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13.3845 · Mozione · 2013-09-26

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare il Codice di procedura civile svizzero (CPC) per rendere facoltativo (e non escluso) il tentativo di conciliazione nei casi di cui all'articolo 198 CPC oppure per introdurre un nuovo articolo 198a CPC consacrato esclusivamente al tentativo di conciliazione finalizzato all'interruzione della prescrizione.

Begründung

A norma dell'articolo 198 CPC la procedura di conciliazione non ha luogo in determinati casi, segnatamente quando è prevista un'istanza cantonale unica (lett. f): si annoverano per esempio il tribunale commerciale (istituito nei cantoni di Zurigo, Berna, Argovia e San Gallo) e il tribunale in materia di prestazioni complementari dell'assicurazione malattia (presente in molti cantoni, fra cui il Ticino). Nelle evenienze di cui all'articolo 198 CPC il creditore non può interrompere validamente la prescrizione (art. 138 CO) con un'istanza di conciliazione poiché questa possibilità è esclusa per legge.

Qualora il creditore intenda preservarsi una pretesa che non è possibile cifrare in una somma di denaro non gli è nemmeno possibile avviare una procedura di esecuzione (art. 67 cpv. 1 n. 3 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, LEF). Se la pretesa fosse determinabile in denaro, soprattutto nei rapporti internazionali, non è comunque scontato vi sia un foro per l'esecuzione in Svizzera (art. 46 e segg. LEF) e quindi la possibilità di inoltrare validamente una domanda di esecuzione con l'effetto di interrompere validamente la prescrizione.

Il creditore non ha quindi alcuna possibilità veloce e poco onerosa di interrompere validamente la prescrizione. Rimane solo aperta la via dell'azione giudiziaria, la quale però poi comporta un obbligo di prosecuzione (Fortführungslast). Un ritiro dell'azione senza conseguenze è ammesso solo a condizioni molto restrittive (art. 65 CPC).

La situazione giuridica in vigore non può essere ritenuta soddisfacente. Al creditore dev'essere data la possibilità di interrompere in maniera sicura la prescrizione. Grazie a una modifica del CPC si potrebbe garantire tale facoltà, rendendo per esempio facoltativo (e non escluso) il tentativo di conciliazione nei casi di cui all'articolo 198 CPC oppure introducendo un nuovo articolo 198a CPC consacrato esclusivamente al tentativo di conciliazione finalizzato all'interruzione della prescrizione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In virtù dell'articolo 135 numero 2 del Codice delle obbligazioni, il creditore può interrompere la prescrizione mediante atti di esecuzione, istanza di conciliazione, azione o eccezione davanti a un tribunale statale o arbitrale, nonché mediante insinuazione nel fallimento. La procedura di conciliazione è in linea di massima obbligatoria, ma l'articolo 198 del Codice di procedura civile svizzero enumera i casi in cui non ha luogo. In questi casi, il creditore non ha la possibilità di interrompere la prescrizione mediante istanza di conciliazione. Non può nemmeno interromperla mediante atti di esecuzione se il credito non riguarda una somma di denaro o il luogo d'esecuzione non è in Svizzera.

Anche se la situazione attuale non è del tutto soddisfacente, la soluzione proposta dall'autore della mozione, ossia prevedere in questi casi almeno la possibilità di una procedura di conciliazione, non è adeguata. La procedura di conciliazione serve infatti alla composizione extragiudiziale delle controversie e non in primo luogo - o addirittura esclusivamente - all'interruzione della prescrizione. L'introduzione di una procedura di conciliazione facoltativa soltanto per interrompere la prescrizione sarebbe estranea allo scopo di tale istituto.

Nella prassi l'impossibilità di interrompere la prescrizione mediante istanza di conciliazione è attenuata dal fatto che il creditore ha la possibilità, anche in questi casi, di esigere dal debitore una dichiarazione di rinuncia alla prescrizione al fine di evitare quest'ultima. Comparabile a un'istanza di conciliazione (o a un'esecuzione) in termini di semplicità e rapidità, la rinuncia alla prescrizione presuppone tuttavia il consenso del debitore.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.