13.3613 · Interpellanza · 2013-06-21
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Nel suo parere alla mozione Fehr Jaqueline 13.3178 il Consiglio federale ha sostenuto che l'indicazione "Marocco" quale Paese di provenienza per merci prodotte nei territori occupati del Sahara occidentale "non è consentita". Ne derivano quindi le seguenti domande relativamente all'analoga situazione in cui si trovano le merci provenienti dagli insediamenti israeliani presenti nei territori occupati.
1. Il Consiglio federale concorda sul fatto che l'indicazione "Israele" per le merci provenienti dagli insediamenti nei territori occupati dovrebbe per analogia essere "non consentita"? Perché il Consiglio federale ha finora trascurato di fare questa dichiarazione anche per tali merci, nonostante la stessa sia stata più volte richiesta?
2. Che azioni intraprende il Consiglio federale per attuare concretamente l'obbligo di dichiarazione dell'origine per il commercio al dettaglio applicato al Marocco anche alle merci provenienti da Israele, un fatto che sarebbe di indubbio interesse per i consumatori?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Riguardo alla dichiarazione della provenienza di una merce quale informazione ai consumatori (etichettatura) va considerato che in Svizzera esiste un obbligo di dichiarazione solo per alcune tipologie di merci quali derrate alimentari preimballate, carne, prodotti a base di carne e pellicce. In caso di dubbi le autorità competenti possono verificare l'esattezza delle indicazioni nell'ambito dei controlli ufficiali. In ogni caso, quindi anche se non sono richieste a livello giuridico, le indicazioni di provenienza devono sempre essere veritiere e non ingannevoli.
Di conseguenza il riferimento a "Israele" per le merci provenienti dai territori arabi occupati non è consentito. In questi casi l'indicazione di provenienza deve essere, ad esempio, "Cisgiordania", "Striscia di Gaza", "Gerusalemme Est" o "Golan", come il Consiglio federale ha già precisato nel 2005 (Interpellazione Vermot Mangold, 05.3365) e nel 2013 (Interpellazione Carobbio Guscetti 13.3249).
2. Nei casi in cui il diritto svizzero prevede obblighi di dichiarazione è determinante il tipo di merce e non il Paese di provenienza. Le norme sull'indicazione della provenienza menzionate nel punto 1 della risposta si applicano indistintamente alle merci provenienti dai territori arabi occupati da Israele così come a quelle provenienti dai territori senza governo del Sahara occidentale. L'introduzione di un obbligo generale di dichiarazione della provenienza (etichettatura) per le sole merci provenienti da questi territori verrebbe considerata una preoccupante disparità di trattamento secondo il diritto commerciale internazionale e provocherebbe inoltre un onere amministrativo sproporzionato. Gli importatori e le aziende di commercio al dettaglio sono tuttavia liberi di indicare la provenienza anche sulle merci per le quali il diritto svizzero non prevede questo obbligo.
Il controllo delle indicazioni di provenienza dei prodotti alimentari spetta ai cantoni. Per le altre indicazioni di provenienza la responsabilità primaria è degli importatori e dei commercianti. Inoltre, con la legge sulla protezione dei marchi e la legge contro la concorrenza sleale, i consumatori e le organizzazioni dei consumatori nonché gli altri operatori economici e i concorrenti hanno un'ampia gamma di strumenti per far applicare le disposizioni corrispondenti.
Risposta del Consiglio federale.