13.3800 · Mozione · 2013-09-25
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di creare le basi legali necessarie per consentire anche ai cittadini svizzeri e agli stranieri con permesso di domicilio (permesso C) di assoggettarsi facoltativamente all'imposta alla fonte.
Begründung
Nel 2010 il Consiglio federale ha deciso, con riferimento al divieto di discriminazione previsto dall'accordo sulla libera circolazione delle persone, che i lavoratori residenti all'estero con luogo di lavoro in Svizzera avevano diritto alle stesse deduzioni concesse ai cittadini svizzeri residenti in Svizzera. Contrariamente a questo principio, tuttavia, a tutt'oggi i cittadini svizzeri non possono assoggettarsi all'imposta alla fonte, benché molti contribuenti apprezzerebbero di certo una simile possibilità.
Per molti lavoratori, e per apprendisti e studenti, la compilazione della dichiarazione fiscale rappresenta un compito molto ingrato, che provoca molto lavoro senza servire a granché. La maggior parte della possibilità di deduzione previste non riguarda queste persone, alle quali conviene senz'altro optare per le deduzioni forfettarie. Per questi contribuenti, la tassazione alla fonte rappresenterebbe, per la sua semplicità, una gradita alternativa.
Dato che in virtù del divieto di discriminazione agli stranieri tassati alla fonte viene accordata la possibilità di compilare una dichiarazione con le deduzioni effettive, per contropartita bisognerà in avvenire accordare ai cittadini svizzeri e agli stranieri con permesso C la possibilità di assoggettarsi all'imposta alla fonte.
Oltre che per i contribuenti, questa soluzione rappresenterebbe un consistente sgravio anche per lo Stato e non ne intaccherebbe comunque il sostrato fiscale. Naturalmente, i "debitori della prestazione imponibile" (in genere il datore di lavoro) dovrebbero essere indennizzati per il dispendio in analoga misura a quanto ricevono già per il conteggio dell'imposta alla fonte dei lavoratori stranieri. Per molte imprese questa forma di conteggio rappresenta dunque un compito già collaudato e pertanto l'onere supplementare sarebbe modesto. Affinché questa soluzione possa risultare allettante per il contribuente ed essere strutturata in modo efficiente per lo Stato, occorre inoltre esaminare l'opportunità di concedere un minimo sconto fiscale alle persone che si assoggettano volontariamente all'imposta alla fonte, obbligandole in contropartita ad assoggettarsi a questa forma di tassazione per un periodo pluriennale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'introduzione di una possibilità di scelta volta a favorire l'assoggettamento volontario all'imposizione alla fonte di lavoratori svizzeri e lavoratori esteri muniti di un permesso di soggiorno non comporterebbe lo sgravio amministrativo auspicato dall'autore della mozione. Nel caso in cui la persona che opta per la variante dell'imposta alla fonte disponga segnatamente, oltre al suo reddito, di altri proventi imponibili che non sono colpiti dall'imposta stessa, la tassazione complementare a posteriori diventerebbe pertanto inevitabile, ciò che sarebbe connesso con oneri tanto per l'Amministrazione delle contribuzioni che per il contribuente. Chiunque possieda un appartamento è tenuto a dichiarare il valore locativo, in caso di uso personale, o la pigione, in caso di locazione, al di fuori del sistema dell'imposta alla fonte. Ciò è il caso anche per gli interessi derivanti da averi in conto e obbligazioni o dividendi dal deposito titoli. Alla luce di queste condizioni quadro non è possibile rinunciare all'obbligo di dichiarazione, poiché solo con la tassazione complementare a posteriori si assicura che tutti gli introiti imponibili vengano dichiarati.
Secondo la sentenza del Tribunale federale del 26 gennaio 2010 (DFT 136 II 241), menzionata dall'autore della mozione, i "quasi residenti", ovvero i contribuenti assoggettati all'imposta alla fonte senza domicilio in Svizzera, ma che realizzano la maggior parte dei loro proventi in Svizzera, possono operare le stesse deduzioni accordate ai contribuenti residenti in Svizzera e tassati in via ordinaria. Al riguardo il Tribunale federale si basa sull'accordo con l'Unione europea concernente la libera circolazione delle persone. I quasi residenti possono in tal modo far valere deduzioni che vanno al di là di quelle già considerate dalla tariffa dell'imposta alla fonte (ad es. spese di viaggio) o che non sono state inserite nel calcolo della tariffa (ad es. contributi al terzo pilastro). Per ragioni di uguaglianza giuridica i contribuenti residenti che richiedono la tassazione alla fonte dovrebbero beneficiare di questi diritti, ciò che richiederebbe l'esame da parte dell'Amministrazione delle contribuzioni di ogni singola deduzione.
Solo i lavoratori che non conseguono nessuna altra entrata da attività lucrativa potrebbero ritenere vantaggiosa la tassazione alla fonte. Tuttavia solo una piccola parte dei contribuenti vive in una condizione tale da non rendere necessaria alcuna ulteriore tassazione per altri redditi imponibili e deduzioni. Le persone che vivono in una situazione finanziaria semplice - come è il caso della maggior parte di studenti e apprendisti - possono compilare la dichiarazione d'imposta senza grandi oneri amministrativi.
Per contro, a causa dell'introduzione della possibilità di scelta, il datore di lavoro si vedrebbe posto nella posizione di debitore della prestazione imponibile e confrontato con un maggiore onere amministrativo. Esso deve infatti raccogliere diverse informazioni presso il lavoratore allo scopo di determinare la tariffa. Pertanto, è tenuto a verificare presso tutti i lavoratori che non sono assoggettati all'imposta alla fonte, se intendono beneficiare del diritto di scelta, se anche il coniuge esercita un'attività lucrativa, quanti figli hanno a carico, ecc.
Nel caso in cui si perseguano semplificazioni in ambito fiscale, a seguito dell'introduzione volontaria dell'imposizione alla fonte sul reddito da attività lucrativa di lavoratori svizzeri ed esteri con permesso di residenza, questo presuppone lo stralcio di detrazioni nel vigente diritto tributario. Fintantoché non sussisterà questo nuovo orientamento del nostro sistema dell'imposta sul reddito, la proposta dell'autore della mozione in merito alla possibilità di scelta non permette di raggiungere gli obiettivi.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.