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13.3564 · Interpellanza · 2013-06-20

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Dall'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (ALC), il 1° giugno 2002, i frontalieri che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera e i loro familiari senza attività lucrativa sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione malattia in Svizzera secondo il principio del luogo di lavoro. La Francia concede loro un diritto di opzione per affiliarsi, a scelta, all'assicurazione malattia in Svizzera o nello Stato di residenza. La maggioranza dei frontalieri ha scelto l'opzione privata e presto verrà penalizzata, dovendosi assicurare obbligatoriamente secondo il sistema francese.

1. Come intende procedere il Consiglio federale per evitare che, dal 1° luglio 2014, i frontalieri che lavorano in Svizzera debbano affiliarsi obbligatoriamente all'assicurazione statale francese (CMU)?

2. Il Consiglio federale ha proposte di soluzione per evitare che questi collaboratori vengano licenziati qualora il datore di lavoro si trovasse costretto a versare l'11 per cento (!) del premio legato al reddito all'assicurazione statale obbligatoria in Francia?

3. Come valuta il Consiglio federale la gravità di questa situazione, che potrebbe comportare difficoltà per numerose imprese vicine al confine, in particolare per le PMI, qualora dovessero essere effettuati dei licenziamenti?

4. Il Consiglio federale ha intenzione di intervenire presso le autorità francesi nell'interesse delle imprese svizzere vicine al confine e dei loro collaboratori francesi?

5. Il Consiglio federale è a conoscenza di possibili ripercussioni sui costi per le imprese e anche per i cantoni vicini al confine e può intervenire a loro sostegno?

6. Perché il Consiglio federale non è in grado di concedere ai frontalieri interessati almeno la possibilità di rinunciare al loro diritto di opzione, alle condizioni modificate successivamente, e di affiliarsi integralmente a un assicuratore malattie svizzero?

7. È vero che presto le condizioni peggioreranno anche per i frontalieri provenienti dalla Germania e dall'Austria?

Stellungnahme des Bundesrates

1./4./6. Il Consiglio federale ha già avuto modo, nel suo parere del 26 giugno 2013 in risposta alla mozione Barthassat 13.3336, "Assicurazione malattie per i cittadini svizzeri che vivono in Francia", di esprimersi sul problema sollevato dall'autore dell'interpellanza. In tale occasione ha precisato che intende attenersi alla nuova versione dell'accordo tra la Svizzera e la Francia (entrata in vigore il 1° febbraio 2013) sull'esercizio del diritto di opzione nel settore dell'assicurazione malattia ("Note conjointe relative à l'exercice du droit d'option en matière d'assurance maladie dans le cadre de l'Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne"). Il Consiglio federale ritiene inoltre che, fondamentalmente, le persone soggette all'obbligo dell'assicurazione malattia in Svizzera che abitano in Francia e che, in base al diritto di opzione, hanno scelto un'assicurazione privata francese, non possano - a seguito dell'abolizione, nella legislazione francese, della possibilità di affiliarsi a un'assicurazione privata - ritornare sulla loro scelta del sistema francese di assicurazione malattia. Di conseguenza, l'esecutivo non intende rivolgersi nuovamente alle autorità francesi per ridiscutere la questione dell'esercizio del diritto di opzione.

2./3./5. Il diritto di coordinamento vigente nelle relazioni tra gli Stati membri dell'UE e la Svizzera in base all'allegato II dell'accordo sulla libera circolazione delle persone nel settore della sicurezza sociale prevede che i frontalieri che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera e che abitano in Francia siano soggetti al sistema svizzero della sicurezza sociale. Di norma devono dunque affiliarsi all'assicurazione malattia obbligatoria svizzera.

Con taluni Paesi limitrofi (tra cui la Francia), in deroga a questo principio è stato concordato, in particolare per i frontalieri, il diritto di opzione nel settore dell'assicurazione malattia. Se fanno uso del loro diritto di opzione di farsi esonerare dall'obbligo assicurativo nel sistema svizzero dell'assicurazione malattia e si assicurano nel sistema francese contro le conseguenze delle malattie, i frontalieri continuano comunque a rimanere fondamentalmente soggetti al sistema svizzero della sicurezza sociale. Ne consegue che i loro datori di lavoro svizzeri non sono tenuti a versare i contributi previsti per legge dal diritto francese alle assicurazioni sociali obbligatorie in Francia. I frontalieri affiliati all'assicurazione malattia statale francese pagano di tasca propria questi contributi. Il Consiglio federale non ritiene quindi necessario intervenire nei confronti delle imprese svizzere ubicate a ridosso del confine.

La situazione è invece diversa per le persone che, secondo il diritto di coordinamento vigente in base all'allegato II dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, sono soggette al sistema francese della sicurezza sociale (ad es. le persone che abitano in Francia e che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera e in Francia, ma che svolgono gran parte della loro attività lucrativa in Francia). In questi casi, il datore di lavoro svizzero è tenuto a versare i contributi previsti per legge dal diritto francese alle assicurazioni sociali obbligatorie in Francia. Dall'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, in questo ambito non è cambiato niente.

7. Il Consiglio federale non è a conoscenza di modifiche paragonabili nel diritto tedesco o austriaco.

Risposta del Consiglio federale.