13.3532 · Interpellanza · 2013-06-20
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il rapporto intermedio trasmesso al Dipartimento federale delle finanze (DFF) il 17 maggio 2013 dall'organo di coordinamento incaricato di studiare misure per rafforzare la competitività fiscale (riforma dell'imposizione delle imprese III) evidenzia che la Svizzera sarà confrontata, sia a livello federale sia in alcuni cantoni, a una riforma della fiscalità delle imprese caratterizzata da conseguenze quantificabili in termini di miliardi ed estremamente complessa e con possibili referendum. Nel rapporto si parla di una tempistica compresa tra i cinque e i sette anni.
Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Secondo il rapporto intermedio, in almeno uno Stato membro dell'UE saranno sicuramente applicate nuove soluzioni alternative. Che cosa accadrebbe se questo unico Stato UE dovesse nei prossimi cinque-sette anni adeguare il proprio sistema fiscale agli standard internazionali?
2. Che cosa fa il Consiglio federale per precorrere la possibilità che nei prossimi cinque-sette anni il contesto internazionale (attualmente molto dinamico) muti nuovamente ed entro questo arco di tempo regimi fiscali oggi ancora tollerati vengano inseriti su liste nere?
3. L'UE ha contestato sette regimi fiscali vigenti in Svizzera. Su quali si china o non si china il Consiglio federale? Come immagina la situazione tra cinque-sette anni?
4. Nel mese di novembre 2012 il Forum dell'OCSE sulle pratiche fiscali dannose ha deciso di esaminare approfonditamente cinque regimi fiscali svizzeri contestati anche dall'UE e precisamente i seguenti: i) società di sede; ii) società miste; iii) società holding; iv) società principali; v) esenzioni fiscali concesse nell'ambito della politica regionale. A giudizio del Consiglio federale, di quale margine di manovra dispone la Svizzera a lungo termine in seno all'OCSE?
5. Quali sarebbero gli ulteriori concreti adeguamenti cui la Svizzera dovrebbe provvedere se adottasse il codice di condotta dell'UE? Oltre a quelli già menzionati, quali sono oggi i regimi fiscali svizzeri incompatibili con questo codice? Il dibattito in corso in seno all'OCSE va oltre o si ferma prima?
6. Il 6 dicembre 2012 la Commissione europea ha adottato un piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale. In materia di fiscalità delle imprese, sotto quali aspetti questo piano va oltre il codice di condotta?
7. Quali sono gli strumenti di politica estera che la Svizzera può utilizzare per aumentare nel Paese la certezza del diritto e della pianificazione (scambi di note diplomatiche, memorandum of understanding, istituzionalizzazione del dialogo fiscale con l'UE, accordi internazionali con singoli Stati membri dell'UE)?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Il rapporto dell'organo politico di coordinamento della riforma III dell'imposizione delle imprese del 17 maggio 2013 è un rapporto intermedio. Il Consiglio federale ha unicamente preso conoscenza di questo rapporto intermedio e non si è ancora pronunciato sui contenuti della riforma III dell'imposizione delle imprese. Esso ha tuttavia incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di concretizzare ulteriormente le misure nel quadro della vigente organizzazione comune di progetto Confederazione/cantoni. Le continue trasformazioni del contesto politico fiscale internazionale pongono la Svizzera, al pari di molti altri Stati, davanti a sfide. L'interpellanza allude a giusto titolo a questo scenario. Con i criteri evocati nel rapporto intermedio, l'organo fiscale intende tenere conto di queste dinamiche. Ciò presuppone però che si osservino attentamente gli sviluppi sul piano internazionale e che si verifichino regolarmente singole regolamentazioni fiscali e che le si adeguino qualora fosse necessario. Il Consiglio federale segue attentamente gli sviluppi.
3. Alcune regolamentazioni tributarie svizzere hanno effetto preferenziale e a causa delle loro caratteristiche non sono sostenibili a lungo termine. Sei regolamentazioni su sette, contestate dall'Unione europea, verranno analizzate in modo più approfondito, oppure sono, come le agevolazioni fiscali nel quadro della politica regionale, attualmente oggetto di valutazioni. Una settima regolamentazione (impostazione della deduzione per partecipazioni) presenta - nella questione delle condizioni a cui essa viene concessa - una relazione con il progetto "Base Erosion and Profit Shifting" (BEPS) dell'OCSE e sarà pertanto trattata in questo contesto.
4.-6. Nell'ambito del Forum dell'OCSE sulle pratiche fiscali dannose vengono esaminate cinque regolamentazioni fiscali svizzere che sono parimenti oggetto di discussione con l'UE. L'esito di questa verifica influenzerà ulteriormente l'accettazione internazionale della regolamentazione. La metodologia del Forum dell'OCSE, sebbene non identica, evidenzia similitudini con quella dell'UE per quanto attiene al codice di condotta in materia di tassazione delle imprese (Code of Conduct). Il codice di condotta è uno strumento politico interno all'UE che fissa principi comuni (come ad es. per la trasparenza, il divieto del "ringfencing"). Uno speciale gruppo con rappresentanti degli Stati membri dell'UE sorveglia l'osservanza di questi principi e determina, nel quadro di processi politici, quali concrete regolamentazioni devono essere ritenute nocive. La Svizzera non è membro di questo gruppo e non è neppure integrata in questo processo. Il piano d'azione della Commissione europea del 6 dicembre 2012, volto a rafforzare la lotta alla frode fiscale e alla sottrazione d'imposta, è parimenti uno strumento interno dell'UE ma si occupa meno di regolamentazioni fiscali e di più della concreta sottrazione d'imposta.
7. Allo scopo di aumentare la sicurezza nella pianificazione e sul piano giuridico in materia di tassazione delle imprese, bisogna evitare regolamentazioni che sono in aperto conflitto con principi riconosciuti a livello internazionale. La via da percorrere è data dai necessari adeguamenti dei regimi fiscali interni e da accordi con stati partner a livello bilaterale e multilaterale e con l'UE. Inoltre non bisogna perdere di vista il mantenimento della competitività della piazza imprenditoriale e la garanzia del finanziamento di Confederazione e cantoni.
Risposta del Consiglio federale.