13.3591 · Mozione · 2013-06-21
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di creare le basi giuridiche affinché gli impiegati della Confederazione non possano più combinare i viaggi di servizio all'estero con le vacanze private, senza assumere una parte delle spese di viaggio (volo di ritorno).
Begründung
Fra il 2010 e il 2012 solo i viaggi aerei degli impiegati della Confederazione sono costati più di 65 milioni di franchi, senza contare tutti i costi (alberghi, spese, ecc.) che devono ancora essere sommati alle spese di viaggio complessive. Capita regolarmente che gli impiegati della Confederazione, dopo un viaggio di servizio all'estero, aggiungano qualche giorno di vacanza sul posto. In questo modo approfittano del viaggio finanziato dalla Confederazione per scopi privati. Questa circostanza è per vari motivi urtante, in quanto, da un lato, spinge a organizzare le proprie riunioni e conferenze all'estero e, dall'altro, induce impiegati della Confederazione a partecipare a convegni internazionali. Dal punto di vista politico-finanziario è quanto meno al limite del tollerabile che viaggi finanziati con i soldi dei contribuenti vengano usati anche per vacanze private. L'incentivo a compiere viaggi inutili e a prolungare viaggi all'estero può essere ridotto. Uno strumento adeguato è l'addebito della quota proporzionale dei costi per il volo di ritorno agli impiegati che volessero combinare le loro vacanze con un viaggio di servizio.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
In virtù dell'articolo 18 capoverso 2 della legge sul personale federale (LPers; RS 172.220.1), le disposizioni d'esecuzione disciplinano i rimborsi delle spese all'impiegato e le indennità per gli inconvenienti connessi al lavoro. In esecuzione di questa disposizione di legge, l'articolo 72 capoverso 1 dell'ordinanza sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3) stabilisce che agli impiegati sono rimborsate le spese supplementari sostenute nell'esercizio della loro attività. Gli articoli 41-53 dell'ordinanza del DFF concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers; RS 172.220.111.31) contengono regolamentazioni dettagliate sulle "altre prestazioni del datore di lavoro". In particolare le condizioni per i viaggi in aereo sono ancorate nell'articolo 47 O-OPers. L'obbligo di rimborso delle spese (art. 18 cpv. 2 LPers) riguarda le "spese necessarie". Queste sono disciplinate nell'articolo 327a CO, il quale in virtù dell'articolo 6 capoverso 2 LPers si applica anche al rapporto di lavoro presso la Confederazione. Attraverso l'applicazione sussidiaria dell'articolo 327a CO, il quadro delle prestazioni nella legislazione sul personale federale corrisponde di principio a quello del contratto di lavoro di diritto privato. L'articolo 327a CO rientra nelle disposizioni alle quali non può essere derogato a svantaggio del lavoratore (cfr. art. 362 cpv. 1 CO).
Riguardo alle spese sostenute nell'esercizio della loro funzione, gli impiegati dell'amministrazione federale hanno quindi lo stesso diritto minimo degli impiegati nel settore privato. Secondo la prassi vigente del CO in merito all'articolo 327a i datori di lavoro sono obbligati a rimborsare ai propri impiegati tutte le spese supplementari per i viaggi all'estero rese necessarie dall'esecuzione del lavoro. Questa constatazione dovrebbe valere anche per un soggiorno privato dopo un viaggio di servizio.
L'applicazione delle stesse regole riconosciute dal settore privato ai fini del rimborso delle spese ha dato buoni risultati anche a livello pratico. Nulla lascia intravedere che gli impiegati federali compiano viaggi di servizio inutili. I superiori sono invitati a concedere solo i viaggi che sono necessari per ragioni di servizio. Finora non è stato rilevato alcun abuso di questa regolamentazione. Come nel settore privato, in singoli casi, può però capitare che gli impiegati federali aggiungano qualche giorno privato al loro soggiorno professionale all'estero. Le vacanze possono comunque solo essere prese d'intesa e con il consenso dei superiori. Di conseguenza, il prolungamento di un soggiorno all'estero per scopi privati è possibile soltanto se le esigenze del servizio lo consentono. Spesso in questi casi il viaggio di ritorno avviene il fine settimana. Di regola ciò contribuisce a ridurre le spese di viaggio della Confederazione poiché il fine settimana i voli sono spesso più convenienti che durante la settimana.
Il Consiglio federale non vede quindi alcun motivo per cui dovrebbe essere creata una base giuridica per la partecipazione degli impiegati federali alle spese di viaggio in caso di un prolungamento del viaggio di servizio per scopi privati.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.