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13.3542 · Mozione · 2013-06-20

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di impostare la riforma della previdenza per la vecchiaia in modo tale da poter garantire il finanziamento dell'AVS senza aumentare imposte o contributi. A tal fine dovrà riferirsi al seguente modello:

1. Il minimo legale delle riserve del fondo AVS va ridefinito come fascia di valori (per es. tra il 70 e l'80 per cento) posta ad un livello sufficiente per garantire anche in situazioni eccezionali il versamento ininterrotto delle rendite.

2. L'età pensionabile deve essere verificata annualmente ed adeguata dei mesi necessari ad assicurare che le riserve del fondo AVS non superino i valori limite della fascia prevista o non scendano al di sotto di essi

3. Il Consiglio federale stabilisce gli adeguamenti dell'età pensionabile con un preavviso di due anni per permettere ai lavoratori dipendenti e ai datori di lavoro di adattarsi per tempo alle nuove condizioni quadro.

4. Ad ogni adeguamento, la differenza tra l'età pensionabile degli uomini e quella delle donne deve essere ridotta di almeno un mese, fino ad arrivare a un'età ordinaria di pensionamento unica per entrambi i sessi.

Begründung

Secondo quanto esposto nelle grandi linee della riforma "Previdenza per la vecchiaia 2020" del 21 novembre 2012, il Consiglio federale intende garantire l'equilibrio finanziario dell'AVS soprattutto attraverso finanziamenti aggiuntivi. Stando alle proiezioni finanziarie dell'AVS (stato: maggio 2013) secondo lo scenario di riferimento, ne consegue che entro il 2030 sarebbe necessario aumentare l'IVA del 2,5 per cento circa o i contributi salariali del 2 per cento circa. Un aumento così massiccio di imposte o contributi provocherebbe un indebolimento significativo del potere d'acquisto dei consumatori e del polo produttivo svizzero. Il nostro benessere sarebbe a rischio e la solidarietà intergenerazionale verrebbe oltremodo strapazzata.

Per evitare questi effetti negativi è necessario perseguire una riforma dell'AVS che permetta di mantenere l'attuale livello delle prestazioni senza bisogno di aumentare imposte o contributi. Lo scopo può essere raggiunto impostando l'età pensionabile in funzione delle possibilità finanziarie e adeguandola periodicamente dei mesi necessari. Il meccanismo così innescato funzionerebbe come un freno automatico all'indebitamento. L'armonizzazione dell'età pensionabile di uomini e donne potrebbe quindi essere realizzata gradualmente senza fastidiosi effetti.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 21 giugno 2013 il Consiglio federale ha adottato le linee direttive della riforma "Previdenza per la vecchiaia 2020" che concretizzano le grandi linee approvate il 21 novembre 2012. La riforma, che sarà posta in consultazione entro la fine dell'anno, pone l'accento sulla tutela degli interessi degli assicurati e offre una soluzione equilibrata volta, da un lato, a mantenere l'importo delle rendite, dall'altro, a garantire l'equilibrio finanziario dell'AVS e del 2° pilastro.

Riguardo alle misure concernenti il pensionamento, il Consiglio federale ha deciso di armonizzare l'età pensionabile degli uomini e delle donne nel 1° e nel 2° pilastro. L'obiettivo è di portare a 65 anni l'età media di uscita effettiva dal mercato del lavoro, che differisce dall'età ordinaria di pensionamento fissata per legge, situandosi attualmente a 62,6 anni per le donne e a 64,1 anni per gli uomini. Un aumento dell'età di riferimento oltre i 65 anni sarebbe contrario non solo alla decisione del Consiglio federale, ma anche al parere delle imprese stesse, che vi sono sfavorevoli e riconoscono di avere importanti lacune in materia di politica occupazionale a favore dei lavoratori anziani, come emerso dallo studio sul pensionamento nel contesto dell'evoluzione demografica ("Altersrücktritt im Kontext der demografischen Entwicklung", J. Trageser, S. Hammer, in: Aspects de la sécurité sociale 11/12, 2012). Il Consiglio federale ritiene dunque necessario un miglioramento del quadro legale per permettere l'esercizio dell'attività lucrativa almeno fino ai 65 anni e possibilmente oltre. Tra le misure adottate a questo scopo figurano l'aumento dell'età minima di pensionamento da 58 a 62 anni nella previdenza professionale e la flessibilizzazione del pensionamento, che offre migliori possibilità di combinare rendita di vecchiaia e attività lucrativa. A queste si aggiungono misure in corso a livello del mercato del lavoro, in particolare quelle elaborate dalla Confederazione assieme ai cantoni e alle parti interessate, volte a combattere la carenza di personale qualificato e a migliorare la politica occupazionale a favore dei lavoratori anziani.

Al contempo, la riforma prevede di introdurre nell'AVS un meccanismo d'intervento finanziario teso principalmente a garantire le liquidità dell'assicurazione. Il meccanismo prevede innanzitutto una fase d'intervento politico, nella quale il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento le misure necessarie a stabilizzare la situazione finanziaria quando è presumibile che il fondo di compensazione AVS raggiungerà la soglia del 70 per cento delle uscite di un anno. Se questa soglia dovesse essere effettivamente raggiunta, in base alla riforma scatterebbero misure automatiche volte a mantenere l'equilibrio tra le uscite (adeguamento delle rendite) e le entrate (aumento del tasso di contribuzione AVS). In questo modo, se le misure di stabilizzazione presentate non dovessero ancora essere approvate, queste disposizioni permetterebbero di garantire che il fondo di compensazione AVS disponga di liquidità sufficienti fino alla loro adozione. Nel rapporto "Introduction dans l'AVS d'un mécanisme d'intervention financier et redéfinition de la contribution de la Confédération aux dépenses de cette assurance" (adottato anch'esso il 21 giugno 2013) è stata esaminata la possibilità di inserire nel disciplinamento altre disposizioni come l'innalzamento dell'età pensionabile di riferimento. Quest'ultima è stata scartata soprattutto perché in contraddizione con il senso stesso di un meccanismo d'intervento finanziario, la cui attuazione deve essere semplice e rapida e le misure previste non devono pregiudicare quelle eventualmente adottate nel quadro delle riforme proposte dal Consiglio federale e discusse dal Parlamento, volte a stabilizzare il livello del fondo di compensazione AVS.

Infine, la riforma prevede un finanziamento aggiuntivo destinato a coprire i bisogni finanziari dell'AVS. Dato che una riduzione delle rendite non è realizzabile (a causa del loro livello modesto) e che l'aumento dei contributi si ripercuoterebbe negativamente sui posti di lavoro e sui salari, l'unica soluzione possibile è l'innalzamento dell'IVA.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.