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13.3662 · Mozione · 2013-06-25

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di lottare contro la discriminazione di cui è oggetto a livello internazionale l'industria svizzera della sicurezza e degli armamenti modificando l'articolo 5 capoverso 2 dell'ordinanza sul materiale bellico (OMB) in modo tale che l'autorizzazione non venga rilasciata se:

a. il Paese destinatario è implicato illegalmente in un conflitto armato internazionale o se vi è in corso un conflitto armato interno;

b. esiste il rischio elevato che il materiale bellico da esportare venga utilizzato per commettere gravi violazioni dei diritti dell'uomo nel Paese destinatario;

c. l'acquisto del materiale bellico da esportare rischia di ostacolare notevolmente lo sviluppo socio-economico del Paese destinatario;

d. il materiale bellico da esportare rischia di essere utilizzato contro la popolazione civile in violazione del diritto umanitario internazionale o dei diritti umani nel Paese destinatario;

e. invariata.

Una minoranza (Savary, Hêche, Zanetti) chiede di respingere la mozione.

Begründung

Nel rapporto redatto in adempimento del postulato Frick 10.3622 del 18 giugno 2010 il Consiglio federale ha constatato che l'industria svizzera della sicurezza e degli armamenti risulta svantaggiata rispetto ai concorrenti europei. Le cause sono da ricercare non solo nella legislazione, più precisamente nella formulazione più restrittiva dei criteri di autorizzazione, ma anche nella prassi seguita per autorizzare le esportazioni di materiale d'armamento. Il Consiglio federale nota in particolare delle disparità rispetto ad Austria e Svezia, che si trovano in una situazione analoga per quanto riguarda il diritto internazionale e la politica estera. Rispetto agli altri Stati dell'UE come Germania, Italia, Francia, Belgio e Paesi Bassi, le differenze sono ancora più marcate.

Secondo il Consiglio federale, inoltre, solo un adeguamento dei criteri di autorizzazione previsti dall'OMB permetterebbe di migliorare in modo sensato le condizioni dell'industria svizzera degli armamenti.

Infine, il governo menziona anche le conseguenze di una legislazione restrittiva e della prassi severa in materia di autorizzazione. Dal suo punto di vista, questi due fattori potrebbero "comportare una diminuzione delle ordinazioni per l'industria svizzera degli armamenti, fatto che rischia di tradursi in una riduzione delle sue capacità. Per la Svizzera ciò significa la perdita di conoscenze specifiche, di possibilità di ricerca, di posti di lavoro e infine anche di una parte delle capacità industriali importanti per la difesa che sarà difficile (ri)acquisire." Del resto alcuni effetti si sono già fatti sentire, dato che quest'anno le tre principali imprese d'armamento hanno annunciato tagli al personale: General Dynamics European Land Systems-Mowag sopprimerà 270 posti di lavoro a Kreuzlingen, RUAG circa 65 a Thun e Rheinmetall Air Defence 80 a Zurigo.

Solo una modifica dei criteri di esclusione vincolanti di cui all'articolo 5 capoverso 2 OMB restituirebbe al Consiglio federale il margine di manovra necessario per esaminare ogni operazione d'esportazione sulla base dei criteri di autorizzazione previsti all'articolo 5 capoverso 1 OMB come è avvenuto fino alla fine del 2008. Una valutazione globale deve riguardare sia i principi della politica estera e gli obblighi internazionali della Svizzera (art. 1 della legge sul materiale bellico) sia gli aspetti economici e le considerazioni in materia di politica della sicurezza. Non da ultimo, una valutazione caso per caso va nel senso del progetto di trattato dell'ONU sul commercio di armi. Secondo la lista di criteri proposta per l'autorizzazione delle domande d'esportazione occorrerebbe procedere sistematicamente a un'analisi dei rischi per determinare il tipo di bene da esportare e il rischio di utilizzo illecito del materiale in questione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel suo rapporto in adempimento del postulato Frick 10.3622 il Consiglio federale ha rilevato le differenze nella normativa svizzera e di conseguenza la prassi piú restrittiva in materia di autorizzazioni per l'esportazione di materiale d'armamento verso certi Paesi destinatari, a confronto di altri Stati europei come Austria, Svezia, Francia, Germania e Italia.

Nel rapporto il Consiglio federale esprimeva l'opportunità di riesaminare la situazione svantaggiosa per l'industria svizzera di sicurezza, non appena fossero apparsi segnali che, in base all'andamento economico (congiuntura e mercato del lavoro), facessero temere per il mandato costituzionale del nostro Paese, vale a dire mantenere una capacità industriale adeguata alle esigenze della sua difesa, come contemplato dall'articolo 1 della legge sul materiale bellico.

Nel frattempo si sono moltiplicate le avvisaglie di crisi sulla situazione economica dell'industria svizzera della tecnica di difesa e di sicurezza. Lo si può constatare per esempio dalla statistica aggiornata delle esportazioni di materiale bellico ma anche dal calo delle operazioni autorizzate.

Per questa ragione il Consiglio federale sostiene quanto richiesto nella mozione, vale a dire di migliorare le condizioni quadro per l'industria svizzera di sicurezza. Egli è convinto che tale miglioramento sia possibile con un adeguamento dell'ordinanza sul materiale bellico piú limitato di quanto prevede l'ordinanza. In fase di concreto adeguamento della normativa si deve badare a non rinunciare minimamente alla tutela dei diritti umani e alla tradizione umanitaria della Svizzera. Data questa premessa il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.