13.3696 · Mozione · 2013-09-12
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare un progetto riguardante l'incasso degli ammontari di imposta che:
1. metta a disposizione del fisco le stesse possibilità di riscuotere i suoi crediti concesse ai creditori di pretese di diritto privato. Dovrà rimanere esclusa l'esecuzione in via di fallimento per imposte, tributi, tasse, etc. (art. 43 LEF);
2. definisca procedure e criteri secondo cui possono essere resi accessibili al pubblico i dati dei debitori.
Begründung
Per cantoni e comuni l'esazione delle imposte rappresenta viepiù una grossa sfida. Il calo della morale di pagamento e il forte potenziamento della protezione dei dati fanno in modo che gli importi impagati a titolo di imposte e tributi crescano continuamente.
Nel suo parere riguardo al postulato 13.3482, "Basi giuridiche per la 'gogna fiscale'", il Consiglio federale sottolinea che "il legislatore ha sempre evitato di dotare il fisco, nella riscossione dei crediti di diritto pubblico, di strumenti speciali di cui i creditori privati non dispongono". Effettivamente gli enti pubblici hanno molte meno possibilità dei creditori privati. Mediante pubblicazione, i creditori privati possono esercitare pressione sui debitori e interrompere le prestazioni per evitare ulteriori perdite, cosa che ad esempio un comune non può fare. La protezione dei dati fornisce automaticamente uno scudo protettivo a chi non paga le imposte. L'autore della presente mozione chiede quindi unicamente l'istituzione della parità di trattamento cui allude il Consiglio federale.
Per risolvere il conflitto tra protezione della personalità e pubblicità dei nominativi di coloro che non pagano le imposte occorre definire una procedura ben chiara secondo cui possono essere resi pubblici i dati dei debitori d'imposte (ad es. l'obbligo di comminatoria di pubblicazione, dell'esecuzione preventiva, dell'accertamento della situazione personale, ecc.). Allo stesso modo bisognerà fissare chiaramente quali dati verranno pubblicati, affinché non sia possibile trarre conclusioni affrettate sulla situazione del debitore.
Queste modifiche non permetteranno alla Confederazione, ai cantoni e ai comuni di vessare i contribuenti onesti o i debitori caduti in difficoltà, ma annulleranno la protezione ingiustificata della quale beneficiano coloro che non pagano le imposte e che sono comunque solvibili.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo il diritto vigente l'esecuzione di pretese di diritto privato o pubblico sul pagamento di denaro deve avvenire sempre in base alla legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1). Per quanto riguarda l'esecuzione di pretese fiscali, le leggi tributarie svizzere rinviano pertanto alla LEF. Al riguardo, la LEF mette di principio a disposizione dei creditori privati e pubblici (compreso il fisco) gli stessi strumenti per l'esecuzione dei loro crediti monetari. Inoltre, determinate imposte cantonali, direttamente connesse a un fondo, sono garantite, in virtù della riserva dell'articolo 836 CC, da un diritto di pegno immobiliare legale che ha la precedenza sugli altri diritti di pegno anteriori. Questi strumenti non sono a disposizione dei creditori privati. L'articolo 43 LEF, che l'autore della mozione propone di mantenere, disciplina le eccezioni all'esecuzione in via di fallimento e concerne anche i crediti fiscali. Di conseguenza l'esecuzione dei crediti fiscali continua ad essere operata per via di pignoramento o mediante realizzazione del pignoramento. Nella procedura di fallimento, i crediti del fisco rientrano, come la maggior parte dei crediti privati, nella terza classe della graduatoria. Fanno eccezione i crediti dell'IVA che saranno situati nella seconda classe fino all'entrata in vigore del nuovo diritto in materia di risanamento (entrata in vigore prevista per il 1° gennaio 2014). Nel quadro dell'esecuzione dei crediti fiscali lo Stato beneficia di ulteriori privilegi, come la confisca (art. 44 LEF), il sequestro fiscale e il fatto che la competenza dell'eliminazione dell'opposizione contro crediti fiscali cresciuti in giudicato sia di competenza del fisco (cfr. art. 86 LIVA). Ad eccezione della restrizione prevista nell'articolo 43 LEF, il fisco dispone quindi degli stessi strumenti d'incasso, se non di strumenti più ampi, dei creditori che vantano crediti di diritto privato. Il diritto vigente adempie pertanto già la prima richiesta della mozione.
L'autore della mozione cita inoltre altre possibilità concesse ai creditori privati per fare pressione sui loro debitori, ad esempio la sospensione delle prestazioni. Per sua natura il fisco non può sospendere le prestazioni che fornisce. Sebbene i contribuenti siano tenuti a pagare le imposte, non possono esigere dallo Stato una controprestazione diretta. Per altri emolumenti pubblici, vale a dire quelli riscossi per una particolare prestazione dello Stato, è tuttavia usuale che lo Sato chieda un anticipo prima di fornire la prestazione (ad es. tasse di giustizia).
In base alla vigente legislazione tributaria chiunque sia incaricato dell'esecuzione delle leggi tributarie è tenuto al segreto sui fatti di cui viene a conoscenza e sulla situazione economica del contribuente (cfr. art. 110 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta, LIFD; RS 642.11). Questo segreto definito chiaramente nell'articolo 110 LIFD, costituisce uno dei più importanti fondamenti della Svizzera, ossia la fiducia reciproca fra cittadini e Stato. Se lo Stato si riservasse di pubblicare in determinati casi informazioni fiscali, nonostante nell'ambito della procedura di tassazione esiga che i propri cittadini dichiarino la loro situazione finanziaria globale, il rapporto di fiducia sarebbe compromesso.
Nella misura in cui l'autore della mozione chiede un mero allentamento di questo segreto per i contribuenti "solvibili", secondo il Consiglio federale è preferibile privilegiare gli strumenti della LEF. Se applicati coerentemente, questi ultimi sono efficaci per riscuotere il credito fiscale dei contribuenti "solvibili". Infine, è proprio in questo modo che il fisco può distinguere i debitori solvibili dagli altri.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.