13.3678 · Postulato · 2013-09-11
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Nell'ambito dei compiti attinenti alla gestione delle capacità sulla rete delle strade nazionali, il Consiglio federale è incaricato di valutare elementi di flessibilità da introdurre nel divieto di circolazione notturna dei veicoli commerciali pesanti e di presentare un rapporto sui conseguenti effetti.
Begründung
Sulle autostrade e sulle principali strade svizzere gli ingorghi sono sempre più frequenti, in particolare nei pressi di agglomerati urbani e aree metropolitane del nostro Paese. Considerate le problematicità connesse alla costruzione di nuove infrastrutture stradali necessarie, lo stesso Ufficio federale delle strade ritiene fondamentale privilegiare qualsiasi misura operativa volta a decongestionare il traffico. In tale contesto le capacità disponibili, anziché venire limitate da disposizioni normative, dovrebbero essere opportunamente ampliate, ove possibile, introducendo elementi di flessibilità. Il divieto di circolazione notturna dei veicoli commerciali pesanti nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 5 (art. 2 cpv. 2 della legge federale sulla circolazione stradale) è un esempio di disposizione normativa che ben si presta a questo scopo: l'introduzione di un certo margine di flessibilità al divieto di circolazione notturna, in particolare a partire dalle 4 del mattino, con le dovute limitazioni temporali e geografiche, contribuirebbe quasi certamente a meglio sfruttare almeno una parte delle capacità di assorbimento della nostra rete stradale, evitando così l'effetto congiunto dei trasporti di merci e del traffico pendolare nelle ore di punta mattutine (tra le 6 e le 8.30) in diverse località.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole delle crescenti ripercussioni sulla funzionalità della rete delle strade nazionali causate dal continuo aumento del traffico. Come già espresso nel progetto posto in consultazione il 10 aprile 2013 relativo al secondo messaggio concernente il programma per l'eliminazione dei problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali, oltre agli interventi strutturali sono necessari anche provvedimenti volti a migliorare la gestione delle capacità disponibili (migliore informazione agli utenti, terza corsia dinamica, pannelli dinamici di indicazione della velocità, ecc.).
Il divieto di circolazione notturna vigente non è disciplinato soltanto dalla normativa federale (legge e ordinanza), ma è contemplato anche dall'articolo 15 paragrafo 1 dell'Accordo fra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (accordo sui trasporti terrestri; RS 0.740.72), che indica espressamente la fascia oraria concreta compresa tra le 22 e le 5. Un'eventuale variazione di tale orario richiederebbe pertanto anche la modifica dell' accordo sui trasporti terrestri. Alla luce di considerazioni inerenti alla politica europea, il Consiglio federale si oppone a tale modifica e a un'eventuale riapertura delle trattative.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.