13.3822 · Interpellanza · 2013-09-26
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
L'Amministrazione federale delle contribuzioni (con il progetto Insieme), la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (ISS), l'accesso ai dati della rete svizzera di osservazione dell'ambiente (DaZu), il sistema di informazione e di condotta delle forze terrestri: tutti questi progetti TIC interdipartimentali della Confederazione hanno avuto un'eco negativa dato che nel complesso sono state dilapidate dozzine di milioni di franchi. Oltre alla gestione del progetto, il nucleo del problema è tra l'altro costituito dalla carenza di capacità innovative del nostro sistema degli acquisti pubblici.
Un grande problema degli acquisti pubblici riguarda i bandi di concorso della Confederazione, che impediscono di sviluppare idee innovative. Se qualche ditta apporta idee o proposte di soluzioni innovative in occasione di un bando, che esulano dalle disposizioni ivi definite, queste idee o proposte vengono immediatamente comunicate a tutti i concorrenti in ossequio al principio della parità di trattamento. Ne consegue che le ditte non possono apportare le proprie proposte di soluzione od ottimizzazione, per cui l'innovazione viene vanificata. In altri Paesi dell'OCSE esistono prassi in materia di bandi che rendono possibili e promuovono le offerte innovative.
Il Consiglio federale è incaricato di rispondere alla seguente domanda:
Il Consiglio federale è disposto ad adeguare la legge federale sugli acquisti pubblici in modo da rendere possibile procedure all'avanguardia come trattative o proposte innovative che si scostano dal bando?
Stellungnahme des Bundesrates
Per il Consiglio federale, la capacità innovativa dell'economia svizzera riveste una grande importanza. Questo vale anche per il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autrice dell'interpellanza, secondo cui la legislazione in materia di acquisti pubblici non deve essere strutturata in modo che le offerte innovative siano ostacolate.
La legislazione in materia di acquisti pubblici è regolata in modo federale nel senso che Confederazione e cantoni attuano parallelamente le direttive internazionali. A livello cantonale il quadro normativo viene stabilito tramite la convenzione intercantonale sul concordato intercantonale sugli appalti pubblici.
Con riferimento al diritto federale il governo è dell'avviso che esso protegga già sufficientemente le idee e le soluzioni innovative degli offerenti nel quadro delle procedure di aggiudicazione. Infatti la legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1) stabilisce esplicitamente che tutti i dati comunicati dall'offerente, anche per i progetti TIC, in linea di principio sono da trattare in modo confidenziale (art. 8 cpv. 1 lett. d LAPub). Pertanto l'interesse dell'offerente alla tutela del segreto d'affari e delle conseguenze divulgate nell'offerta prevale al diritto di esaminare gli atti generalmente applicato nel diritto amministrativo.
Come l'autrice dell'interpellanza, anche il Consiglio federale è convinto della necessità di promuovere l'innovazione nel campo degli acquisti pubblici. Secondo il governo il diritto vigente comprende già gli strumenti necessari. Grazie alle negoziazioni (art.20 LAPub), durante la procedura d'aggiudicazione possono essere concretizzate nuove soluzioni, anche se influiscono sul prezzo. L'ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.052.1), modificata nel 2011, autorizza inoltre i bandi detti "funzionali" (art. 16a cpv. 2 seg. OAPub). Nei bandi funzionali l'aggiudicatore si limita a descrivere lo scopo dell'acquisto. Gli offerenti possono anche presentare proprie idee innovatrici per raggiungere lo scopo. Dall'inizio della procedura, gli offerenti possono decidere di inoltrare anche "varianti" mediante le quali lo scopo dell'acquisto può essere raggiunto con modalità diverse da quelle previste dal committente (art. 22a OAPub). Questa possibilità potrà d'ora in poi essere limitata o esclusa solo in casi eccezionali. Infine, nel caso di acquisti complessi può essere organizzato un dialogo fra le parti (art. 26a OAPub). Durante il dialogo le parti possono sviluppare insieme delle soluzioni proposte nel quadro della procedura.
Il Consiglio federale rammenta inoltre che l'accordo internazionale sugli appalti pubblici (Government Procurement Agreement; RS 0.632.231.422) è stato recentemente oggetto di revisione. Questo accordo comprende possibilità di flessibilizzazione, segnatamente anche nel settore della procedura d'acquisto e dei negoziati. L'apertura della consultazione relativa alla revisione della LAPub è prevista per il 2014.
Risposta del Consiglio federale.