13.3710 · Mozione · 2013-09-17
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale sottopone al Parlamento un disegno di legge secondo il quale gli istituti finanziari devono accollarsi tutti i costi (per negoziati, amministrazione e tribunali) derivanti dalla risoluzione della controversia fiscale con gli Stati Uniti.
Begründung
Un numero indeterminato di istituti finanziari svizzeri ha operato per anni, e in parte anche dopo il 2009, con averi non dichiarati di "persone statunitensi". Gli Stati Uniti non sono disposti a continuare ad accettare una cosa del genere. Per il futuro, è prevista l'attuazione dell'accordo FATCA. Per chiudere con il passato la Svizzera e gli Stati Uniti hanno definito un programma. Gli istituti finanziari svizzeri che hanno commesso gli errori dovranno subirne le conseguenze. Dopo la reiezione della lex USA da parte del Parlamento, il Consiglio federale ha preso le decisioni necessarie affinché possano essere svolte le procedure. I negoziati con gli Stati Uniti e lo svolgimento delle procedure costituiscono degli oneri per le casse delle amministrazioni e dei tribunali. Secondo l'attuale prassi, solo una parte dei costi viene assunta dalle istituzioni interessate in virtù di decisioni sulle spese. L'obiettivo della mozione è addossare agli istituti finanziari interessati le spese accumulate e quelle ancora in sospeso. Non è accettabile che gli enti pubblici ovvero la popolazione svizzera debba assumersi i costi come conseguenza degli errori commessi dalle banche svizzere negli Stati Uniti. Inoltre, ciò significherebbe che le autorità svizzere sgraverebbero indirettamente gli istituti finanziari coinvolti.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
I negoziati con le autorità statunitensi perseguivano lo scopo di porre fine alla controversia fiscale in base al diritto svizzero. Al riguardo sono stati condotti diversi cicli di negoziati. Non è possibile ripartire le spese sostenute sui diversi istituti finanziari. Per quanto concerne le spese d'attuazione dell'assistenza amministrativa, il 17 dicembre 2010, l'Assemblea federale ha emanato il decreto federale che addossa a UBS SA le spese per il trattamento di due domande di assistenza amministrativa dell'Internal Revenue Service degli Stati Uniti d'America (RS 952.2). Su questa base, a UBS SA è stata addossata la totalità delle spese sostenute dall'amministrazione federale per il trattamento delle domande di assistenza amministrativa del 16 luglio 2008 e del 31 agosto 2009 dell'Internal Revenue Service degli Stati Uniti d'America.
Nella legge sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF; RS 672.5) è stata creata una disposizione generale valida per gli eventuali futuri casi analoghi. Infatti l'articolo 18 capoverso 2 LAAF prevede che l'Amministrazione federale delle contribuzioni può addossare integralmente o parzialmente alla persona interessata o al detentore delle informazioni le spese sostenute in relazione allo scambio di informazioni se le spese raggiungono un importo eccezionale e con il suo comportamento inadeguato la persona interessata o il detentore delle informazioni ha contribuito in maniera determinante all'insorgere delle spese. Il Consiglio federale emanerà quanto prima la prevista ordinanza di cui al capoverso 3 per disciplinare i dettagli di tali premesse.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.