Lexipedia

13.3574 · Interpellanza · 2013-06-21

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Secondo il rapporto intermedio trasmesso al DFF il 17 maggio 2013 dall'organo di coordinamento incaricato di studiare misure volte a rafforzare la competitività fiscale (riforma III dell'imposizione delle imprese), per il controfinanziamento della prevista riforma III dell'imposizione delle imprese a livello federale saranno adottate diverse misure di compensazione.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. il rapporto intermedio specifica le tre possibili misure: introduzione di un'imposta sugli utili da partecipazione per le persone fisiche, aumento delle imposte indirette delle persone fisiche e soppressione o riduzione delle agevolazioni fiscali concesse alle persone fisiche. È dunque d'obbligo, nell'ambito della riforma III dell'imposizione delle imprese, un trasferimento generale del carico fiscale dalle imprese alle persone fisiche? Quali conseguenze comporterebbe un simile trasferimento sulle diverse categorie di economie domestiche, considerato che i redditi più elevati dispongono notoriamente di redditi da capitale superiori alla media e di conseguenza sarebbero proporzionalmente gravati in misura minore?

2. Qual è il giudizio del Consiglio federale circa i tre campi di intervento proposti, dal punto di vista della giustizia distributiva? È giusto supporre che un controfinanziamento tramite l'imposta sul valore aggiunto colpirebbe più pesantemente i redditi meno elevati? E per quanto riguarda l'imposta sugli utili da partecipazione, si può formulare la stessa supposizione per i redditi più elevati?

3. L'introduzione di un'imposta sugli utili da partecipazione consentirebbe anche di limitare le conseguenze negative del principio degli apporti di capitale recentemente introdotto e quindi di accogliere le rivendicazioni della mozione della CET-S 12.3972?

4. Il Consiglio federale intende esaminare anche altre misure per il controfinanziamento della riforma III dell'imposizione delle imprese a livello federale?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'attuale sistema di imposizione delle imprese permette di definire su misura il carico fiscale delle imprese in funzione della loro mobilità. L'ubicazione delle imprese mobili non è definita a priori, per cui queste imprese possono decidere tra diverse ubicazioni alternative. Se nel segmento dell'alta mobilità il carico fiscale è un criterio decisionale predominante, con il diminuire della mobilità i fattori di insediamento non fiscali assumono un'importanza crescente.

Per favorire il consenso internazionale e quindi la certezza del diritto per le imprese insediate in Svizzera, l'adozione della riforma III dell'imposizione delle imprese precluderà questa possibilità di imposizione differenziata secondo il grado di mobilità nella forma attuale. Per far sì che determinate imprese mobili rimangano in Svizzera, alcuni cantoni dovranno abbassare le aliquote di imposizione degli utili. Se non si procederà a una riduzione delle prestazioni statali sul fronte delle uscite, si prevede un trasferimento del carico fiscale dalle persone giuridiche alle persone fisiche.

Al riguardo occorre tuttavia sottolineare che una persona giuridica paga imposte ma non ne sopporta il carico, dato che alla fine del processo di trasferimento, a pagare le imposte sono sempre le persone fisiche. Negli ambienti scientifici non vi è però consenso sulla quota dell'imposta sull'utile da trasferire, a breve e lungo termine, agli investitori di capitali, ai lavoratori e ai consumatori e fornitori. La constatazione di per sé corretta, secondo cui le categorie di reddito superiori dispongono di maggiori redditi patrimoniali e da capitale, non è dunque sufficiente per fondare previsioni sugli effetti di ridistribuzione di una riduzione dell'imposta sull'utile.

2. Gli effetti di ridistribuzione dell'imposta sul valore aggiunto, e per certi aspetti anche quelli dell'imposta sulla partecipazione agli utili, sono più facili da determinare rispetto a quelli dell'imposta sull'utile. L'imposta sul valore aggiunto ha un effetto lievemente regressivo rispetto al reddito e lievemente progressivo rispetto alle spese di consumo. Ed è vero che gli utili da partecipazione si concentrano maggiormente nelle fasce di reddito superiori. Per quanto riguarda il trasferimento delle imposte, occorre distinguere gli investimenti all'estero e quelli in Svizzera che generano utili da partecipazione e sono detenuti da persone fisiche in Svizzera. Le imposte prelevate su investimenti in Svizzera provocano un calo degli investimenti, inibendo a lungo termine l'accumulo di capitale e riducendo in tal modo la produttività del lavoro e di conseguenza anche i salari. A lungo termine, l'imposta è trasferita in parte sul fattore lavoro. In una piccola economia aperta come quella svizzera, spesso gli investitori non sono persone fisiche che risiedono in Svizzera, e spesso, quindi, gli investimenti non sono affatto toccati dall'imposta sugli utili da partecipazione agli utili, o lo sono soltanto in parte. Nella misura in cui l'imposta sugli utili da partecipazione riguarda investimenti all'estero, non si verifica alcun trasferimento sul fattore lavoro in Svizzera. Per l'essenziale l'imposta grava l'investitore che realizza l'utile da partecipazione.

3. Le minori entrate a titolo di imposte dirette generate da rimborsi di riserve da apporti di capitale esenti da imposta versati in luogo e vece di dividendi imponibili derivano in definitiva dall'esenzione fiscale concessa in Svizzera sugli utili da capitale della sostanza privata. Negli Stati che tassano gli utili da capitale sui diritti di partecipazione, i rimborsi di riserve da apporti di capitale esenti da imposta sono equiparati a un'alienazione. Di conseguenza, il prezzo di costo della partecipazione si riduce. Se in seguito la partecipazione viene nuovamente alienata a un prezzo superiore al prezzo di costo, l'utile imponibile da capitale aumenta. A causa della non imponibilità degli utili da capitale della sostanza privata, in Svizzera i rimborsi di riserve da apporti di capitale esenti da imposta comportano sempre, in caso di successiva alienazione della partecipazione, la definitiva esenzione. L'introduzione di un'imposta sugli utili da capitale sui diritti di partecipazione esaudirebbe quindi le richieste della mozione della CET-S 12.3972, "Principio degli apporti di capitale", comunque respinta dal Consiglio nazionale.

4. Oltre alle tre opzioni concrete per un controfinanziamento sul fronte delle entrate, esiste un'altra possibilità di controfinanziamento, consistente nella parziale compensazione delle minori entrate sul fronte delle uscite. Occorrerebbe in tal caso rinunciare a determinati compiti, oppure adempierli con minori risorse finanziarie. Tuttavia, una simile scelta presupporrebbe che il relativo potenziale non debba già essere esaurito per il controfinanziamento dell'aumento di altri oneri.

Risposta del Consiglio federale.