13.3610 · Interpellanza · 2013-06-21
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
1. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che ogni modifica apportata alla concessione SSR possa produrre notevoli ripercussioni sulla concorrenza nel settore mediatico e penalizzare fortemente i fornitori di servizi privati?
2. Il Consiglio federale ritiene che questi svantaggi concorrenziali abbiano un'importanza trascurabile per i fornitori di media privati?
3. Il Consiglio federale condivide l'opinione, secondo cui la concessione SSR, e più precisamente il mandato di prestazioni in essa contenuto, riveste un'importanza non solo politica, ma anche e soprattutto economica?
4. Considerata l'importanza crescente di questa concessione, non sarebbe opportuno sottoporla in futuro all'approvazione del Parlamento?
5. Come valuta il Consiglio federale il fatto che la SSR goda di un maggiore margine di manovra, nel frattempo anche in Internet, rispetto a emittenti pubbliche comparabili operanti in altri Paesi?
Begründung
In veste di impresa finanziata dai proventi del canone, la SSR ricopre un ruolo particolare: opera grazie a fondi pubblici, ma concorre direttamente con i fornitori di media privati, che si autofinanziano. Di conseguenza, il mandato di prestazioni conferito alla SSR è importante non solo sul piano politico, ma soprattutto su quello economico.
Il mandato di prestazioni attribuito alla SSR è descritto nella legge federale sulla radiotelevisione (LRTV), nell'ordinanza sulla radiotelevisione e nella concessione SSR. Mentre l'articolo 24 LRTV lo descrive in termini astratti, la concessione ne concretizza il contenuto: in virtù dell'articolo 25 LRTV, il Consiglio federale stabilisce nella concessione il numero e il genere dei programmi radiotelevisivi nonché il volume della cosiddetta ulteriore offerta editoriale. Nella sua risposta alla mozione 11.3254, il Consiglio federale ritiene che le prestazioni del cosiddetto servizio pubblico, finanziate dai proventi dei canoni radiotelevisivi, siano definite in misura sufficiente e siano chiaramente distinte dalle offerte commerciali private.
Nell'ulteriore offerta editoriale rientrano anche i contributi online della SSR. Quest'ultima concorre anche con fornitori privati, che non diffondono programmi radiotelevisivi, sollevando così non pochi problemi. Grazie al ventaglio sempre più ampio di attività offerte nel settore online, la SSR, quale impresa finanziata da fondi pubblici, interferisce nella concorrenza libera, comportando ulteriori svantaggi alle imprese mediatiche private.
Stellungnahme des Bundesrates
1.-3. Nel suo messaggio del 18 dicembre 2002 concernente la revisione totale della legge federale sulla radiotelevisione (FF 2003 1399 seg.), il Consiglio federale ha messo in luce il dilemma di fondo della politica svizzera nei confronti dei media digitali (FF 2003 1399 seg.): se si vuole che nei nostri piccoli mercati linguistici regionali un'emittente svizzera sia in grado di resistere alla pressante concorrenza esercitata dai canali esteri presenti nel panorama mediatico nazionale, bisogna concentrare le risorse disponibili. D'altro canto questo può pregiudicare il regime di concorrenza che ci si auspica all'interno del Paese. In contropartita si dovranno pertanto agevolare gli attori privati nell'accesso al mercato e garantire facilitazioni commerciali per migliorarne la posizione di mercato (FF 2003 1442 segg.).
Se le grandi concorrenti della SSR affiancano la presenza su Internet alle proprie offerte di programma, rafforzando così il proprio nome sul mercato, anche la SSR deve potersi aprire alle nuove tecnologie per restare concorrenziale sulla piazza internazionale (FF 2003 1516; si veda anche la risposta del Consiglio federale del 6 giugno 2011 alla mozione Müller Thomas 11.3387). Alla luce di questa situazione il 1° maggio 2013 il Consiglio federale ha adeguato la concessione SSR. In prima battuta il collegio aveva invitato gli editori e la SSR a sedersi al tavolo delle trattative e definire di comune accordo le possibilità e i limiti della presenza SSR su Internet, sviluppando modelli di cooperazione.
La soluzione che ispira la concessione attuale riprende approcci elaborati nell'ambito di queste trattative, ora giunte a un punto morto. Tiene in debito conto i legittimi interessi degli editori, pone limitazioni sostanziali alla SSR, nello specifico vietandole di pubblicare un giornale digitale. Stando a un rilevamento dell'azienda di indagini statistiche Net Metrixm, un'impresa indipendente, le offerte online della SSR sono nettamente meno consultate rispetto a quelle delle due case editrici svizzere con il fatturato più elevato.
4. La legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40) delega al Consiglio federale la decisione sull'effettiva portata e sulla tipologia dell'offerta di programma della SSR (art. 25 cpv. 3 LRTV). Questa soluzione ricalca i regolamenti in vigore in altri settori del servizio pubblico, dove il legislatore emana le disposizioni quadro e il Consiglio federale dà forma concreta alle singole prestazioni. Questo approccio trova la sua giustificazione proprio nelle repentine mutazioni che interessano il settore mediatico. L'ordinamento giuridico deve consentire di reagire con la necessaria prontezza, affinché sia possibile rispondere nei tempi giusti alla dinamica trasformazione del settore mediatico. Se il Parlamento dovesse svolgere una lunga procedura per pronunciarsi in merito a ogni nuova modifica della concessione, si ridurrebbe la necessaria velocità di reazione.
5. Per quanto riguarda la creazione di contenuti dei programmi radiotelevisivi, le emittenti di diritto pubblico più importanti dei paesi limitrofi ARD, ZDF, France 2, RAI e ORF dispongono di possibilità simili alla SSR. Le emittenti citate sono finanziate dai proventi del canone e hanno mandati quasi identici nell'ambito del servizio pubblico. Nei loro programmi dovranno annoverare tra le altre cose l'informazione, la cultura, la formazione, lo sport e il divertimento. In rapporto agli altri paesi per la SSR si aggiunge la difficoltà di offrire contemporaneamente programmi in quattro lingue.
È difficile paragonare effettivamente le regole per la presenza SSR online, di cui all'articolo 13 della concessione SSR, e le rispettive norme all'estero, dato che i differenti paesi esaminano la compatibilità dell'offerta con il mandato di prestazioni nell'ambito di procedimenti completamente diversi. Secondo il Consiglio federale la SSR è soggetta tendenzialmente a una regolamentazione più severa. Per esempio vi è un limite quantitativo in merito ai testi online unicamente nella concessione della SSR. Inoltre fare pubblicità su Internet è consentito alle emittenti pubbliche di Austria, Francia, Italia, Irlanda e Belgio, non lo è invece in Svizzera. Infine a molte emittenti pubbliche estere - come l'emittente svedese SVT o quella norvegese NRK - viene concessa in misura crescente la possibilità di proporre contenuti creati esclusivamente per l'offerta online.
Risposta del Consiglio federale.