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13.3744 · Mozione · 2013-09-19

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR) per fare in modo che gli istituti ai quali è stata o viene rilasciata un'autorizzazione d'esercizio a norma dell'articolo 3 LBCR dimostrino di possedere sufficienti fondi propri. Il capitale proprio deve ammontare almeno al 10 per cento dell'attivo non ponderato per il rischio (leverage ratio). Per le banche di rilevanza sistemica ai sensi degli articoli 7 e seguenti LBCR deve essere previsto un supplemento per la copertura del rischio. L'adeguamento dei fondi propri deve avvenire gradualmente entro un periodo transitorio massimo di tre anni.

Begründung

Le esigenze poste alle banche in materia di fondi propri sono troppo modeste. Esse sono insufficienti in special modo per quanto riguarda gli istituti di rilevanza sistemica. Questa convinzione è condivisa da un numero crescente di eminenti professori delle discipline bancarie e da membri dirigenti dell'ex commissione di esperti "too big to fail". Per di più, uno studio degli economisti Peter Kugler e Georg Junge (Die Volkswirtschaft, ed. ottobre 2012) ha evidenziato che un sostanziale aumento della dotazione di capitale proprio delle banche svizzere comporterebbe costi economici trascurabili, praticamente uguali a zero, e un consistente vantaggio in termini di prevenzione di potenziali crolli del PIL.

Il PS aveva accennato a questa soluzione già in occasione delle deliberazioni sul disegno di legge "too big to fail", proponendo adeguamenti in tal senso. Purtroppo le sue proposte non sono state accolte. Ora si tratta di rettificare il tiro. Per scongiurare nuove necessità di salvataggio, è urgentemente indispensabile adeguare le disposizioni legali in materia di fondi propri al fine di rafforzare la solidità delle banche.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 1° gennaio 2013 è entrata in vigore l'ordinanza sui fondi propri totalmente riveduta. Il recepimento nel nostro diritto interno delle nuove prescrizioni sui fondi propri si traduce anzitutto nell'imposizione di fondi propri minimi calcolati secondo gli standard di Basilea III, del cuscinetto di fondi propri e del cuscinetto anticiclico. Dal 30 settembre 2013 quest'ultimo ammonta all'1 per cento delle posizioni di credito sul mercato ipotecario ponderate in funzione del rischio (e potrebbe essere innalzato al 2,5 per cento). Oltre a queste misure, le banche devono anche adempiere esigenze supplementari in materia di fondi propri, stabilite dalla FINMA a seconda delle dimensioni della banca. Per le banche di rilevanza sistemica sono previste anche altre esigenze. Queste consistono in primo luogo in una componente di base, una componente cuscinetto e una componente progressiva, a seconda delle posizioni ponderate in funzione del rischio. A rafforzamento delle quote di capitale stabilite in funzione del rischio, per le banche di rilevanza sistemica è previsto un indice di indebitamento massimo (leverage ratio) che funge sussidiariamente da rete di salvataggio. Sinora non è invece previsto un indice di indebitamento massimo a percentuale fissa indipendente dall'ammontare delle posizioni ponderate in funzione del rischio. In Svizzera predominano indicatori di capitale nettamente superiori ai livelli minimi definiti da Basilea III. Di conseguenza la maggior parte delle banche dispone già di un margine di capitale adeguato, tanto in termini di consistenza, quanto in termini di qualità dei fondi propri.

Secondo gli standard minimi stabiliti dal comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, a partire dal 1° gennaio 2018 tutte le banche dovranno rispettare un indice di indebitamento massimo pari al 3 per cento del capitale di base. Nell'ambito del recepimento sul piano nazionale, è previsto che le esigenze più severe già vigenti per le banche di rilevanza sistemica saranno mantenute. Secondo le prime valutazioni, per il grosso delle banche svizzere il rispetto di un indice di indebitamento massimo fissato al 3 per cento del capitale di base non comporterebbe pressoché alcun adeguamento strutturale. L'impatto di un indice portato al 10 per cento sulle strutture di bilancio e sulla qualità dei valori patrimoniali, e le conseguenze di tale impatto sulla competitività delle banche svizzere nel contesto internazionale, sono invece difficili da stimare e dovrebbero essere studiati approfonditamente. Secondo gli indicatori, a fine 2009 la leverage ratio delle banche di rilevanza sistemica ammontava al 4,56 per cento del totale di bilancio, operazioni fuori bilancio incluse (con una quota di mercato del 20 per cento sui mercati indigeni di rilevanza sistemica e impegni complessivi per 1500 miliardi di franchi). Considerate le strutture di bilancio a fine giugno 2013, l'innalzamento dell'indice al 10 per cento comporterebbe la necessità di un massiccio aumento di capitale, che già solo per le due principali grandi banche ammonterebbe almeno a 150 miliardi di franchi, oppure a un dimezzamento e anche più delle dimensioni dei loro bilanci.

Senza un'approfondita analisi dell'impatto, e senza concertazione sul piano internazionale, il Consiglio federale considera prematuro proporre disposizioni di legge selettivamente su aspetti specifici. Inoltre, in virtù dell'articolo 52 della legge sulle banche, nel febbraio 2015 dovrà esaminare per la prima volta il pacchetto di misure sul rafforzamento della stabilità nel settore finanziario (too big to fail) paragonando la loro attuazione con quella delle norme internazionali corrispondenti all'estero e riferirne all'Assemblea federale. Il Consiglio federale è consapevole dell'importanza di questo rapporto. Pertanto prima di pensare a progetti normativi specifici, occorre attendere che tale rapporto sia disponibile.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.