13.3715 · Interpellanza · 2013-09-17
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale intende innalzare da 2 a 20 litri il quantitativo di vino importabile in franchigia doganale.
Questa proposta, mandata in consultazione nei mesi scorsi, costituisce l'ennesima iniziativa a danno dell'economia delle zone di frontiera, ed in particolare di quella ticinese, già messa a dura prova dalle conseguenze negative della libera circolazione delle persone.
La misura proposta infatti incentiverà ulteriormente il fenomeno del pendolarismo della spesa in Italia, che sta già nuocendo ai commerci ticinesi (specie ai piccoli negozi).
Pare inoltre poco coerente che da un lato la Confederazione ed i cantoni sostengano con fondi importanti la produzione vitivinicola ma d'altro canto, tramite un altro dipartimento, intendano vanificare gli sforzi fatti.
Mal si comprende poi come, non essendoci in materia di accordi bilaterali la minima reciprocità da parte italiana, si voglia fare l'ennesimo regalo all'economia della Penisola agevolandone i prodotti a scapito di quelli ticinesi.
Chiedo al Consiglio federale:
1. Ritiene corretto ed adeguato agevolare ulteriormente l'economia italiana, considerato che la vicina Penisola, in materia di accordi bilaterali, non conceda reciprocità alla Svizzera?
2. Non ritiene che l'economia ed i commerci delle zone di confine necessitino di venire tutelati, invece di fare il contrario? Per quale motivo, allora, sostenere il frontalierato della spesa?
3. È coerente che da un lato l'ente pubblico incentivi anche finanziariamente la produzione vitivinicola ma poi intenda varare delle misure che vanno nella direzione opposta?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che le regioni di confine della Svizzera sono particolarmente esposte alla concorrenza diretta. Ciononostante le disposizioni di diritto doganale hanno validità su tutto il territorio nazionale. La proposta di innalzare la quantità ammessa in franchigia per le bevande alcoliche fermentate con un tenore alcolico non superiore al 18 per cento del volume rientra in un pacchetto di misure che non è finalizzato a promuovere il turismo degli acquisti o l'economia dei nostri Paesi limitrofi, bensì a semplificare la dichiarazione doganale di merci nel traffico turistico. Da un lato si tratta di riscuotere solo i dazi all'importazione che hanno un effetto dissuasivo concreto, al fine di garantire la protezione del mercato interno, dall'altro, di rendere le prescrizioni più chiare per i viaggiatori e di automatizzare la procedura di imposizione, per consentire a medio termine l'impiego di un'applicazione elettronica.
La semplificazione auspicata corrisponde peraltro allo spirito delle disposizioni della Convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei sistemi doganali (Convenzione di Kyoto). Le parti contraenti di tale convenzione si sono impegnate a rispettare quantità minime nell'importazione di bevande alcoliche in franchigia di dazio. Esse hanno tuttavia facoltà di fissare quantità più elevate. Ad esempio l'Unione europea ammette l'importazione cumulativa in franchigia di dazio e IVA di 4 litri di vino, 16 litri di birra e 2 litri di altre bevande alcoliche con un tenore alcolico non superiore al 22 per cento del volume o un litro con un tenore alcolico superiore al 22 per cento del volume.
Al riguardo occorre evidenziare che la proposta dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) prevede solo un'esenzione dal dazio. Per contro, il valore di queste bevande è soggetto all'IVA se il valore complessivo delle merci importate supera 300 franchi.
2. Come spiegato al numero 1, non si tratta di promuovere il turismo degli acquisti. L'attuale sistema è così complesso che le persone interessate faticano a comprenderlo. Proprio per questa complessità del sistema non è possibile introdurre procedure doganali più efficienti al passaggio del confine.
Per tenere conto dei differenti interessi, l'AFD ha condotto un'indagine conoscitiva, i cui risultati sono al momento valutati dal Dipartimento federale delle finanze in collaborazione con gli uffici interessati del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca. A tempo debito sarà presentata una proposta al Consiglio federale.
3. La gran parte delle uscite della Confederazione per l'agricoltura è costituita dai pagamenti diretti. In tal modo vengono retribuite forniture di prestazioni d'interesse generale, come il mantenimento dei terreni agricoli produttivi, le misure a favore dell'ecologia o la coltivazione dei terreni declivi. Oltre ai pagamenti diretti, la Confederazione concede soprattutto aiuti per i miglioramenti strutturali e, in modo sussidiario, per le misure di promozione delle vendite delle cerchie interessate. Anche la viticoltura beneficia di tali misure. Infatti nel mese di dicembre del 2012, il Parlamento ha concesso quale misura di sgravio straordinaria un credito di oltre 10 milioni di franchi a favore del mercato vinicolo svizzero. Nel 2013 il Consiglio federale ha attuato la volontà del Parlamento mediante ordinanza. Il declassamento del vino a denominazione di origine controllata (AOC) a vino da tavola ha per obiettivo la riduzione delle scorte. Con la Politica agricola 2014-2017, l'efficacia dei mezzi destinati all'agricoltura migliorerà, al fine di garantire un'agricoltura più ecologica e nel contempo più competitiva.
L'obiettivo di adeguare le quantità ammesse in franchigia nel traffico turistico è stato trattato al numero 1. Per il Consiglio federale non esiste contraddizione tra gli sforzi atti a semplificare la dichiarazione doganale, il mantenimento dell'odierno livello di protezione e le misure della Confederazione a favore della viticoltura svizzera.
Risposta del Consiglio federale.