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13.3776 · Interpellanza · 2013-09-24

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

In merito all'intenzione del Consiglio federale di accogliere rifugiati siriani sorgono le domande seguenti:

1. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui le vittime di guerre civili debbano essere accolte come persone bisognose di protezione ai sensi dell'articolo 4 della legge sull'asilo (LAsi), e non come rifugiati?

2. È dell'avviso che occorra anzitutto fornire aiuto in loco e che la Svizzera debba offrire protezione alle vittime di guerre civili soltanto finché sussiste il pericolo o la situazione di bisogno?

3. Condivide l'opinione secondo cui la decisione di accogliere i rifugiati nell'ambito di contingenti e disposizioni umanitarie d'entrata implica un soggiorno duraturo in Svizzera?

4. Corrisponde al vero che il Consiglio federale si rifiuta di adottare la decisione di principio, che costituisce una sua prerogativa secondo l'articolo 66 LAsi, se e in base a quali criteri accordare protezione a gruppi di persone bisognose di protezione ai sensi dell'articolo 4? Quando si è avvalso per l'ultima volta di tale disposizione in vigore dal 1° ottobre 1999?

5. Ritiene che l'UFM avrebbe potuto definire il gruppo di persone bisognose all'estero e i criteri di ammissione secondo l'articolo 68 LAsi, evitando quindi di violare la legge strapazzando il concetto di famiglia nell'istruzione? Il Consiglio federale si piegherà alle pressioni attese accordando il medesimo trattamento preferenziale ai famigliari di richiedenti l'asilo e di dimoranti temporanei?

6. Condivide l'opinione secondo cui la decisione di principio sulla concessione della protezione provvisoria sospenderebbe l'esame delle 3000 domande d'asilo presentate da cittadini siriani secondo l'articolo 69 capoverso 3, ponendo fine alle discussioni in merito al loro trattamento urgente? L'UFM non farebbe meglio a impiegare le risorse personali per accelerare le procedure abusive?

7. Il Consiglio federale è disposto a stilare un rapporto trimestrale sul numero complessivo di cittadini siriani entrati in virtù del ricongiungimento familiare, sulle dimensioni della famiglia, nonché sulle spese di viaggio e i presunti costi del soggiorno in Svizzera?

8. È disposto a garantire che queste persone ritorneranno in Siria alla fine della crisi? Sono già previste misure ai sensi dell'articolo 678 capoverso 2 LAsi?

Stellungnahme des Bundesrates

1./4. Il legislatore ha ripreso il sistema della protezione provvisoria nella revisione totale della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi) per poter accordare rapidamente protezione provvisoria a un gran numero di richiedenti l'asilo. Finora il sistema della protezione provvisoria non è stato tuttavia mai applicato.

Nel caso dei richiedenti l'asilo siriani, il Consiglio federale è del parere che, alla luce del numero relativamente esiguo di questo gruppo di persone, attualmente non sussista una situazione per cui il legislatore ha previsto l'applicazione della normativa in materia di persone bisognose di protezione. In linea di massima non è tuttavia escluso che in un secondo tempo un eventuale cambiamento della situazione globale porti a prendere in considerazione l'applicazione della normativa in materia di persone bisognose.

2. Il Consiglio federale attribuisce grande importanza all'aiuto in loco. La Svizzera ha finora messo a disposizione 50 milioni di franchi. A causa della guerra civile in Siria, attualmente i richiedenti l'asilo siriani respinti sono ammessi provvisoriamente in Svizzera in virtù dell'articolo 83 capoverso 4 della legge federale sugli stranieri (LStr) di norma per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Se le pertinenti condizioni non sono più adempiute, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) revoca l'ammissione provvisoria conformemente all'articolo 84 LStr e ordina l'esecuzione dell'allontanamento.

3. Ai rifugiati accolti come gruppo dalla Svizzera è concesso l'asilo conformemente all'articolo 56 LAsi. Tali persone hanno diritto a un permesso di dimora. I familiari siriani che entrano in Svizzera con procedura del visto agevolata vigente dal 4 settembre 2013 devono in linea di massima ripartire una volta scaduto il soggiorno non sottostante a permesso di 90 giorni al massimo. Nel singolo caso è tuttavia possibile che un cantone sia disposto, con l'accordo dell'UFM, a rilasciare un permesso di dimora nell'ambito delle disposizioni ordinarie in materia di stranieri. Se nel singolo caso sussistono ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, le autorità cantonali possono chiedere l'ammissione provvisoria conformemente all'articolo 83 capoverso 6 LStr.

5. Per i motivi summenzionati (domande 1 e 4) il Consiglio federale ritiene che i cittadini siriani interessati non debbano per il momento essere designati come persone bisognose di protezione ai sensi dell'articolo 4 LAsi. L'istruzione dell'UFM del 4 settembre 2013 non estende la nozione di famiglia. Ai parenti di cittadini siriani con titolo di soggiorno duraturo in Svizzera è stata data la possibilità di entrare in maniera agevolata nel nostro Paese grazie a un visto per visitatori. Non è previsto un ricongiungimento familiare. A differenza dei visti umanitari, non è necessario che il richiedente sia esposto a un pericolo concreto. Attualmente non è previsto di estendere tale trattamento ai familiari di richiedenti l'asilo e dimoranti temporanei.

6. Nel caso di una decisione di principio del Consiglio federale secondo l'articolo 66 LAsi, le autorità devono determinare, in base agli articoli 68 e 69 LAsi, in una procedura agevolata se un richiedente l'asilo appartiene al gruppo di persone bisognose di protezione o no. A tal fine è necessaria almeno un'audizione. Se sussiste un'esposizione manifesta a una persecuzione ai sensi dell'articolo 3 LAsi, occorre tuttavia concedere l'asilo (cfr. art. 69 cpv. 3 e 70 LAsi). Se invece è accordata la protezione provvisoria, la procedura d'esame di un'eventuale domanda di riconoscimento della qualità di rifugiato è sospesa; la procedura d'asilo va riaperta, su richiesta, al più presto cinque anni dopo (art. 69 cpv. 3 e 70 LAsi). Pertanto, anche l'applicazione della normativa in materia di persone bisognose richiede risorse considerevoli.

7. L'UFM pubblicherà il numero di autorizzazioni d'entrata rilasciate. I cittadini siriani entrati nell'ambito dell'istruzione del 4 settembre 2013 possono percepire aiuto sociale nei cantoni, rimborsato dall'UFM. Attualmente non è possibile quantificare i costi.

8. Dopo la fine della crisi in Siria, l'UFM adotterà le misure necessarie affinché queste persone possano rientrare in patria. Nel caso delle persone ammesse provvisoriamente sarà esaminato se le pertinenti condizioni sono ancora adempiute.

Risposta del Consiglio federale.