13.3553 · Mozione · 2013-06-20
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un progetto di revisione della legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (LLing) e di adottare le seguenti due misure per rafforzare il plurilinguismo svizzero:
1. conferire all'inglese uno statuto specifico legato al contesto comunicativo;
2. vincolare l'ottenimento di un permesso di lavoro in Svizzera alla padronanza di una delle lingue nazionali.
Begründung
L'inglese è una lingua che si va diffondendo in Svizzera come lingua di comunicazione corrente o ufficiale nel mondo scientifico, economico e sportivo. Se ne fa uso, in particolare, nelle scuole universitarie, nelle aziende, nelle squadre sportive nazionali, nell'amministrazione federale e via dicendo.
Si tratta di una realtà concreta che però sfugge a ogni controllo. Dovremmo invece seguirla da vicino, senza tabù né ipocrisia. Abbiamo tutto l'interesse a integrare l'uso dell'inglese nel plurilinguismo svizzero: soltanto così si può controllarne meglio l'uso, elevarne il livello e rafforzare il nostro multilinguismo.
L'uso dell'inglese non deve andare a scapito del tedesco, del francese, dell'italiano o del romancio, ma piuttosto costituire un'aggiunta. Il plurilinguismo è attualmente il nostro punto di forza: affiancare l'inglese alle lingue ufficiali permetterà di rafforzare non solo le nostre possibilità di successo, ma anche le lingue nazionali. Infatti, più un Paese accetta il multilinguismo e lo fa proprio nella vita di tutti i giorni, più consolida le sue lingue nazionali.
Quindi, dobbiamo conferire all'inglese uno statuto specifico di lingua "semiufficiale": non lingua ufficiale, né lingua nazionale, ma lingua "legittimamente usata nelle comunicazioni ufficiali" - integrata cioè nel plurilinguismo svizzero. Parallelamente, per consolidare le nostre lingue nazionali dobbiamo promuovere l'integrazione degli stranieri. Quest'apertura linguistica deve però essere accompagnata da una condizione: che tutte le persone desiderose di ottenere un permesso di lavoro padroneggino almeno una delle lingue nazionali.
Rafforziamo il plurilinguismo della Svizzera, ma siamo esigenti! Pur aperti ai cambiamenti e abituati al multilinguismo, restiamo esigenti sul piano dell'integrazione! La nostra cultura plurilingue non potrà che uscirne rafforzata.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La mozione chiede di conferire all'inglese uno statuto specifico e di vincolare l'ottenimento di un permesso di lavoro alla padronanza di una lingua nazionale.
1. La Svizzera, che ha riconosciuto costituzionalmente quattro lingue nazionali, è un modello di promozione della diversità linguistica. La legge sulle lingue (LLing, RS 441.1), entrata in vigore nel 2010, prevede misure di promozione delle lingue che cominciano a dare primi risultati concreti. Il Consiglio federale ritiene che sia prematuro procedere a una revisione della LLing e reputa necessario consolidare prima le priorità fissate in questo quadro legale. Esso è peraltro consapevole della crescente importanza delle lingue straniere, in particolare dell'inglese, e dell'uso sempre maggiore di queste lingue in campi specifici come l'economia e la formazione. Nondimeno considera che, allo stato attuale, l'inglese non abbia bisogno di un sostegno specifico da parte dello Stato: la sua presenza è già ben consolidata nella società, in particolare nel campo dell'istruzione. Numerose università svizzere, per esempio, offrono un numero considerevole di formazioni interamente o parzialmente in inglese. Inoltre, le autorità mettono a disposizione numerosi testi e rapporti anche in inglese (e in altre lingue) per facilitare i contatti con le persone alloglotte (v. segnatamente l'art. 6 LLing).
2. Nella vigente legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), le conoscenze linguistiche rientrano già tra i criteri per l'ottenimento di un permesso di dimora da parte di cittadini di Paesi terzi (art. 23 LStr). In virtù degli accordi internazionali, il rilascio di un permesso di dimora ai cittadini dell'UE e dell'AELS e ai loro familiari non può essere vincolato alla padronanza di una lingua nazionale. È possibile esigere dai cittadini dell'UE e dell'AELS che vogliono accedere al mercato del lavoro svizzero determinate conoscenze linguistiche soltanto se queste sono richieste in relazione alla natura dell'impiego offerto, se sono d'interesse pubblico e se sono proporzionate all'obiettivo perseguito. Anche nel progetto di modifica della LStr, attualmente in corso, le competenze linguistiche rientrano tra i criteri di cui le autorità devono tenere conto nel valutare l'integrazione degli stranieri in vista del rilascio del permesso di domicilio (art. 34 e 58a del disegno). La partecipazione a una misura di promozione linguistica potrà essere oggetto di un accordo d'integrazione (per i cittadini di Stati terzi) o di raccomandazioni per l'integrazione (per i cittadini dell'UE e dell'AELS e i loro familiari; art. 58b del disegno).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.