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Garantire il follow-up dei criminali giudicati pericolosi dopo l'esecuzione della pena

13.3761 · Mozione · 2013-09-23

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica del Codice penale affinché le persone condannate con sentenza passata in giudicato per assassinio, omicidio, violenza carnale, atti sessuali con minori o per qualsiasi altro reato ritenuto grave dal Consiglio federale siano obbligati, dopo l'esecuzione della pena o della misura, a presentarsi a intervalli regolari dinanzi all'autorità d'esecuzione delle pene e delle misure per una durata equivalente alla pena o misura pronunciata. L'autorità dovrà valutare la pericolosità sociale dell'individuo e ordinare, se necessario, le misure del caso.

Begründung

Gli individui condannati per assassinio, omicidio, violenza carnale o atti sessuali con minori sono spesso pervertiti pericolosissimi affetti da importanti disturbi della personalità, in particolare di tipo dissociativo o "borderline". Dispongono di una capacità di manipolazione che permette loro di evitare l'internamento a vita con il rischio, per la società, che commettano un nuovo reato una volta usciti di prigione. In altri casi, la pericolosità di un individuo non è valutata correttamente o sufficientemente dalle autorità competenti. Un controllo post-pena consentirebbe di valutare meglio la pericolosità dell'individuo limitando in tal modo i rischi corsi dalla popolazione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La mozione parte dal principio che le persone condannate per crimini o delitti gravi - anche se hanno scontato la pena e sono state rimesse in libertà - continuano a rappresentare un pericolo per la collettività. Ciò non dovrebbe tuttavia essere il caso se le autorità competenti applicono correttamente il Codice penale, che impone - al momento della condanna o durante l'esecuzione di una pena privativa della libertà - di disporre un trattamento terapeutico stazionario o un internamento dal quale non è possibile liberarle condizionalmente fintantoché sono pericolose. Se invece ne è stata disposta la liberazione e hanno superato il periodo di prova vincolato a istruzioni e a un'assistenza riabilitativa senza che sia stato necessario prolungare tale periodo, le autorità competenti possono presumere che tali persone non rappresentino più un pericolo per la collettività. Errori di valutazione della pericolosità del condannato da parte delle autorità o una loro manipolazione non dovrebbero condurre a una revisione legislativa tesa ad adottare misure di sicurezza posteriori alla liberazione definitiva disposta sulla base di una prognosi favorevole, ma piuttosto incitare le autorità incaricate di applicare il diritto a migliorare le loro procedure in modo da rendere più affidabile la valutazione della personalità dell'autore.

Come appena evocato, misure di accompagnamento o di sorveglianza sono possibili soltanto nei confronti di condannati liberati condizionalmente sulla base di una prognosi favorevole. Le misure principali previste dal Codice penale sono l'assistenza riabilitativa e le norme di condotta (p. es. sottoporsi a un trattamento); a seconda delle circostanze può essere disposta anche un'interdizione dell'esercizio di una professione. Queste misure di accompagnamento corrispondono tutto sommato a quelle chieste dall'autrice della mozione. Esse implicano automaticamente una valutazione periodica del condannato da parte dell'operatore dell'assistenza riabilitativa o del terapeuta responsabile del follow-up. Se il condannato viola i suoi obblighi o commette nuovi reati, il giudice può o deve ordinare il ripristino dell'esecuzione (art. 89 cpv. 1, 62a cpv. 1 e 64a cpv. 3 del Codice penale); se si rivela pericoloso, il giudice può addirittura ordinare, nei suoi confronti, una misura terapeutica stazionaria o un internamento (art. 65 del Codice penale). A queste misure di accompagnamento contemplate dal diritto vigente dovrebbero aggiungersi quelle previste dal disegno di attuazione della mozione Sommaruga Carlo 08.3373, "Rafforzare il diritto penale per prevenire la pedocriminalità e altri reati", ossia l'interdizione di esercitare un'attività professionale o extraprofessionale e il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (FF 2012 7827), nonché quella prevista dalla modifica del regime sanzionatorio (FF 2012 4217), ossia la sorveglianza elettronica (o electronic monitoring). Secondo il disegno di attuazione della mozione Sommaruga Carlo, l'assistenza riabilitativa durerà tanto quanto l'interdizione di esercitare un'attività e il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate pronunciati nei confronti del condannato. Siccome tali interdizioni possono essere di dieci anni (o persino di durata indeterminata), comportano automaticamente un allungamento considerevole della durata dell'assistenza riabilitativa, come auspicato dall'autrice della mozione.

Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessaria una revisione del Codice penale. Se un condannato beneficia di una prognosi favorevole e a questo titolo può essere liberato condizionalmente, le misure di accompagnamento del diritto vigente e quelle previste dalle due revisioni summenzionate dovrebbero bastare per minimizzare il rischio di recidiva. Sottoporre a un controllo periodico e per una durata indeterminata una persona con una prognosi favorevole sarebbe non soltanto contradditorio, ma anche sproporzionato.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.