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13.3537 · Interpellanza · 2013-06-20

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Alle domande 2 e 3 dell'interpellanza 12.3594, "Prescrizione di medicamenti", il Consiglio federale ha risposto, tra l'altro, di riconoscere "che la dispensazione di medicamenti da parte dei medici (profarmacia), come attualmente remunerata, può portare alla prescrizione o alla dispensazione inappropriata di medicamenti." Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Come conta di reagire di fronte a questa situazione?

2. Che cosa pensa della proposta "tariffa su base temporale"?

3. Che cosa pensa della realizzazione di un progetto pilota fondato su tale proposta?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale ha già dichiarato varie volte (in particolare nella sua risposta all'interpellanza von Siebenthal 12.3594, "Prescrizione di medicamenti", e nel suo parere sulla mozione Rossini 11.4184, "LAMal. Medicamenti e incentivi aberranti", di essere consapevole che la dispensazione di medicamenti da parte dei medici (profarmacia), così come attualmente remunerata, può in teoria generare incentivi economici indesiderati sia dal punto di vista dell'approvvigionamento sia da quello dei costi. Nonostante siano già stati eseguiti diversi studi su vari aspetti di questa pratica, le relative questioni continuano a essere controverse. Nel quadro della Strategia sanità 2020 del Consiglio federale, l'Ufficio federale della sanità pubblica ha di conseguenza deciso di commissionare uno studio finalizzato soprattutto a valutare in modo più preciso gli effetti degli incentivi sul consumo e sul costo dei medicamenti pro capite per ogni assicurato a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Il Consiglio federale non desidera adottare nessuna misura prima di conoscere i risultati di detto studio, attesi entro la fine dell'anno in corso.

2./3. Come già affermato chiaramente nella sua risposta all'interpellanza von Siebenthal 12.3594, "Prescrizione di medicamenti", il Consiglio federale non ritiene che una tariffa fondata sul tempo dedicato alla prestazione possa essere adeguata per remunerare prestazioni logistiche come quelle prese in considerazione nella parte relativa alla distribuzione e descritte all'articolo 67 capoverso 1 quater dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (RS 832.102).

Per contro, l'articolo 43 capoverso 2 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) prevede, per principio, la possibilità di una tariffa fondata sul tempo dedicato alla prestazione (tariffa temporale), in particolare per remunerare le prestazioni mediche. Dunque, un progetto pilota potrebbe essere lanciato sulla base di una convenzione tariffale secondo l'articolo 43 capoverso 4 LAMal, il quale prevede che simili convenzioni vengano stipulate tra uno o più assicuratori e uno o più fornitori di prestazioni (v. risposta all'interpellanza Lumengo 10.3584, Progetto pilota di sostegno ai medici di campagna dell'Oberland bernese). I principi tariffali sanciti dall'ordinanza devono tuttavia essere presi in considerazione anche in questi casi. Una tariffa deve quindi coprire al massimo i costi delle prestazioni giustificati in maniera trasparente e necessari ai fini di una fornitura efficace delle stesse. L'approvazione di una convenzione tariffale spetta però al governo cantonale competente, e non al Consiglio federale, a meno che la sua validità non si applichi a tutta la Svizzera (art. 46 cpv. 4 LAMal).

Risposta del Consiglio federale.