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13.3659 · Mozione · 2013-06-21

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a intervenire d'urgenza per evitare che venga meno un finanziamento importante per i pazienti affetti da sordità che comunicano grazie al linguaggio parlato completato.

Begründung

Il linguaggio parlato completato (LPC) è un metodo assai efficace, sviluppato dapprima in lingua inglese e poi in francese, che permette di superare buona parte delle difficoltà dovute alla sordità. Il suo apprendimento può avvenire sia in ambito scolastico che al di fuori di esso, secondo le indicazioni del caso. Finora la Confederazione aveva sempre coperto i costi della terapia. Oggi tuttavia, sulla base di un'interpretazione per analogia più che discutibile, vi è la tendenza ad assimilare il LPC alla logopedia (sebbene esso non curi disturbi di linguaggio, ma la sordità) e a rifarsi quindi alla soppressione della base legale per la copertura della logopedia nell'articolo 14 LAI (avvenuta nel 2006 nel quadro della NPC) per non rimborsare nemmeno i trattamenti di LPC. È vero che la fine di questa prassi è prevista già per il prossimo 30 giugno. Tuttavia, non è assolutamente garantito che da quel momento i cantoni interessati si assumeranno i costi in tutti i casi né che lo faranno nella misura necessaria (ammesso che il compito spetti effettivamente a loro). La mancanza di aiuti finanziari così provocata rischia di avere conseguenze catastrofiche per molti pazienti. Gli svantaggi per l'interesse pubblico non sono da meno, poiché il trattamento LPC assicura un'integrazione sociale e professionale ben superiore ad altri metodi applicabili in questo ambito.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il linguaggio parlato completato (LPC), finalizzato a una migliore comprensione delle lezioni, è una prestazione offerta esclusivamente nella Svizzera romanda, che non esiste nella Svizzera tedesca. Nel 2012 una settantina di bambini ha beneficiato di trattamenti di LPC attraverso la fondazione A Capella.

L'ultimo contratto di prestazioni tra l'assicurazione invalidità (AI) e A Cappella per il rimborso delle prestazioni di LPC destinate a bambini in età scolastica è stato concluso nell'ambito dei sussidi per l'istruzione scolastica speciale nel 2006. Con la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e cantoni (NPC), in vigore dal 2008, tutte le prestazioni concernenti l'istruzione scolastica sono diventate di competenza dei cantoni e la copertura dei costi di terapie logopediche e psicomotorie da parte dell'AI è stata esplicitamente esclusa all'articolo 14 capoverso 1 lettera a della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20).

Durante il processo di attuazione della NPC, il summenzionato contratto di prestazioni con A Capella è stato trascurato, cosicché l'AI ha continuato a pagare prestazioni che di fatto erano di competenza dei cantoni. Nel gennaio del 2012 l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha informato A Capella di questa situazione, comunicando al contempo la disdetta del contratto per la fine del 2012. Questo termine è stato posticipato al 30 giugno 2013 su richiesta della fondazione, che chiedeva più tempo per negoziare un accordo con i cantoni. Stando alle sue indicazioni, dalla primavera del 2012 A Capella è in trattative con la "Conférence latine de pédagogie spécialisée (CLPS)". Il Consiglio federale ritiene che il tempo finora concesso alla fondazione per prendere le misure necessarie sia stato sufficiente e che sia ora compito del partner negoziale trovare una soluzione.

Anche la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione è stata informata della situazione. Il 17 aprile 2012 essa ha dichiarato di concordare con l'interpretazione dell'UFAS, secondo cui i trattamenti di LPC sono provvedimenti terapeutici di ordine pedagogico, e che ne avrebbe informato i dipartimenti dell'educazione. Pertanto non sussistono divergenze d'interpretazione tra l'AI e i cantoni. Spetta a questi ultimi decidere in merito a detti provvedimenti e, se del caso, provvedere al loro finanziamento.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.