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13.3829 · Interpellanza · 2013-09-26

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Lo scorso 27 giugno, in un comunicato stampa, l'Ufficio federale dell'energia ha affermato quanto segue: "Analogamente all'UE, dal 1° luglio 2012 sono in vigore anche in Svizzera prescrizioni sulle emissioni di CO2 per le automobili nuove. Entro il 2015 gli importatori elvetici sono tenuti a ridurre in media a 130 grammi per chilometri le emissioni di CO2 delle automobili immatricolate per la prima volta nel nostro Paese. In caso contrario dovranno pagare una sanzione. Nel 2012, sono state pronunciate sanzioni per una somma complessiva di 3,5 milioni di franchi."

Constatiamo che rispetto a questi 3,5 milioni, i grandi importatori (più di 50 nuove automobili l'anno) hanno contribuito soltanto con 0,5 milioni, sebbene abbiano importato il 99 per cento delle nuove automobili.

Alla luce di questi dati, rivolgiamo le seguenti domande al Consiglio federale.

1. Il regime di calcolo delle sanzioni non favorisce piuttosto i grandi importatori a scapito di quelli piccoli e, in particolar modo, a scapito dell'importazione diretta? Il Consiglio federale ha considerato gli effetti strutturali di questo metodo?

2. Il Consiglio federale è obbligato a riprendere quasi alla lettera una legislazione europea che è stata elaborata su pressione dei produttori di automobili?

3. Il Consiglio federale ritiene che il metodo di calcolo applicato finora permetterà di raggiungere gli obiettivi in materia di emissioni di CO2 per ogni veicolo?

4. Il versamento di 74 centesimi per economia domestica ai fini della ridistribuzione della tassa non è semplicemente ridicolo? A questo scopo non sarebbe più opportuno fissare un tetto minimo?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Per elaborare le prescrizioni in materia di emissioni di CO2, il Consiglio federale si è conformato all'Unione europea, in adempimento della mozione 07.3004. In questo modo sono state create condizioni simili per ambedue i mercati. Attraverso uno strumento di mercato, che include il disciplinamento della compensazione, si vuole ridurre la media delle emissioni di CO2 a 130 grammi di CO2 per chilometro, lasciando agli acquirenti e agli offerenti maggiore libertà possibile. Per facilitare a tutti gli importatori di automobili l'adeguamento del loro parco auto e per favorire una penetrazione del mercato più rapida di propulsioni alternative, nelle prescrizioni svizzere sono state anche riprese le modalità di introduzione dell'Unione europea. L'efficacia del provvedimento è data, oltre che dagli effetti incentivanti sui prezzi, dalla composizione dell'offerta e dalla creazione di incentivi che favoriscono il progresso tecnologico.

Per il recepimento della normativa comunitaria nel diritto svizzero si è dovuto tenere conto del fatto che in Svizzera non operano produttori, bensì solo importatori. Per prendere in giusta considerazione anche l'importazione diretta, il modello di esecuzione elaborato dall'UE è stato completato con una regolamentazione per gli importatori diretti. L'avamprogetto proposto nel quadro della consultazione relativa alla revisione parziale della legge del 8 ottobre 1999 sul CO2 (modifica del 18 marzo 2011) è stato approvato da una larga maggioranza.

Il raggiungimento dell'obiettivo da parte dei grandi importatori (almeno 50 nuove immatricolazioni all'anno) viene verificato sulla base del parco veicoli complessivo. Nel caso dei piccoli importatori (meno di 50 nuove immatricolazioni all'anno) si verifica invece per ogni singola automobile. Nel quadro normativo vigente anche i piccoli importatori hanno la possibilità di accedere a un conteggio basato sul parco veicoli complessivo, costituendosi in raggruppamenti di emissioni oppure computando i loro singoli autoveicoli tramite un grande importatore (la cosiddetta borsa del CO2). Analogamente al meccanismo di introduzione applicato ai grandi importatori, fino al 2014 i piccoli importatori saranno soggetti a sanzioni ridotte.

Dal terzo trimestre del 2012, il Consiglio federale effettua un monitoraggio del mercato, attraverso il quale si individua lo sviluppo della struttura di mercato sulla base delle importazioni parallele e dirette e si osserva la situazione concorrenziale. Stando ai risultati del primo semestre 2013, le importazioni parallele e dirette detengono una quota di mercato del 7,6 per cento (2009: 2,5 per cento; 2010: 3,8 per cento; 2011: 7,5 per cento; 2012: 10,5 per cento), nonostante il fatto che dal 2011, a fronte della correzione dei prezzi da parte degli importatori generali e della soglia minima del corso del franco svizzero rispetto all'euro, l'attrattività delle importazioni parallele e dirette sia diminuita.

3. Negli scorsi anni la media di emissioni di CO2 del parco di automobili nuove è in costante calo. Nel 2012 si attestava ancora a 151 grammi di CO2 per chilometro (2011: 155 grammi CO2 per chilometro). L'attuazione delle prescrizioni in materia di emissioni per le nuove automobili ha preso il via il 1° luglio 2012. Un confronto diretto tra i due semestri prima e dopo l'inizio dell'attuazione mostra una tendenza a favore di vetture a basso consumo. Infatti, la media delle emissioni del secondo semestre del 2012 ha fatto segnare 149 grammi di CO2 per chilometro.

La legislazione sul CO2 crea i presupposti per una riduzione delle emissioni di CO2 e fissa appositi incentivi. Gli importatori possono decidere autonomamente se vogliono raggiungere il loro obiettivo individuale attraverso un adeguamento della gamma di modelli che importano o se preferiscono superare tale limite e pagare una sanzione. Alla luce dell'andamento finora osservato e tenendo conto dei meccanismi di introduzione, il Consiglio federale confida nel fatto che sarà possibile raggiungere l'obiettivo di 130 grammi di CO2 per chilometro entro il 2015.

4. I proventi del 2012 vengono ridistribuiti alla popolazione attraverso un abbassamento dei premi delle casse malati; ciò avverrà in coordinazione con la ridistribuzione dei proventi della tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (COV). A partire dal 2013, i proventi delle sanzioni sono versati al fondo infrastrutturale secondo l'articolo 37 della legge del 23 dicembre 2011 sul CO2 (RS 641.71).

Risposta del Consiglio federale.