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Ecotossicità. Gli interessi dei fabbricanti e gli interessi pubblici vanno trattati alla stessa maniera

13.3750 · Mozione · 2013-09-19

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato ad armonizzare le disposizioni esecutive della legge sui prodotti chimici e quelle della legge sulla protezione dell'ambiente affinché gli interessi dei fabbricanti e gli interessi pubblici siano trattati entrambi secondo quanto richiesto dall'UE.

Begründung

Stando alla risposta dal Consiglio federale alla mia interpellanza 13.3299, attualmente i fabbricanti devono fornire alle autorità numerosi dati, in parte molto precisi, per la valutazione dei rischi sanitari e ambientali dei loro nuovi prodotti. Questi requisiti coincidono in larga misura con quelli dell'UE (regolamento CE/2006; regolamento REACH).

I dati forniti dai fabbricanti, invece, sono in parte confidenziali in quanto non si rifanno alle direttive dell'UE (REACH, ecc.), bensì agli standard dell'OCSE. Contrariamente a quanto affermato dal Consiglio federale, la ponderazione fra interessi pubblici e interessi "degni di protezione" dei fabbricanti pende chiaramente a favore dei secondi.

In effetti, è indubbio che i dati dei test di tossicità ed ecotossicità realizzati dai fabbricanti sono pubblici in virtù delle norme dell'UE, ma non lo sarebbero secondo i criteri dell'OCSE.

Con la presente mozione chiedo quindi che questa distorsione fra interessi pubblici e interessi dei fabbricanti sia corretta. Entrambi devono essere trattati alla stessa maniera e sottoposti alle medesime regole, ovvero agli standard dell'UE, alla regolamentazione REACH e alle normative che vi si riferiscono. Ne va del lavoro degli scienziati attivi nella ricerca pubblica e dell'interesse della popolazione a essere informata sulla valutazione dei rischi sanitari e ambientali dei prodotti chimici.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La legislazione svizzera sui prodotti chimici applica praticamente gli stessi criteri per l'accesso alle informazioni detenute dalle autorità previsti dai regolamenti europei REACH (regolamento, CE, n. 1907/2006) e CLP (regolamento, CE, n. 1272/2008) e tratta quindi alla stessa maniera gli interessi pubblici e quelli dei fabbricanti.

L'articolo 85 dell'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11) definisce i criteri di confidenzialità ed elenca i dati che non possono essere considerati confidenziali, pertanto:

a. la composizione completa di un preparato e la quantità immessa sul mercato sono considerate, come nell'UE (art. 118 REACH, art. 45 CLP), degne di protezione e quindi confidenziali;

b. le proprietà fisico-chimiche e la sintesi dei risultati degli esami tossicologici ed ecotossicologici di una sostanza sono invece definite, unitamente ad altre informazioni, non confidenziali.

La differenza tra la regolamentazione europea e la legislazione svizzera riguarda l'accesso ai dati per via elettronica. I regolamenti europei precisano quali dati devono essere disponibili in Internet, mentre l'OPChim indica che possono essere resi pubblici i dati non confidenziali.

Come già sottolineato nella risposta all'interpellanza 13.3299, i dati non confidenziali non accessibili direttamente per via elettronica sono messi a disposizione gratuitamente, su richiesta, dall'organo di notifica per prodotti chimici.

Passare al sistema previsto dall'UE per l'accesso ai dati per via elettronica richiederebbe un investimento considerevole sia per la preparazione delle informazioni sia per lo sviluppo del sistema informatico.

Considerato che, contrariamente al regolamento REACH che impone la registrazione di tutte le sostanze immesse in commercio, in Svizzera devono essere notificate soltanto le nuove sostanze e che le stesse informazioni per praticamente tutte queste nuove sostanze sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, il Consiglio federale ritiene che l'investimento necessario per adeguare la messa a disposizione delle informazioni disponibili in Svizzera non si giustifichi.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.