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13.3670 · Interpellanza · 2013-09-10

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. In virtù dell'articolo 3 della legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) che le definisce "scuole universitarie dello stesso livello, ma di tipo diverso", le SUP hanno la possibilità di proporre dottorati propri e conferire i relativi titoli?

2. Se il Consiglio federale risponde di sì alla domanda numero 1: qual è la soluzione giuridica per l'introduzione del dottorato alle SUP?

3. Il Consiglio federale ritiene possibile, nel quadro delle competenze del consiglio delle scuole universitarie di cui all'articolo 12 LPSU, che le scuole universitarie professionali svizzere introducano un proprio dottorato?

4. Quali sarebbero le altre soluzioni e quali modifiche della legge implicherebbero?

5. Quali conseguenze finanziarie avrebbe l'introduzione del dottorato nelle SUP?

Begründung

Secondo l'articolo 3 LPSU, le scuole universitarie professionali sono "scuole universitarie dello stesso livello, ma di tipo diverso". Oggi, tuttavia, alle SUP manca il terzo livello di formazione. Le risposte del Consiglio federale chiariranno se le attuali condizioni quadro legali sono sufficienti per introdurre il dottorato nelle SUP o se sono possibili altre soluzioni.

Stellungnahme des Bundesrates

Le scuole universitarie professionali hanno il compito di offrire formazioni orientate alla pratica che qualifichino all'esercizio di una professione nonché di praticare una ricerca applicata nell'interesse dell'economia e della società. Secondo l'articolo 4 capoverso 1 della legge sulle scuole universitarie professionali, esse offrono cicli di studio ai livelli bachelor e master. Il dottorato, che è oggi prerogativa delle scuole universitarie, permette di praticare una ricerca scientifica propria e di padroneggiare i metodi scientifici della relativa materia. La LSUP sarà abrogata con l'entrata in vigore della nuova legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU). In virtù degli articoli 3 lettera b e 25 capoverso 1 di questa nuova legge, Confederazione e cantoni continueranno ad avere l'importante compito di assicurare e sviluppare insieme il profilo orientato alla prassi delle SUP, dimostratosi sinora valido. Alla luce di queste premesse, il Consiglio federale risponde come segue alle domande poste dall'autrice dell'interpellanza:

1./2. L'articolo 3 LPSU postula gli obiettivi che la Confederazione intende perseguire nel contesto della futura cooperazione in ambito universitario. Definendo le SUP "scuole universitarie dello stesso livello, ma di tipo diverso", il legislatore sottolinea quanto sia importante mantenere la distinzione tra i profili delle scuole universitarie professionali da un lato e quelli delle scuole universitarie dall'altro. Come già accennato, anche con la LPSU il compito principale delle SUP rimarrà quello di formare specialisti attraverso un approccio orientato alla prassi e di praticare una ricerca applicata nell'interesse dell'economia e della società. L'articolo 3 lettera b LPSU è nel contempo obiettivo e norma programmatica da cui non può però essere derivato un vero e proprio diritto alla promozione delle SUP.

3. Nella sua forma plenaria di consiglio delle scuole universitarie, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie - organo supremo in materia di politica universitaria - ha la facoltà di definire le caratteristiche dei diversi tipi di scuola universitaria (art. 13 cpv. 3 lett. b LPSU). Attraverso la sua competenza di emanare prescrizioni sui livelli di studio e sulla permeabilità, conferitagli dall'articolo 13 capoverso 3 lettera a LPSU, il consiglio delle scuole universitarie può fissare principi in merito ai singoli livelli di studio e alla permeabilità tra i tipi di scuole universitarie. Nell'ambito di queste competenze, il Consiglio delle scuole universitarie potrà determinare, tra l'altro, anche l'inquadramento e le caratteristiche dei singoli livelli di studio per scuole universitarie, SUP e ASP. Rientra in questo contesto anche la questione del terzo ciclo di formazione presso le SUP. La Conferenza dei rettori delle scuole universitarie professionali svizzere (KHF) sta attualmente elaborando le relative basi. Si tratta di chiarire in particolare quali sono le necessità, le funzioni, le forme e le premesse per un eventuale terzo livello di studio.

4. Oggi, diverse SUP offrono master di cooperazione e studi di dottorato insieme a università sia svizzere che straniere. Queste cooperazioni promuovono, da un lato, la permeabilità tra i tipi di scuole universitarie e, dall'altro, l'ulteriore qualifica degli studenti SUP nell'ambito dell'insegnamento e della ricerca e servono anche a sviluppare ulteriormente il profilo orientato alla prassi delle SUP. Nell'ottica dell'efficienza e della ripartizione dei compiti tra scuole universitarie e SUP occorre in ogni caso dare la priorità a queste cooperazioni, sviluppandole e promuovendole ulteriormente. Con la nuova legge, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie potrà sostenere queste cooperazioni tra tipi di scuole universitarie mediante sussidi vincolati a progetti (art. 59 LPSU).

5. Le conseguenze finanziarie potranno essere valutate soltanto quando saranno chiarite le questioni relative a necessità, funzione e premesse.

Risposta del Consiglio federale.