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13.3809 · Mozione · 2013-09-25

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 12a lettera k OPre (RS 832.112.31) togliendo in particolare il cifra 2 lettera b (acquisto centralizzato del vaccino) e inserendo i due vaccini HPV disponibili nell'elenco delle specialità al prezzo ribassato per le campagne di prevenzione (limitatio). Ciò consentirebbe di gestire anche la vaccinazione contro il cancro dell'utero secondo le modalità convenzionali e di liberare nei cantoni risorse utili alla promozione e all'organizzazione dei programmi di prevenzione.

Begründung

Dal 2008 le ragazze in età scolastica e fino ai 26 anni di età possono beneficiare gratuitamente della vaccinazione contro il virus del papilloma umano (HPV) nell'ambito di programmi cantonali finanziati in base alla LAMal. La vaccinazione serve in particolare a ridurre la frequenza dei cancri all'utero e consente di salvare la vita a molte donne. Il prezzo inizialmente elevato del vaccino (fr. 236,85 per dose), con uno schema vaccinale di tre dosi, spinse i cantoni a negoziare con l'Ufficio federale della sanità pubblica una modalità esecutiva speciale del programma vaccinale. L'idea era quella di ridurre i costi e avere un buona copertura vaccinale. L'acquisto centralizzato da parte di ogni cantone, la gestione statale dei pagamenti e i flussi finanziari decisamente "barocchi" hanno tuttavia assorbito ingenti risorse umane e finanziarie nei servizi di salute pubblica dei cantoni, creando de facto un sistema di fatturazione parallela a quella standard, contraddicendo nei fatti le ipotesi di partenza. Il prezzo del vaccino è ora sceso a 65 franchi per dose e lo schema vaccinale prevede solo due dosi. La copertura vaccinale migliora lentamente, ma occorre investire più energie negli elementi informativi del programma. Essendo tuttavia molte risorse occupate in aspetti burocratici, esse mancano nella promozione dei programmi e nella misurazione della copertura vaccinale. Alla luce dell'esperienza fatta, appare quindi oggi prioritario abolire questo statuto speciale e semplificare le regole esecutive riportandole agli standard usuali, come avviene per esempio con la vaccinazione contro l'epatite B (prezzo speciale del vaccino in programmi preventivi) e l'influenza.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il rimborso dei costi della vaccinazione contro il virus del papilloma umano (HPV) delle ragazze in età scolastica e delle donne di età compresa fra i 15 e i 26 anni da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure sanitarie (AOMS) è stato limitato, dal 2008, alle vaccinazioni effettuate nel quadro di programmi cantonali di vaccinazione. Questo per due motivi: primo perché si sono fatte buone esperienze, sotto il profilo della copertura vaccinale, con la vaccinazione contro l'epatite B effettuata perlopiù dai servizi medici scolastici (i tassi, infatti, sono mediamente più elevati nei cantoni che hanno incaricato questi servizi delle vaccinazioni). Secondo perché i cantoni hanno potuto beneficiare di condizioni molto più vantaggiose, per quanto riguarda i prezzi, visto che i vaccini sono stati acquistati in modo centralizzato e "all'ingrosso". Soltanto così si è potuta garantire l'economicità delle prestazioni a carico dell'AOMS.

Il Consiglio federale è consapevole del problema dell'acquisto centralizzato dei vaccini sollevato dai cantoni: ottimizzare le condizioni quadro dei programmi cantonali di vaccinazione tenendo conto nel contempo sia degli obiettivi di salute pubblica sia di una gestione oculata del denaro proveniente dai premi assicurativi costituisce una sfida di rilievo. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sta studiando, insieme ai cantoni, come modificare le condizioni per dare a questi ultimi un maggiore margine di azione e per semplificare lo svolgimento dei programmi vaccinali.

Il modello di rimborso della vaccinazione contro l'epatite B menzionato dall'autore della mozione si basa su un prezzo del vaccino che corrisponde al prezzo di una singola dose. Nella limitazione relativa al vaccino è però stabilito che il prezzo non si applica alle vaccinazioni a tappeto dei giovani di età compresa fra 11 e 15 anni e che si applica invece un prezzo ridotto in caso di ordinazione di almeno 100 dosi. Nel contempo si fa riferimento agli accordi tariffali fra assicuratori e autorità competenti. Adottata in questa forma negli anni 1990, la regolamentazione in questione non corrisponde più alle basi legali e alle ordinanze vigenti, in particolare per quanto riguarda il disciplinamento della fissazione e del regolare riesame dei prezzi dei prodotti contenuti nell'elenco delle specialità. La regolamentazione non può quindi essere ripresa e applicata in questa forma alla vaccinazione HPV. Non appena per quest'ultima si sarà trovata una nuova soluzione ad hoc, occorrerà armonizzare, adeguandolo di conseguenza, il disciplinamento della vaccinazione contro l'epatite B.

Il Consiglio federale è favorevole a una semplificazione dello svolgimento dei programmi di vaccinazione cantonali, tant'è che l'UFSP si sta già occupando di questo tema. Per i motivi suesposti, il governo è invece contrario, per la vaccinazione HPV, a una regolamentazione analoga a quella vigente per la vaccinazione contro l'epatite B.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.