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13.3566 · Interpellanza · 2013-06-20

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

L'attività lavorativa svolta tramite il prestito di personale ha assunto un'importanza crescente negli ultimi anni. Con l'avvento della libera circolazione delle persone, tale dinamica ha conosciuto un'ulteriore spinta al rialzo grazie alla possibilità quasi illimitata di collocare frontalieri. Il prestito di personale contribuisce a modificare radicalmente i rapporti tra datore di lavoro e lavoratore, con ripercussioni importanti in relazione alle assicurazioni sociali (per es. l'assicurazione disoccupazione, che funge spesso da "cassa di compensazione" per i periodi di inattività), alle prestazioni sociali (working poor con salari precari) o semplicemente alla società (impossibilità per questi lavoratori di pianificare il proprio futuro personale e famigliare). In un rapporto pubblicato nel 2008, la SECO conclude che la protezione dei lavoratori rimane comunque buona e garantita dalla Legge sul collocamento e il personale a prestito (LC) e dalle altre leggi (CO, LL, LPP, ecc.). In realtà, una differenza fondamentale tra un contratto a prestito e uno normale consiste nei termini di disdetta elencati nell'articolo 19 capoverso 4 LC molto più brevi rispetto a quelli minimi indicati nel CO (art. 335a e seg.). Infatti, nei primi tre mesi di prestito il termine di preavviso è di soli 2 giorni, e dal quarto al sesto mese è di 7 giorni (mentre nel CO, superato il periodo di prova, il preavviso è di almeno 1 mese). Considerato quanto esposto, formulo le seguenti domande:

1. Quante sono negli ultimi 10 anni le ore prestate in Svizzera tramite le agenzie private di collocamento?

2. Quali sono i fattori che ne stimolano la crescita?

3. La crescita è omogenea in tutto il Paese o si evidenziano differenze regionali?

4. Quante di queste ore sono fornite da manodopera frontaliera?

5. Come valuta il governo il pericolo di squilibri strutturali, attuali o futuri, sia nel mercato del lavoro che nella socialità?

6. Il Consiglio federale potrebbe ipotizzare di abolire l'articolo 19 capoverso 4 LC al fine di rendere obbligatori anche per i lavoratori impiegati da agenzie private di prestito del personale i termini di disdetta minimi indicati nel CO (art. 335a e seg.)?

7. In caso contrario: non ritiene opportuno sobbarcare al settore i costi causati da questa flessibilità superiore, per esempio tramite contributi maggiorati all'assicurazione contro la disoccupazione?

Stellungnahme des Bundesrates

1. In Svizzera il prestito di personale ha fatto registrare una crescita del 90 per cento tra il 2002 e il 2012, passando da 83,4 a 158,8 milioni di ore.

2. Dall'inizio degli anni Novanta il lavoro temporaneo (prestito di personale) ha via via guadagnato terreno sul mercato del lavoro svizzero, passando dallo 0,5 per cento della prima metà degli anni Novanta all'1,2 per cento nei primi anni Duemila, fino al 2 per cento tra il 2008-2012. Fortemente legato all'andamento congiunturale, negli ultimi dieci anni il prestito di personale ha fatto registrare un aumento nella maggior parte dei paesi europei. Se Francia, Germania, Austria e Benelux conoscono una situazione analoga a quella svizzera, la percentuale è ancora più alta in Irlanda e nel Regno Unito. La crescita del lavoro temporaneo è dovuta innanzitutto alle esigenze delle aziende, sempre più alla ricerca di personale flessibile da impiegare a breve termine, ma anche ai desideri dei lavoratori. La libera circolazione delle persone ha ampliato il margine di manovra delle agenzie di prestito di personale, che ora possono muoversi anche sul territorio dell'UE e dell'AELS. Detto questo, in Svizzera non è stata rilevata negli ultimi due decenni una tendenza generale a privilegiare rapporti di lavoro a tempo determinato.

