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13.3671 · Mozione · 2013-09-10

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare il diritto di procedura penale aumentando a 72 ore il fermo preventivo di polizia.

Begründung

1. La criminalità transfrontaliera è in costante aumento. Le persone sospette fermate devono essere rilasciate dopo il prelievo del DNA. Prima che giungano i risultati gli autori hanno già lasciato il Paese.

2. Il fatto che manifestazioni sportive e politiche come pure altri eventi importanti siano sempre più spesso caratterizzati da scontri violenti è purtroppo diventato una consuetudine. Sempre più spesso manifestazioni pacifiche sono infiltrate da estremisti, che non fanno altro che dare libero sfogo alla loro rabbia nei confronti dello Stato, della società e di qualsivoglia autorità.

3. Danni finanziari enormi, funzionari feriti (perlopiù agenti di polizia), perdita d'immagine dell'autorità statale rappresentano soltanto alcuni degli effetti negativi che tali degenerazioni comportano.

4. Lo Stato è chiamato non soltanto a proteggere la sua popolazione, bensì anche a porre limiti chiari. Le violazioni delle regole vanno punite.

5. I delinquenti devono pagare le conseguenze delle loro azioni sul lavoro o nello studio. Tentativi di giustificare la violenza, per esempio minimizzando l'accaduto oppure adducendo problemi finanziari, di alcol, di stress o provocazioni, non devono più essere accettati. La responsabilità è sempre della persona che ha esercitato la violenza.

6. Considerata la crescente complessità delle indagini di polizia giudiziaria, il termine di 24 ore per la carcerazione di sicurezza concesso alla polizia è troppo breve e non consente nemmeno di concludere le procedure usuali (consegna dell'accusato, ricorso all'avvocato della prima ora, interrogatori, convocazione di un interprete, perquisizioni domiciliari, audizione di testimoni, rilevamento delle denunce penali, confronto tecnico delle tracce, procedura d'identificazione, fotografie, prelievo di campioni di DNA, visita medica, redazione del rapporto, ecc.).

7. Una proroga del fermo preventivo di polizia, come avviene in vari Paesi, può comportare solo vantaggi per tutti i partecipanti alla procedura penale. Consente di eseguire in modo serio le usuali procedure di polizia. È inaccettabile che gli autori di reati debbano essere lasciati nuovamente a piede libero a causa della breve carcerazione di polizia di 24 ore. La popolazione ha il diritto alla migliore protezione possibile dagli autori di atti violenti. Occorre pertanto procedere all'adeguamento proposto.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo quanto disciplinato dal Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0), la polizia può fermare una persona al massimo per 24 ore (art. 219 cpv. 4 CPP). In seguito va liberata oppure - se sussistono motivi che depongono a favore di una carcerazione preventiva - tradotta dinanzi al Ministero pubblico. Dal canto suo, il Ministero pubblico dispone di 48 ore dal fermo per proporre al giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la carcerazione preventiva (art. 224 cpv. 2 CPP). Il giudice dei provvedimenti coercitivi deve decidere al più tardi entro 48 ore da quando ha ricevuto la proposta del Ministero pubblico (art. 226 cpv. 1 CPP). Questa normativa garantisce che un giudice decida in merito alla legittimità del fermo al più tardi entro 96 ore dall'arresto. Tale durata massima risulta dalle disposizioni della Costituzione federale (RS 101) e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), che esigono che la persona fermata sia tradotta immediatamente dinanzi a un giudice (art. 31 cpv. 3 della Costituzione e art. 5 n. 3 CEDU). Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo tale diritto a comparire senza indugio dinanzi a un giudice è leso se intercorrono cinque giorni tra il fermo di polizia e l'ordine di carcerazione da parte del giudice.

Di conseguenza, già solo per questo fatto sussistono ostacoli giuridici che depongono a sfavore delle richieste avanzate nella mozione. Se il periodo di tempo durante il quale la polizia può trattenere una persona fosse aumentato di 48 ore, passando da 24 o 72 ore, il caso sarebbe esaminato da un giudice soltanto dopo sei giorni. Ciò sarebbe indubbiamente in contraddizione con il diritto di rango superiore.

Secondo il Consiglio federale vi sono tuttavia anche motivi oggettivi per cui non occorre prolungare la durata del fermo di polizia oltre quanto attualmente previsto dalla legge. Infatti, la limitazione temporale a 24 ore non impedirebbe alla polizia di effettuare gli accertamenti necessari in questa prima fase procedurale.

Inoltre, la polizia non può comunque procedere autonomamente a tali accertamenti in quanto si tratta di misure che possono essere ordinate o eseguite soltanto dal Ministero pubblico (audizione di testimoni, perquisizioni domiciliari, analisi del DNA, visite mediche). L'estensione della durata del fermo di polizia non modificherebbe affatto tale situazione. Secondo le regole del Codice di procedura penale, polizia e Ministero pubblico dispongono infatti complessivamente di 48 ore per proporre al giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la carcerazione preventiva.

Infine, la mozione sembra partire dall'assunto che una proroga della durata del fermo di polizia debba non da ultimo punire la persona arrestata tenendola lontano dal posto di lavoro o da scuola. Tuttavia, secondo un principio generale del diritto di procedura penale, il fermo di polizia e la carcerazione preventiva devono servire unicamente ad accertare i fatti, ma non devono in nessun caso fungere da sanzione.

Pertanto il Consiglio federale è dell'avviso che la richiesta avanzata nella mozione sia contraria al diritto di rango superiore e vada dunque respinta.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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