13.3664 · Mozione · 2013-08-16
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di allentare l'obbligo di versare contributi AVS sulle prestazioni delle fondazioni di previdenza a favore del personale (fondazioni padronali con prestazioni discrezionali e fondazioni di finanziamento, che non sottostanno alla legge sul libero passaggio) e, di conseguenza, sulle prestazioni equivalenti di tutti i datori di lavoro:
1. modificando l'articolo 8ter dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) in modo che le prestazioni versate in caso di licenziamento per motivi aziendali vengano escluse dal salario determinante, e quindi non siano soggette all'obbligo contributivo, fino a concorrenza di un importo pari a quattro volte e mezza la rendita massima di vecchiaia annua;
2. sopprimendo l'obbligo di versare contributi anche sulle prestazioni versate per i casi di rigore, che non possono essere considerate in senso stretto prestazioni sociali giusta gli articoli 8bis e 8ter OAVS.
Begründung
Negli ultimi anni le fondazioni padronali hanno incontrato alcune difficoltà, in particolare per due motivi: l'obbligo di versare contributi all'AVS su una parte delle loro prestazioni e l'iperregolamentazione dovuta alle norme LPP applicabili in materia (art. 89a cpv. 6 CC). Quest'ultimo problema sarà risolto con l'attuazione dell'iniziativa parlamentare Pelli 11.457, "Rafforzamento dei fondi di previdenza con prestazioni discrezionali". Il 24 maggio 2013, la CSSS-N ha approvato e posto in consultazione un avamprogetto in merito.
Per quanto riguarda l'obbligo di versare contributi all'AVS, vanno distinte le prestazioni seguenti:
a. prestazioni di fondi di previdenza fissate in un regolamento e quindi esigibili in via giudiziaria dall'avente diritto, non soggette a contribuzione;
b. prestazioni discrezionali dei fondi di previdenza, sulle quali, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, vanno per principio versati contributi. Questa distinzione corrisponde anche alle decisioni prese dalle Camere federali nell'ambito della seconda versione dell'11a revisione dell'AVS (05.093), che però non hanno potuto essere applicate a causa della bocciatura dell'intero progetto da parte del Consiglio nazionale nella votazione finale del 1° ottobre 2010.
Nell'esame dell'iniziativa parlamentare di cui sopra, la CSSS-N ha rilevato una certa necessità d'intervento e concluso che un'ulteriore parte delle prestazioni non dovrebbe più essere soggetta a contribuzione. Per raggiungere l'obiettivo sarebbe sufficiente procedere a una modifica di ordinanza. Tuttavia, viste le sfide finanziarie che attendono la previdenza per la vecchiaia, bisogna tenere conto anche dell'esigenza dell'AVS di disporre di un sostrato contributivo sufficiente. La soppressione dell'obbligo contributivo su ulteriori prestazioni si può quindi giustificare solo se queste possono ancora essere considerate prestazioni sociali (v. art. 5 cpv. 4 LAVS). Pertanto, per le prestazioni versate in caso di licenziamento per motivi aziendali ai sensi dell'articolo 8ter OAVS, l'importo escluso dal salario determinante dovrà essere aumentato dalle attuali due a quattro volte e mezza la rendita massima di vecchiaia annua (ossia a 126 360 franchi).
Si dovrà inoltre disciplinare nell'OAVS la soppressione dell'obbligo contributivo sulle prestazioni discrezionali erogate in casi di rigore.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.