3. Tra il 2002 e il 2012, sul totale del lavoro in Svizzera la percentuale del prestito di personale è cresciuta dall'1,1 al 2,1 per cento. Rispetto alla media, gli incrementi più vistosi sono stati osservati nelle grandi regioni come il Ticino (dallo 0,7 al 2,1 per cento), la Svizzera centrale (dallo 0,7 al 2,0 per cento) e l'arco lemanico (dall'1,6 al 2,8 per cento). Nel 2012, la Svizzera nord-occidentale (2,7 per cento) e l'arco lemanico (2,8 per cento) detenevano il primato in materia di lavoro temporaneo. Viceversa, al di sotto della media svizzera troviamo l'Altopiano con l'1,8%, seguito dal cantone di Zurigo e dalla Svizzera orientale, entrambi all'1,6 per cento.

4. È impossibile suddividere le ore prestate tra frontalieri o altre tipologie di lavoratori. Stando alla statistica dei frontalieri dell'UFS, nel quarto trimestre del 2012 i frontalieri impiegati a titolo interinale (collocamento e personale a prestito) erano 17 234, la maggior parte dei quali nei cantoni Ginevra (4836), Ticino (3880), Basilea Città (2614) e Vaud (1944). Queste cifre si riferiscono sia al personale a prestito sia alle persone che lavorano presso le agenzie stesse di prestito di personale.

5. Il Consiglio federale è consapevole del forte aumento di frontalieri soprattutto nella Svizzera italiana e romanda, ma esistono tanti strumenti per reagire a eventuali ripercussioni negative. In effetti, per evitare abusi delle condizioni di lavoro e situazioni di dumping salariale in Svizzera, la libera circolazione delle persone è stata accompagnata da una serie di misure collaterali, appunto per verificare il rispetto di standard minimi o usuali sul luogo di lavoro. L'assicurazione contro la disoccupazione (AD) prevede svariati strumenti per sostenere le persone in cerca d'impiego. In generale, investire nella formazione continua e nel perfezionamento professionale è un mezzo per evitare conseguenze negative sul mercato del lavoro svizzero. Secondo studi recenti, l'immigrazione e l'aumento dei frontalieri hanno avuto effetti assai contenuti sull'andamento dell'occupazione e sulla disoccupazione. La percentuale media di disoccupati per il periodo 2002-2012 nel canton Ticino è scesa dal 4,8 per cento al 4,15 rispetto al decennio precedente l'entrata in vigore dell'accordo (1991-2001), mentre in Svizzera è rimasta relativamente stabile (dal 3 per cento per il periodo 2002-2012 al 3,1 per cento per il periodo 1991-2012). In altre parole il livello della disoccupazione nel canton Ticino si è avvicinato alla media svizzera.

6. Il prestito di personale offre flessibilità sul mercato del lavoro e consente alle aziende di reperire celermente personale quando il fabbisogno si fa sentire o in casi di necessità. In altre parole, risponde a un'esigenza sia delle imprese che dell'economia nazionale. Non solo: alcuni lavoratori sono alla ricerca di questa flessibilità. Il lavoro temporaneo, inoltre, può fungere da ponte per disoccupati o giovani lavoratori verso il mondo del lavoro, e facilitare l'accesso al mercato di coloro che vogliono lavorare solo a titolo temporaneo. La legge sul collocamento e il personale a prestito (LC) prevede nei primi tre mesi un preavviso di due giorni lavorativi (di conseguenza non è possibile dare la disdetta durante il fine settimana) e di sette giorni civili dal quarto al sesto mese. Secondo il Codice delle obbligazioni (CO), durante il periodo di prova (massimo tre mesi) il termine di disdetta è di sette giorni (civili), poi di un mese. Alla luce delle esigenze dell'economia e delle persone in cerca d'impiego, questa differenza di trattamento, riguardante esclusivamente i primi sei mesi, appare accettabile.

7. Il Consiglio federale, pur essendo consapevole che il rischio di disoccupazione nei diversi settori è più o meno forte, ha rinunciato a differenziare i contributi AD a seconda dei rami e dei settori economici. Ciò andrebbe a colpire in particolar modo alcuni rami economici che offrono impieghi a lavoratori poco qualificati (come ad esempio il settore alberghiero e della ristorazione o quello dei servizi personali). L'aumento degli oneri salariali finirebbe per indebolire la posizione di questi lavoratori sul mercato del lavoro, minando il principio di solidarietà dell'AD. Infine, l'introduzione di contributi AD "proporzionali ai rischi" comporterebbe un considerevole aumento del carico amministrativo, sia per la Confederazione che per le imprese.

Risposta del Consiglio federale.