13.3596 · Interpellanza · 2013-06-21
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il 15 giugno e il 5 dicembre 2012, le Camere federali hanno deciso di rafforzare le misure collaterali alla libera circolazione delle persone, in particolare in materia di pseudoindipendenza e responsabilità solidale dell'appaltatore primario nei confronti dei subappaltatori. Per quanto concerne i lavoratori distaccati va tuttavia detto che esistono svariate forme di abusi. Il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, adottato nella sua parte essenziale già nel 1971, prevede che essi continuino ad essere assoggettati al regime di sicurezza sociale dello Stato dell'UE da cui provengono, anche se in materia di salario e di lavoro vengono applicate le leggi dello Stato che li accoglie. Questo sistema può permettere di realizzare un risparmio notevole in termini di oneri salariali. Infatti, per esempio, i costi sociali di un lavoratore edile francese possono superare del 30 per cento circa quelli di un salariato distaccato dalla Polonia.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Qual è in media la differenza tra i costi sociali di un lavoratore svizzero e quelli di un lavoratore che esercita la sua attività in Polonia, Romania o Bulgaria? A quanto ammonta la differenza in termini di contributi sociali fra i vari Stati membri dell'UE e la Svizzera?
2. È vero che sono prese in considerazione solamente le regole di protezione sociale applicate sul territorio d'origine fissate per legge od ordinanza oppure mediante contratti collettivi di lavoro (CCL) di obbligatorietà generale? I lavoratori distaccati provenienti da Paesi il cui sistema sociale è basato su CCL per singole imprese sono dunque esclusi da qualsiasi protezione sociale?
3. Non si potrebbe estendere il periodo che intercorre tra due distacchi per combattere più efficacemente le operazioni di prestito di manodopera, considerando che il regolamento 883/2004 prevede l'obbligo di affiliazione al sistema di sicurezza sociale del Paese d'origine solo per un mese prima del distacco?
4. Non si può estendere l'obbligo di attività sostanziale alle imprese che ricorrono ai servizi di lavoratori distaccati per accertare se, senza di loro, queste non svolgano un'attività puramente amministrativa?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Gli oneri per la sicurezza sociale e i costi accessori a carico del datore di lavoro previsti dalla Svizzera e dalla Bulgaria sono di entità simile (pari rispettivamente al 16,2 e al 15,8 per cento del costo totale del lavoro), mentre in Romania e in Polonia le percentuali sono nettamente superiori (rispettivamente del 23,3 e del 22,3 per cento). Di conseguenza, non è possibile risparmiare sui contributi sociali ricorrendo a lavoratori temporaneamente distaccati in Svizzera dai Paesi summenzionati.
In generale, i tassi di contribuzione svizzeri al sistema di sicurezza sociale sono decisamente inferiori a quelli degli Stati dell'Unione europea (UE). Poiché la legislazione svizzera prevede che ai lavoratori distaccati da uno Stato membro dell'UE si applichino le condizioni salariali vigenti in Svizzera, i contributi sociali legati all'attività in questione - versati allo Stato di provenienza - non consentono di risparmiare rispetto al caso in cui la stessa attività è esercitata da un salariato soggetto alla legislazione svizzera di sicurezza sociale.
Va infine rilevato che i tassi di contribuzione per la sicurezza sociale sono scarsamente indicativi dei costi sociali complessivi. Il finanziamento dei sistemi sociali è infatti strutturato in modo diverso in ciascun Paese, poiché giocano un ruolo importante anche l'imposizione diretta e quella indiretta.
2. Come fa notare l'autrice dell'interpellanza, ai lavoratori temporaneamente distaccati in Svizzera continuano ad applicarsi solamente le disposizioni delle leggi e ordinanze previste in materia di sicurezza sociale dallo Stato dell'UE da cui provengono nonché quelle che vi hanno forza di legge.
Al pari della Svizzera, tutti gli Stati membri dell'UE dispongono di un sistema legale di sicurezza sociale che ne copre tutti i settori, una condizione indispensabile per permettere il coordinamento tra questi regimi. Di conseguenza, i salariati distaccati in Svizzera da uno Stato dell'UE beneficiano di una protezione sociale equiparabile a quella dei lavoratori soggetti alla legislazione svizzera di sicurezza sociale, ragion per cui nessuno di loro è privo di copertura sociale.
3. Le disposizioni vigenti permettono di evitare gli abusi. Per quanto riguarda la sicurezza sociale, infatti, è necessario che trascorra un periodo minimo della durata indicativa di due mesi prima che uno stesso lavoratore possa essere nuovamente distaccato verso la stessa o le stesse imprese nel medesimo Stato. Le istituzioni o le autorità competenti che si pronunciano sulle richieste di distacco valutano nel concreto ogni singola situazione e possono imporre un termine più lungo, in particolare nel caso in cui sospettino pratiche abusive. Inoltre, non è permesso distaccare un lavoratore per sostituirne un altro il cui distacco è giunto a termine.
4. In materia di sicurezza sociale, il distacco di lavoratori è disciplinato dalle disposizioni di coordinamento vigenti tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE. In base ad esse, i datori di lavoro possono procedere a un distacco solo se esercitano da un certo periodo di tempo un'attività sostanziale nello Stato in cui sono stabiliti.
Per quanto riguarda le imprese che occupano lavoratori distaccati da Paesi dell'UE, spetta alle autorità cantonali esaminare le richieste di costituzione di ditte in Svizzera. L'entità del problema sarà definita in collaborazione con i cantoni nel quadro di un monitoraggio e, se del caso, saranno elaborate ulteriori misure per prevenire gli abusi.
Il Consiglio federale si è pronunciato sulla questione delle sedi fittizie di ditte straniere in Svizzera già il 20 febbraio 2013, nella risposta all'interpellanza Schneeberger 12.4180, "PMI tedesche con sedi fittizie in Svizzera". In quella occasione, l'esecutivo ha affermato che la costituzione di una sede in Svizzera deve avere carattere duraturo e presupporre l'esercizio di un'attività commerciale reale e attiva. Nel concreto, questo significa che la sede in questione deve disporre permanentemente di personale, materiale e macchinari, che non devono essere portati sul posto solo temporaneamente allo scopo di fornire prestazioni di servizi per una durata limitata.
Risposta del Consiglio federale.