13.3684 · Mozione · 2013-09-11
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di proporre una revisione dell'articolo 318 del Codice di procedura civile (CPC), dell'articolo 82 del Codice di procedura penale (CPP) ed eventualmente dell'articolo 112 della legge sul Tribunale federale (LTF) che permetta alle parti di scegliere, anche dinanzi alle autorità di ricorso cantonali, se richiedere o meno una motivazione scritta della sentenza o perlomeno di accontentarsi di una breve motivazione (variante minima). In presenza di considerevoli interessi di terzi, come per esempio autorità legittimate a ricorrere, è eccezionalmente possibile mantenere l'obbligo di motivazione
Begründung
Le decisioni giudiziarie vanno motivate se richiesto da almeno una parte. Deve tuttavia essere possibile rinunciare a una motivazione scritta soprattutto dinanzi alle autorità cantonali se tutte le parti accettano la decisione e rinunciano alla motivazione per risparmiare spese inutili e sgravare il tribunale.
Attualmente le parti possono rinunciare a una motivazione scritta soltanto dinanzi ai tribunali cantonali di primo grado (art. 239 CPC, art. 82 CPP). Le autorità di ricorso cantonali devono motivare integralmente per scritto ogni decisione anche contro la volontà delle parti (art. 318 cpv. 2 CPC, art. 82 cpv. 4 CPP), nonostante l'articolo 112 capoverso 2 LTF sarebbe più generoso.
È addotta l'argomentazione secondo cui le decisioni delle autorità di ricorso non servono soltanto alle parti, bensì anche allo sviluppo generale del diritto. Tuttavia, soltanto poche di queste decisioni rivestono importanza generale, e perlopiù sono comunque impugnate e quindi motivate. Nella maggior parte dei casi standard è uno spreco di risorse obbligare i tribunali a fornire sempre una motivazione dispendiosa, anche se nessuna parte lo auspica. Tale obbligo grava sui tribunali in termini di mole eccessiva di lavoro e sulle parti in termini di spese processuali più elevate.
Una variante minima consisterebbe nell'obbligare i tribunali a fornire soltanto motivazioni brevi con la possibilità di presentare in un secondo tempo una motivazione completa.
Nei casi in cui terzi, come per esempio autorità legittimate a ricorrere, sono direttamente interessate alla motivazione della decisione, sarebbe possibile una deroga sotto forma di obbligo di motivazione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 112 capoverso 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), l'autorità può notificare la sua decisione senza motivarla se il diritto cantonale lo prevede. In tal caso le parti possono chiedere, entro 30 giorni, il testo integrale della decisione, che determina l'inizio del termine di ricorso.
Questa regolamentazione era già compresa nei primi progetti di LTF degli anni 1990. Si voleva soprattutto permettere ai cantoni di rinunciare a una motivazione scritta, non richiesta dalle parti, delle sentenze penali e civili, che i giudici notificano spesso oralmente al termine dei dibattimenti. Le cause di diritto amministrativo non erano interessate da tale norma, in quanto è raro che le decisioni siano notificate oralmente in tale ambito.
Dall'unificazione della procedura penale e di quella civile, la comunicazione delle decisioni in questi due ambiti è retta dal diritto federale. Sia il Codice di procedura civile (CPC; RS 272) sia il Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0) permettono di rinunciare a una motivazione scritta delle sentenze soltanto alle autorità cantonali inferiori. Per le autorità superiori, la motivazione scritta è obbligatoria (cfr. in particolare gli art. 318 cpv. 2 e 327 cpv. 5 CPC e l'art. 82 CPP). In occasione dei dibattiti sul Codice di procedura civile, il Consiglio nazionale aveva discusso la proposta di permettere alle autorità di ricorso di comunicare le loro decisioni sul modello dell'articolo 112 capoverso 2 LTF, respingendo tuttavia tale proposta a chiara maggioranza.
Secondo il Consiglio federale, gli argomenti a favore di una motivazione scritta obbligatoria delle decisioni delle autorità cantonali superiori prevalgono per i seguenti motivi:
- I tribunali cantonali garantiscono una prassi uniforme nel cantone. Le loro motivazioni delle decisioni fungono da linee guida per i tribunali inferiori.
- Se l'autorità di ricorso modifica o annulla la decisione contestata, il tribunale di primo grado deve poter conoscerne le ragioni - indipendentemente dalla volontà delle parti.
- La redazione della motivazione contribuisce alla qualità della decisione, in quanto obbliga i giudici ad argomentare in maniera comprensibile. Essa non costituisce un'esigenza eccessiva per un'autorità di ricorso.
- Soltanto le decisioni motivate per scritto possono essere pubblicate. Ora, le decisioni delle autorità di ricorso cantonali, pubblicate su riviste o Internet, rappresentano un elemento importante per la formazione di una giurisprudenza consolidata al di là delle barriere cantonali. Questo vale non soltanto in relazione ai recenti codici di procedura federali, ma anche per nuove norme di diritto materiale (p. es. il diritto di famiglia).
Le norme cantonali di cui all'articolo 112 capoverso 2 LTF sono attualmente possibili soltanto nell'ambito della giurisdizione amministrativa, dove sono tuttavia inusuali e poco si conciliano con il diritto di ricorso delle autorità della Confederazione (art. 89 cpv. 2 lett. a LTF). Senza motivazione scritta, l'autorità federale non può infatti giudicare l'opportunità di un ricorso. L'articolo 112 LTF andrebbe pertanto adeguato alle regole del CPC e del CPP in occasione di una prossima revisione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.