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13.3784 · Postulato · 2013-09-24

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di studiare le misure legislative o regolamentari che bisognerebbe prendere affinché le banche e gli altri attori finanziari della piazza finanziaria svizzera o che ne dipendono siano in grado di garantire la tracciabilità degli averi bancari esteri che lasciano il Paese, qualunque sia il motivo del prelievo di denaro, fatti salvi i piccoli importi usuali.

Begründung

La piazza finanziaria svizzera, volens nolens, sta acconsentendo a uno sforzo importante per indurre la sua clientela estera ad assicurare la conformità fiscale dei fondi depositati nel nostro Paese, se del caso regolarizzando la loro situazione. Tuttavia, questo potrebbe risultare in parte vano e, a medio termine, comportare seri problemi con differenti Paesi od organizzazioni internazionali, qualora i fondi dei clienti interessati dovessero essere ripresi dai titolari del conto senza che l'istituto depositario ne conosca la destinazione. Un tale rischio è molto elevato in caso di prelievo di ingenti somme di contanti o di versamento a entità situate in paradisi fiscali poco trasparenti. Una base legale per lo meno materiale sembra dunque essere auspicabile, non solamente per rendere le banche e gli altri detentori dei fondi terzi stranieri attenti al problema, ma per indicar loro una via da seguire che sia chiara e netta, per uno scrupolo di sicurezza giuridica. È possibile che, considerando le attese dei principali partner stranieri nell'ambito fiscale, soluzioni differenziate per gruppo di Paesi di provenienza del denaro siano giustificate. Ovviamente un margine minimo corrispondente ai prelievi di contanti per le necessità della vita corrente deve essere escluso dalla regolamentazione. Tuttavia, per importi superiori devono essere previste disposizioni.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Con gli obblighi di diligenza relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo attualmente vigenti gli intermediari finanziari sono tenuti a identificare i loro clienti, ad accertare gli aventi economicamente diritto e a effettuare particolari esami sulle circostanze e lo scopo delle relazioni d'affari o delle singole transazioni, se queste appaiono loro inusuali. Gli intermediari finanziari devono allestire i documenti in modo da consentire che le relazioni d'affari e le transazioni possano essere ricostruite in caso di eventuali richieste di informazioni e di sequestro da parte delle autorità di perseguimento penale. Con questo "paper trail" è garantita in ogni caso anche la tracciabilità di prelievi effettuati mediante bonifici a terzi.

Per quanto concerne i valori patrimoniali non dichiarati, al fine di attuare la sua strategia per la piazza finanziaria il Consiglio federale prevede per gli intermediari finanziari obblighi di diligenza estesi basati sul rischio. Nella primavera di quest'anno il Consiglio federale ha posto in consultazione un avamprogetto concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro.

Le future regole combinate con le misure già adottate per una piazza finanziaria conforme sotto il profilo fiscale risultano in un dispositivo che mitigherà a lungo termine il problema dei valori patrimoniali non dichiarati in Svizzera. La tracciabilità nel caso di semplici pagamenti in contanti continuerà a non essere garantita nella stessa misura dei bonifici, poiché è noto soltanto il beneficiario dei valori patrimoniali e non anche il nuovo luogo di custodia. Tuttavia questa lacuna può essere colmata completamente senza eccessivo onere amministrativo soltanto mediante un divieto di pagamenti in contanti. Secondo il Consiglio federale un tale divieto sarebbe però sproporzionato.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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