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13.3810 · Mozione · 2013-09-25

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rendere applicabile l'articolo 15 dell'ordinanza sulla legge sul lavoro (OLL 1) anche agli educatori e sorveglianti occupati in istituto: il picchetto notturno in istituto sia considerato tempo di lavoro.

Begründung

Gli educatori che lavorano presso istituti sociali, ad esempio gli educatori degli istituti minorili, devono fare picchetto la notte nelle strutture e dormirci, intervenendo quando gli utenti hanno problemi. Essi non sono però trattati come altre categorie di lavoratori in caso di picchetto notturno in istituto. Infatti, contrariamente agli operatori sanitari che sono di picchetto e dormono negli istituti sociali stessi o negli ospedali (vedi art. 15 cpv. 1 OLL 1) il tempo in cui riposano non è considerato tempo di lavoro, perché ai "docenti delle scuole private, assistenti, educatori e sorveglianti occupati in istituto" non è applicabile totalmente la legge sul lavoro (vedi art. 3 lett. e della legge federale sul lavoro). Questa discriminazione non ha nessuna giustificazione e risale verosimilmente a un tempo, quando il lavoro di sorveglianza negli istituti era svolto soprattutto da volontari e/o religiosi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Le prescrizioni della legge sul lavoro (LL) in materia di durata del lavoro e del risposo non si applicano agli educatori e ai sorveglianti occupati in istituti. Di conseguenza a questa categoria professionale non si applicano neanche le prescrizioni dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1). Per quanto riguarda gli educatori sono esclusi dal campo di applicazione della LL però solo per le persone con una formazione pedagogica specializzata riconosciuta o con una formazione di base seguita da una formazione complementare equivalente ai sensi dell'articolo 12 capoverso 2 OLL 1.

Sono invece applicabili in modo generale agli educatori e ai sorveglianti le prescrizioni della LL relative alla protezione della salute, e di conseguenza l'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3). Secondo queste prescrizioni il datore di lavoro deve adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire la salute fisica e psichica dei lavoratori. A questo proposito deve soprattutto fare in modo che vengano evitati sforzi eccessivi e provvedere affinché il lavoro sia organizzato in modo adeguato.

Le condizioni di lavoro degli educatori che lavorano negli istituti o nei convitti privati che si occupano dell'educazione di caratteriali o minorati sono disciplinate da un contratto normale di lavoro secondo l'articolo 359a CO (ordinanza concernente un contratto normale di lavoro per gli educatori negli istituti e nei convitti; RS 221.215.324.1), salvo disposizione contraria del contratto di lavoro (art. 360 cpv. 1 CO e art. 2 CNL). Per quel che riguarda il servizio di picchetto l'articolo 10 del contratto normale di lavoro prevede che le ore del servizio di turno durante le quali il lavoratore deve restare a disposizione del datore di lavoro nell'istituto o fuori di esso sono considerate tempo di lavoro nella misura in cui il datore di lavoro abbia effettivamente ricorso ai servizi del lavoratore.

La remunerazione del servizio di picchetto è disciplinata dal CO e non dalla LL. In una sentenza di principio il Tribunale federale ha riconosciuto che il tempo in cui il lavoratore deve restare a disposizione dell'impresa è tempo di lavoro a tutti gli effetti e dà diritto al pagamento dell'intero salario, a meno che le parti non abbiano pattuito diversamente (DTF 124 III 249). Questa regola è completata dall'articolo 10 capoverso 2 CNL, che impone alle parti di pattuire la compensazione del servizio di picchetto in tempo libero o tramite una remunerazione. L'articolo 321c CO disciplina inoltre le condizioni e la compensazione delle ore supplementari, ovvero di quelle che eccedono la durata prevista nel contratto. Le parti devono rispettare l'articolo 321c CO nella misura in cui emana regole di diritto cogente.

Il Consiglio federale ritiene che le esigenze poste agli educatori e ai sorveglianti in materia di durata del lavoro siano molto specifiche e varino fortemente da un caso all'altro. Questa stessa specificità aveva portato all'esclusione della presente categoria dal personale del campo di applicazione della LL. Per garantire la flessibilità di lavoro necessaria si era a quel tempo previsto di definire le condizioni di lavoro piuttosto attraverso contratti normali di lavoro.

Il Consiglio federale ritiene quindi che le specificità di questo ambito lavorativo rendano difficile la creazione di una regolamentazione uniforme nel quadro della LL e un adeguamento alle regole applicabili in particolare al personale sanitario di un ospedale. Inoltre una revisione limitata del campo di applicazione della LL per consentire un'applicazione solo dell'articolo 15 OLL non sarebbe appropriata né giustificata dal punto di vista della coerenza giuridica. Alla luce di quanto precede un'estensione del campo di applicazione della LL non sembra la soluzione adeguata in questo caso. Una modifica della LL non avrebbe inoltre alcun effetto sulla remunerazione del servizio di picchetto, disciplinata dal CO.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.