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13.3816 · Mozione · 2013-09-26

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare le pertinenti basi legali e istruzioni sulla libera circolazione delle persone con l'UE affinché lo status "alla ricerca di un impiego" sia valido al massimo per sei mesi.

Begründung

Conformemente all'accordo sulla libera circolazione delle persone, tutti i cittadini dell'UE/AELS hanno il diritto di cercare un impiego in un altro Stato contraente per un periodo adeguato. La giurisprudenza determinante della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha considerato adeguato un periodo fino a sei mesi.

Secondo le istruzioni dell'Ufficio federale della migrazione, il permesso di soggiorno di breve durata necessario per lo status "alla ricerca di un impiego" può essere prolungato fino a un anno. I soggiorni di breve durata sono rilevati nel sistema centrale d'informazione sulla migrazione (SIMIC) con lo status "alla ricerca di un impiego".

In risposta alla domanda 13.5193 concernente i cittadini dell'UE/AELS con status "alla ricerca di un impiego" (disponibile solo in tedesco), il Consiglio federale ha precisato che a fine aprile 2013 3069 persone soggiornavano in Svizzera con tale status. Non è stato in grado di indicare, dietro richiesta, quanti di questi permessi di soggiorno di breve durata erano stati prolungati, affermando che, sebbene i permessi siano rilevati nel SIMIC, non è possibile fornire una tale informazione. Non esiste dunque un controllo centrale sui permessi di soggiorno di breve durata.

L'attuale prassi svizzera in materia di durata di tali permessi va pertanto ben oltre i sei mesi definiti dalla CGUE e presenta inoltre un rischio di abuso. Entrambi i problemi possono essere risolti abolendo la possibilità di proroga e fissando quindi a sei mesi il termine massimo per la ricerca di un impiego.

È vero che il basso tasso di disoccupazione in Svizzera lascia supporre che i cittadini dell'UE/AELS alla ricerca di un impiego non gravino pesantemente sul mercato del lavoro. In vista dell'estensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia occorre tuttavia adottare le misure necessarie affinché la situazione resti tale. Va inoltre osservato che la limitazione proposta non ostacolerà il reclutamento di lavoratori qualificati dall'area UE/AELS, in quanto tali persone di norma si candidano o sono reclutate direttamente dai Paesi d'origine per posti di lavoro in Svizzera.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) sancisce che un cittadino dell'UE/AELS ha il diritto di recarsi nel territorio di un'altra parte contraente e di soggiornarvi per un periodo di tempo ragionevole, che può essere di sei mesi, alla ricerca di un impiego.

Come indicato dall'autore della mozione, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha effettivamente ritenuto che un termine di sei mesi è ragionevole per cercare un impiego sul territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea (sentenza Antonissen del 26 febbraio 1991 nella causa C-292/89, pto. 21). Nella medesima sentenza, la CGUE aggiunge tuttavia che tale termine deve essere prolungato se l'interessato dimostra di essere ancora alla ricerca di un impiego e di avere reali possibilità di essere assunto.

L'ALC prevede che le parti contraenti tengano conto della pertinente giurisprudenza della CGUE anteriore alla firma dello stesso accordo, risalente al 21 giugno 1999. Questa giurisprudenza è stata pure ripresa dalla Svizzera e confermata dal Tribunale federale in una decisione di principio (DTF 130 II 388, consid. 3.3). Le condizioni elaborate da tale giurisprudenza sono state formalizzate nell'articolo 18 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP), che prevede la possibilità, per i cantoni, di prolungare fino a un anno il soggiorno iniziale di sei mesi se l'interessato è in grado di dimostrare gli sforzi profusi per la ricerca di un impiego e reali prospettive d'assunzione. Se le condizioni per la proroga dell'autorizzazione iniziale non sono adempiute, l'autorità cantonale competente nega, nell'ambito del suo potere d'apprezzamento, il prolungamento del soggiorno tramite decisione impugnabile fino al Tribunale federale. I cantoni sono già stati sensibilizzati ad applicare con maggior rigore le disposizioni esistenti. Su mandato del Consiglio federale, la Confederazione sta attualmente discutendo con le autorità cantonali competenti al fine di esaminare la necessità di adottare nuove misure per evitare il verificarsi di situazioni di abuso (cfr. la risposta del Consiglio federale all'interpellanza gruppo liberale-radicale 13.3297, "Ricerca di un impiego e turismo sociale").

Introdurre una misura tesa a limitare al massimo a sei mesi il soggiorno in Svizzera per i cittadini UE/AELS alla ricerca di un impiego senza alcuna possibilità di ottenere una proroga dell'autorizzazione iniziale sarebbe contrario alla giurisprudenza della CGUE, ripresa dalla Svizzera e confermata dal Tribunale federale in conformità all'ALC, e costituirebbe una violazione di quest'ultimo accordo.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.