13.3640 · Interpellanza · 2013-06-21
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
La recente revisione dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) ha introdotto anche un obbligo d'informazione nei confronti della Elcom.
Le aziende elettriche devono fornire all'autorità di vigilanza informazioni concernenti le attività commerciali, l'esercizio degli impianti e le informazioni privilegiate qualora comunichino questi dati anche alle autorità europee. L'UE prescrive il rilevamento di questi dati per gli operatori che partecipano al commercio di energia al fine di evitare abusi di informazioni privilegiate e garantire la sorveglianza del mercato.
Con l'introduzione dell'obbligo d'informazione, decisa in modo autonomo, è stato compiuto un importante passo verso la futura vigilanza della Elcom sul commercio di energia. Ciò costituisce una nuova competenza. In questo contesto, il Consiglio federale è incaricato di rispondere alle seguenti domande:
1. Sotto il profilo dello stato di diritto, il Consiglio federale come giudica questo modo di procedere?
2. Nel corso degli ultimi anni, quali altre autorità hanno ampliato le proprie competenze a seguito di adeguamenti autonomi e "minori" al diritto dell'UE? Quanti adeguamenti di questo tipo ci sono già stati?
3. In quali ambiti sono previsti ampliamenti di competenze delle autorità svizzere in base agli adeguamenti del diritto svizzero al diritto europeo?
4. In questi casi, il Consiglio federale come garantisce la consultazione dell'elettorato e del Parlamento?
5. Secondo il Consiglio federale, quali misure consentirebbero di migliorare la trasparenza e la partecipazione già a uno stadio iniziale del processo?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Elcom osserva e sorveglia l'evoluzione dei mercati dell'energia elettrica in vista di assicurare un approvvigionamento sicuro ed economicamente accettabile in tutte le regioni del Paese (art. 22 cpv. 3 della legge sull'approvvigionamento elettrico, LAEl, RS 734.7). Analisi del commercio all'ingrosso di elettricità rientrano quindi già tra i compiti della Elcom in base al diritto vigente, tra l'altro poiché riguardano la sicurezza dell'approvvigionamento e l'utilizzazione della rete di trasporto transfrontaliera. Ai fini dell'esecuzione della legge da parte della Elcom, l'articolo 25 LAEl prevede anche obblighi d'informazione per le imprese di approvvigionamento elettrico. Dal punto di vista dello stato di diritto, la concretizzazione di competenze già previste dalla legge in virtù dell'articolo 26a segg. dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEl, RS 734.71) non costituisce alcun problema.
Sulla scia della crisi finanziaria, l'Unione europea (UE) ha emanato norme concernenti l'integrità e la trasparenza del mercato all'ingrosso di energia, il cui scopo è di garantire una concorrenza libera ed equa nel commercio all'ingrosso di energia (elettricità e gas naturale). In base alle norme dell'UE, per i prodotti del commercio all'ingrosso di energia destinati al mercato dell'UE le imprese con sede in Svizzera che operano sul mercato interno dell'energia dell'UE sono tenute a fornire dati commerciali all'Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER). La modifica dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico adottata dal Consiglio federale il 30 gennaio 2013 mira a garantire che, nel settore elettrico, la Elcom riceva dagli operatori svizzeri gli stessi dati che riceve l'Agenzia europea ACER. L'articolo 26a segg. OAEl non attribuisce alla Elcom nuovi compiti, ma le offre semplicemente uno strumento in più per adempiere compiti già previsti. Per i commercianti di elettricità con sede in Svizzera che operano sul mercato interno dell'energia dell'UE e sono quindi già sottoposti all'obbligo d'informazione nei confronti dell'ACER, l'obbligo di fornire gli stessi dati anche alla Elcom non comporta alcun onere supplementare: devono unicamente trasmettere anche alla Elcom, l'autorità svizzera, le informazioni che devono fornire nell'ambito dell'adempimento degli obblighi di notifica nell'UE. L'obbligo di notifica alla Elcom aumenta la trasparenza sul mercato dell'elettricità anche in Svizzera, il che in definitiva va a vantaggio dei consumatori svizzeri.
2.-5. Le competenze delle autorità svizzere sono stabilite nelle basi giuridiche corrispondenti e tutte sono state approvate democraticamente dal Parlamento o dal popolo svizzero. Non vi è alcun trasferimento di competenze che non sia stato sottoposto preliminarmente per approvazione ai servizi competenti, conformemente alla Costituzione federale. Ciò vale anche per un eventuale recepimento autonomo del diritto dell'UE. Di conseguenza non vi è alcun adeguamento, minore o meno, delle competenze delle autorità svizzere al diritto dell'UE che non sia stato oggetto di una procedura di approvazione conformemente al nostro ordinamento giuridico. A ciò si aggiunge il fatto che, dal 1988, in caso di disegni di atti legislativi con ripercussioni transfrontaliere, nei suoi messaggi alle Camere federali il Consiglio federale prevede un capitolo speciale, in cui illustra il rapporto delle singole disposizioni con il diritto europeo (art. 141 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'Assemblea federale, Legge sul Parlamento, LParl, RS 171.10). Questa ricerca di parallelismo non implica l'adozione automatica del diritto europeo, ma intende evitare di creare involontariamente o senza necessità alcune nuove discrepanze che potrebbero ostacolare il riconoscimento reciproco dei differenti regimi giuridici europei (cfr. il rapporto sulla posizione della Svizzera nel processo d'integrazione europea del 24 agosto 1988, FF 1988 III 335). Il recepimento autonomo del diritto dell'UE avviene sempre nel quadro di una legge o di un'ordinanza e di conseguenza soddisfa tutti i requisiti democratici previsti per l'adozione di tali atti. Il Consiglio federale ritiene che la partecipazione del Parlamento e, se del caso, del popolo sia importante e sia garantita in misura adeguata anche nel processo di recepimento autonomo del diritto dell'UE. Quanto alla trasparenza, il Consiglio federale informa regolarmente le commissioni della politica estera e i cantoni sugli sviluppi nelle relazioni tra la Svizzera e l'UE (ad es. anche nell'ambito del dialogo in materia europea avviato nel 2012). Queste informazioni mirano ad agevolare la partecipazione del Parlamento e dei cantoni al processo menzionato dall'autore dell'interpellanza.
Risposta del Consiglio federale.