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13.3763 · Mozione · 2013-09-23

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica del Codice penale affinché alle persone condannate con sentenza passata in giudicato per assassinio, omicidio, violenza carnale, atti sessuali con minori o per qualsiasi altro reato ritenuto grave dal Consiglio federale sia preclusa la liberazione condizionale.

Begründung

Dall'entrata in vigore del nuovo Codice penale, la Svizzera registra un'esplosione della criminalità. Il catalogo di sanzioni, troppo favorevole ai delinquenti, trascura l'effetto preventivo della pena nella lotta contro la criminalità. Inoltre, la valutazione dei giudici spesso molto favorevole agli autori di reati comporta l'irrogazione di pene clementi. Per garantire la sicurezza della popolazione occorre abolire la possibilità di concedere la liberazione condizionale per questi reati particolarmente gravi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale tiene anzitutto a precisare che le disposizioni in materia di liberazione condizionale hanno subito poche modifiche rispetto al precedente diritto. Un'ipotetica esplosione della criminalità non può pertanto essere attribuita alla corrispondente revisione della parte generale del Codice penale. Le statistiche tendono inoltre a dimostrare che i reati più gravi sono stabili, se non addirittura in diminuzione, dal 2007.

La mozione parte dal principio che le persone condannate per crimini o delitti gravi - anche se hanno scontato la pena e sono state rimesse in libertà - continuano a rappresentare un pericolo per la collettività. Ciò non dovrebbe tuttavia essere il caso se le autorità competenti applicono correttamente il Codice penale, che impone - al momento della condanna o durante l'esecuzione di una pena privativa della libertà - di disporre un trattamento terapeutico stazionario o un internamento dal quale non è possibile liberarle condizionalmente fintantoché sono pericolose. Se invece ne è stata disposta la liberazione e hanno superato il periodo di prova vincolato a istruzioni e a un'assistenza riabilitativa senza che sia stato necessario prolungare tale periodo, le autorità competenti possono presumere che tali persone non rappresentino più un pericolo per la collettività.

La liberazione condizionale da una pena detentiva costituisce una tappa del regime "progressivo" sancito da lunga data dal Codice penale. Tale regime mira a preparare il detenuto alla vita in libertà ed è caratterizzato da un allentamento progressivo dell'esecuzione della pena detentiva. In linea di massima prevede le tappe seguenti: l'isolamento, l'esecuzione ordinaria della pena, il lavoro esterno, l'alloggio esterno e, infine, la liberazione condizionale. Il lavoro e l'alloggio esterni possono essere organizzati se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi reati (art. 77a del Codice penale). La liberazione condizionale entra in linea di conto soltanto se il comportamento del condannato durante l'esecuzione della pena la giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti (art. 86 cpv. 1 del Codice penale). In linea di principio le condizioni severe poste alla concessione della liberazione condizionale bastano, di per sé, a giustificare il rigetto della mozione, che mira precisamente a evitare che una persona ritenuta pericolosa possa beneficiare di una liberazione condizionale. Per ragioni di completezza, il Consiglio federale segnala anche l'articolo 65 capoverso 2 del Codice penale, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, che consente al giudice di ordinare un internamento a posteriori nei confronti di un condannato a fine pena che continua a presentare un importante rischio di recidiva al momento della liberazione. Tale internamento sarà generalmente di durata indeterminata e il condannato potrà uscirne soltanto se non costituisce più un pericolo per la collettività. Abolire la possibilità di pronunciare una liberazione condizionale per questo tipo di condannati significherebbe doverli liberare alla fine della pena, senza condizioni.

Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessaria una revisione del Codice penale in materia di liberazione condizionale. Un'applicazione rigorosa e coerente delle disposizioni legali vigenti da parte delle autorità competenti dovrebbe permettere di evitare che detenuti a fine pena siano liberati pur continuando a costituire un considerevole pericolo per la collettività.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.