13.3811 · Interpellanza · 2013-09-26
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Le leggi cantonali in materia di protezione dalla violenza hanno permesso di compiere grandi progressi nella lotta contro la violenza domestica. Problematica e ampiamente irrisolta resta la situazione dei bambini e degli adolescenti interessati direttamente o indirettamente dalla violenza all'interno della coppia genitoriale. In tale contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Spesso i bambini e gli adolescenti non ricevono il sostegno necessario e adeguato dopo che la polizia è intervenuta per violenza domestica. Come è possibile garantire che i cantoni dispongano di sufficiente personale formato e delle necessarie possibilità di alloggio? In che modo la Confederazione può sostenere i cantoni in tale ambito?
2. Come è possibile garantire che i consultori specializzati apprendano quando bambini e adolescenti sono direttamente o indirettamente vittime di violenza domestica? Come possono accedere ai bambini e agli adolescenti coinvolti?
3. Quali misure supplementari, in particolare anche preventive, consentono alla Confederazione di migliorare la tutela dei bambini e degli adolescenti vittime di violenza domestica?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Conformemente all'articolo 75 capoverso 3 del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0), le autorità penali che nell'ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono coinvolti minorenni accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti, ne devono informare senza indugio le autorità tutorie. I cantoni devono provvedere affinché le autorità di protezione dei minori e degli adulti siano autorità specializzate e interdisciplinari (art. 440 CC; RS 210). Se il bene del minore è in pericolo, tali autorità adottano i provvedimenti necessari alla sua protezione. Spetta ai cantoni mettere a disposizione le corrispondenti offerte di sostegno e alloggio. I bambini e gli adolescenti vittime o parenti ai sensi della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5) hanno in particolare diritto all'aiuto e alla consulenza da parte dei consultori per le vittime. Questi ultimi devono tenere conto delle particolari esigenze delle diverse categorie di vittime, tra cui figurano i bambini e gli adolescenti. L'aiuto alle vittime è tuttavia sussidiario. Svariati cantoni stanno approntando specifici modelli e offerte di sostegno per minori vittime della violenza all'interno della coppia genitoriale. Esistono inoltre altre offerte ambulatoriali e stazionarie dell'assistenza all'infanzia e alla gioventù.
La Confederazione può concedere aiuti finanziari ai cantoni per promuovere programmi cantonali volti a sviluppare l'assistenza all'infanzia e alla gioventù (mediante l'art. 26 LPAG; RS 446.1). Può anche accordare aiuti finanziari per la formazione specifica del personale dei consultori e delle persone incaricate dell'aiuto alle vittime (art. 31 LAV). Nel 2015 sarà inoltre effettuata una valutazione esaustiva della LAV, in occasione della quale si esaminerà anche se e in che misura le offerte di sostegno e consulenza soddisfano effettivamente le esigenze dei diversi gruppi di vittime.
2. Le autorità penali informano la vittima (ai sensi della LAV) in merito all'aiuto alle vittime e, se la vittima vi acconsente, trasmettono il suo nome e indirizzo a un consultorio LAV (art. 305 CPP e 8 cpv. 1 LAV). Nel quadro della valutazione della LAV, prevista per il 2015, sarà esaminata anche la collaborazione tra la polizia e i pubblici ministeri e i consultori, in particolare la trasmissione di dati (cfr. il rapporto intermedio del Consiglio federale "Violenza nei rapporti di coppia", FF 2012 2099). Il Consiglio federale prevede inoltre, in collaborazione con i cantoni, di rafforzare il ruolo dei consultori per l'aiuto alle vittime in quanto primo punto di contatto e di facilitare alle vittime stesse l'accesso alle informazioni sugli aiuti loro destinati (cfr. rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Fehr Jacqueline 09.3878, "Più denunce, maggiore effetto deterrente", del 27 febbraio 2013).
3. Il rapporto intermedio del Consiglio federale "Violenza nei rapporti di coppia", adottato il 22 febbraio 2012 (FF 2012 2099), traccia un bilancio intermedio dell'attuazione delle misure adottate a livello federale per combattere la violenza nei rapporti di coppia (cfr. la risposta del Consiglio federale alla mozione Feri 13.3741). Sulla base dell'ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo (RS 311.039.1) e del programma nazionale Alcol, la Confederazione sostiene ad esempio le pertinenti misure preventive.
Il Consiglio federale redigerà inoltre (in adempimento del postulato Feri 12.3206) un rapporto sullo stato dell'attuazione del rilevamento, nel sistema sanitario svizzero, della violenza intrafamiliare sui bambini e, su questa base, formulerà, ove necessario, raccomandazioni. Si è anche detto disposto a stilare insieme ai cantoni un rapporto di fondo sulla gestione delle minacce in Svizzera in caso di violenza domestica (cfr. la risposta del Consiglio federale al postulato Feri 13.3441).
Risposta del Consiglio federale.