inoltre, il commercio (fuori borsa) di materie prime sottostà alla LRD soltanto se le materie prime presentano un grado di standardizzazione talmente elevato da poter essere liquidate in ogni momento (art. 2 cpv. 3 lett. c LRD in combinato disposto con l'art. 5 cpv. 2 lett. b dell'ordinanza concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria, OAIF). Solo sotto questa forma possono essere oggetto di un'operazione finanziaria. Di regola, però, le pietre preziose non soddisfano questo requisito. Per contro, il commercio di metalli preziosi bancari è sempre ritenuto un'operazione finanziaria e sottostà alla LRD (art. 2 cpv. 3 lett. c LRD in combinato disposto con l'art. 5 cpv. 2 lett. c OAIF). Sono considerati metalli preziosi bancari le verghe e le granaglie d'oro, d'argento, di platino e palladio con determinati titoli minimi (art. 178 cpv. 2 dell'ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP).
L'assoggettamento alla LRD di determinate attività commerciali, richiesto dall'autore della mozione, è già stato esaminato in occasione dei lavori relativi all'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) del 2003 come pure nelle raccomandazioni del GAFI del 2012. Questo assoggettamento è stato principalmente respinto perché la LRD è basata sul principio dell'intermediazione finanziaria che si limita alle operazioni finanziarie, e poiché gli obblighi di diligenza sanciti nella LRD sono difficilmente applicabili ai commercianti attivi per conto proprio. Questi ultimi sono infatti controparte e aventi economicamente diritto alla merce. Ciò significa che essi dovrebbero applicare gli obblighi di diligenza a sé stessi e chiarire le circostanze della propria transazione.
Come menzionato nella mozione, nel commercio di materie prime il dispositivo di lotta al riciclaggio di denaro è incentrato sull'intermediazione finanziaria. Gli obblighi di diligenza, di notifica e di blocco sanciti nella LRD scaturiscono non appena i proventi di origine criminale confluiscono nel traffico dei pagamenti per il tramite di un intermediario finanziario. In questo contesto l'intermediario finanziario non è tenuto a verificare in particolare se le stesse materie prime commercializzate sono di origine criminale (cfr. anche la risposta all'interpellanza Masshardt 13.3344, "Rapporto sulle materie prime. Misure incisive e più trasparenza"). La problematica dell'estrazione delle materie prime in condizioni discutibili deve dunque essere considerata nell'ambito del rapporto di base sulle materie prime e non nella LRD.
Infine, è necessario precisare che nel quadro della procedura di consultazione concernente l'attuazione delle raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012, nelle attività commerciali verrà rafforzato il dispositivo di lotta al riciclaggio di denaro, nel senso che le operazioni di vendita eccedenti i 100 000 franchi dovranno essere effettuate imperativamente per il tramite di un intermediario finanziario. Oltre a questa misura legislativa, un gruppo di lavoro interdipartimentale sta preparando l'attuazione di un'ulteriore raccomandazione del GAFI. Quest'ultima prevede che nel quadro di un cosiddetto National Risk Assessment ogni Paese analizzi e valuti i rischi sistemici del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e combatta tali rischi con un approccio basato sul rischio.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.