13.3629 · Interpellanza · 2013-06-21
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Secondo il rapporto di gestione della FINMA, nel 2012 sono state presentate all'autorità di vigilanza 378 domande di assistenza amministrativa da parte di 71 autorità di vigilanza estere. Queste domande riguardavano 278 istituti. In 185 casi si è trattato di possibili abusi di mercato. Le domande nel settore della vigilanza sulle borse e sui mercati finanziari sono state evase in base all'articolo 38 LBVM, mentre le altre, per lo più nel settore della vigilanza su banche e assicurazioni, in base all'articolo 42 LFINMA.
1. Come giudica il Consiglio federale la cooperazione internazionale tra le autorità di vigilanza nel campo dell'assistenza amministrativa? La base, un semplice memorandum d'intesa (MoU), è sufficiente?
2. Nell'evasione delle domande di assistenza amministrativa secondo l'articolo 38 LBVM e l'articolo 42 LFINMA, con che frequenza la FINMA si imbatte in indizi di valori patrimoniali non dichiarati depositati su conti di istituti finanziari svizzeri o gestiti da questi ultimi in altra forma?
3. Cosa fa la FINMA quando si imbatte in simili indizi di valori patrimoniali non dichiarati durante l'evasione di domande di assistenza amministrativa?
4. Come giudica la FINMA la relazione tra vigilanza sui mercati finanziari e la tematica fiscale a) nel quadro della valutazione dei rischi e b) nella valutazione del rischio di reputazione?
5. In base alle esperienze tratte dalla vertenza fiscale con gli USA, il Consiglio federale può confermare che l'accettazione di denaro non dichiarato da parte di istituti finanziari svizzeri tocca anche questioni inerenti al diritto in materia di vigilanza? Qual è il nesso tra le questioni fiscali e l'applicazione di leggi sui mercati finanziari? Quando bisogna considerare reato finanziario un reato fiscale?
6. L'assistenza amministrativa della FINMA includerà in futuro reati fiscali classificati quali reati preliminari al riciclaggio di denaro?
7. Quali basi legali bisognerebbe adeguare per estendere la collaborazione internazionale in materia di assistenza amministrativa, peraltro concordata e comprovata, tra le autorità di vigilanza nelle questioni fiscali?
8. Esistono autorità di vigilanza estere che evadono questioni fiscali nel quadro della loro cooperazione in materia di assistenza amministrativa?
9. Su pressione dell'OCSE il Consiglio federale si appresta ad abolire la prassi inusuale sul piano internazionale e sempre più criticata di informare preliminarmente le persone interessate (cosiddetta procedura del cliente) adottata nell'assistenza amministrativa in questioni fiscali. Abolirà la procedura del cliente anche per le domande di assistenza amministrativa da parte di autorità di vigilanza estere? Quali sarebbero le basi legali da adeguare?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La cooperazione tra autorità di vigilanza alla fine non si basa sui memorandum d'intesa (MoU) tra autorità di vigilanza, ma sugli articoli 42 della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e 38 della legge sulle borse (LBVM). In virtù della prima di queste disposizioni, la FINMA può chiedere informazioni e documenti per l'esecuzione delle leggi sui mercati finanziari alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari e trasmettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni e documenti non accessibili al pubblico. Tuttavia, la trasmissione di informazioni è ammessa soltanto se le autorità richiedenti sono vincolate dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale e utilizzano le informazioni esclusivamente ai fini della vigilanza (cosiddetto principio di confidenzialità e di specialità).
Di conseguenza la conclusione di un MoU non è una premessa indispensabile per la cooperazione tra autorità di vigilanza, ma piuttosto uno strumento collaudato per la concretizzazione dei presupposti della trasmissione di informazioni e di intesa tra le autorità su questioni di vigilanza per fattispecie transfrontaliere (riguardanti ad es. la vigilanza sui conglomerati finanziari organizzati internazionalmente o la procedura per le banche di importanza sistemica). Oltretutto, i MoU rispettano espressamente il diritto nazionale. La decisione riguardante la concessione e le modalità dell'assistenza amministrativa viene inoltre presa caso per caso.
2. In genere, la FINMA non può sapere a prima vista se il denaro sui conti oggetto di una procedura di assistenza amministrativa è o non è dichiarato al fisco e l'assistenza amministrativa in materia di vigilanza non ha neppure per oggetto accertamenti su questo punto.
3./4. L'assistenza amministrativa in materia fiscale non è di pertinenza della FINMA e pertanto i valori patrimoniali sottratti alle imposte non sono neppure oggetto delle domande di assistenza amministrativa alla FINMA da essa trattate. Se la FINMA viene a sapere che esistono rischi derivanti dalle attività transfrontaliere degli assoggettati alla vigilanza, ne tiene conto nell'ambito della vigilanza corrente. Come esposto nella posizione della FINMA del 22 ottobre 2010 sui rischi giuridici e di reputazione nelle operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie, nel quadro della vigilanza corrente la FINMA verifica che gli assoggettati alla vigilanza conoscano i rischi inerenti alle loro attività transfrontaliere e che adottino opportune misure per tenere questi rischi sotto controllo.
5. In presenza di denaro non dichiarato una banca corre il rischio che l'istituto o i suoi dipendenti siano considerati partecipanti (complici o istigatori) di atti penalmente perseguibili in virtù del diritto fiscale o penale estero commessi dai clienti esteri. Il diritto svizzero non pretende che gli assoggettati alla vigilanza rispettino il diritto estero. Tuttavia, la violazione di disposizioni del diritto estero possono contravvenire regolarmente a determinate norme del diritto svizzero in materia di vigilanza, in particolare al dovere di garantire un'attività aziendale ineccepibile. Ma soprattutto le prescrizioni organizzative in materia di vigilanza impongono alle banche di rilevare tutti i rischi in modo adeguato, di limitarli e di sorvegliarli, e di istituire un sistema efficace di controllo interno. Nel novero di rischi sono compresi anche i rischi giuridici e di reputazione che derivano potenzialmente dalle attività transfrontaliere degli assoggettati alla vigilanza e dalla violazione di disposizioni del diritto estero.
6./7. Il compito della FINMA consiste nell'esercitare la vigilanza conformemente alla LFINMA e alle altre leggi sui mercati finanziari, segnatamente la legge sulle banche, quella sulle borse o quella sugli investimenti collettivi (cfr. art. 1 LFINMA). Per le fattispecie che rientrano nella sua sfera di competenze, accorda alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari l'assistenza amministrativa internazionale. Si tratta di norma di questioni che toccano la vigilanza prudenziale, la violazione di obblighi di autorizzazione oppure, nel caso delle autorità incaricate di vigilare sui titoli, di reati borsistici e di abusi del mercato. Il settore di attività della FINMA non comprende né l'assistenza amministrativa in materia fiscale, di competenza dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), né l'assistenza giudiziaria internazionale. Secondo il Consiglio federale non vi è motivo di modificare il collaudato ordinamento delle competenze previsto in materia di assistenza amministrativa e giudiziaria internazionale.
8. L'assistenza amministrativa in questioni fiscali non fa parte della prassi internazionale delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari. La FINMA non conosce autorità di vigilanza estere che trattino questioni fiscali. Sul piano internazionale, i memorandum d'intesa multilaterali (MMoUs) dell'Organizzazione internazionale delle Autorità di controllo dei mercati finanziari (IOSCO) e dell'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo (IAIS) prescrivono espressamente il rispetto del principio di specialità, in virtù del quale le informazioni trasmesse possono essere utilizzate solamente per i fini della vigilanza sui mercati finanziari.
9. La procedura del cliente praticata in materia di assistenza amministrativa rappresenta un'eccezione tipica dei rapporti internazionali e può vanificare la vigilanza sui mercati esercitata dalle autorità estere incaricate della vigilanza sui titoli (rivelazione del sospetto iniziale nella prima fase delle indagini). Analogamente all'assistenza amministrativa in materia fiscale, il Consiglio federale sta anche valutando di adeguare le basi legali per le procedure di assistenza amministrativa in materia di vigilanza.
Risposta del Consiglio federale.