Lexipedia

13.3850 · Interpellanza · 2013-09-26

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Lo scorso 27 giugno, in un comunicato stampa, l'Ufficio federale dell'energia ha affermato quanto segue: "Analogamente all'UE, dal 1° luglio 2012 sono in vigore anche in Svizzera prescrizioni sulle emissioni di CO2 per le automobili nuove. Entro il 2015 gli importatori elvetici sono tenuti a ridurre in media a 130 grammi per chilometro le emissioni di CO2 delle automobili immatricolate per la prima volta nel nostro Paese. In caso contrario dovranno pagare una sanzione. Nel 2012, sono state pronunciate sanzioni per una somma complessiva di 3,5 milioni di franchi."

Constatiamo che rispetto a questi 3,5 milioni, i grandi importatori (più di 50 nuove automobili l'anno) hanno contribuito soltanto con 0,5 milioni, sebbene abbiano importato il 99 per cento delle nuove automobili.

Alla luce di quanto esposto, chiediamo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande.

1. Perché sono state accordate importanti agevolazioni agli importatori per un periodo di transizione di tre anni? Necessitavano veramente di tre anni per modificare la gamma di modelli che importano?

2. Perché il superamento dei valori limite delle emissioni medie da parte degli importatori viene calcolato, e quindi relativizzato, in funzione del peso medio dei veicoli e non si riferisce invece al limite di 130 grammi di CO2 per chilometro sancito dalla legge sul CO2? L'obiettivo ultimo non sarebbe quello di raggiungere questa media di riduzione delle emissioni di CO2 di 130 grammi per chilometro, indipendentemente dal peso dei veicoli?

3. Per quale motivo si calcola il peso medio delle automobili importate da un importatore, come pure il suo limite individuale di emissioni di CO2 per chilometro, in base al 100 per cento delle automobili che ha importato, mentre per calcolare il superamento di tale limite, ci si riferisce solamente al 65 per cento delle automobili meno pesanti che ha importato? Perché le automobili più pesanti, che spesso generano le quantità più ingenti di emissioni di CO2, non sono prese in considerazione? La riduzione artificiale del superamento dei limiti e, di conseguenza anche delle multe, provocata da questo sistema, come viene giustificata dal Consiglio federale?

4. Il Consiglio federale ritiene che queste disposizioni assai blande, che riducono i valori limite e quindi le sanzioni a carico degli importatori, siano sufficientemente incentivanti per favorire l'immissione in commercio di veicoli che emettono globalmente meno emissioni di CO2? Si sono già potuti constatare risultati concreti da quando sono state istituite queste misure?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Con la revisione parziale del 18 marzo 2011 della legge sul CO2 dell'8 ottobre 1999 (nel seguito: precedente legge sul CO2), il Parlamento ha deciso di ridurre le emissioni di CO2 delle automobili immatricolate per la prima volta in Svizzera a una media di 130 grammi di CO2 per chilometro entro il 2015. Nel quadro della modifica, le prescrizioni svizzere hanno anche recepito le modalità di introduzione dell'Unione europea.

Nell'ambito di obiettivi intermedi, già a partire dal 2012 una quota progressivamente crescente del parco di automobili nuove dovrà adempiere l'obiettivo. La fase introduttiva permette agli importatori di automobili, a fronte del divario iniziale riscontrabile nelle emissioni di CO2 del parco di automobili nuove (nel 2011: UE 136 grammi di CO2 per chilometro, Svizzera 155 grammi di CO2 per chilometro), di adeguare più facilmente il loro parco auto; inoltre questa fase corrisponde anche alla normativa dell'Unione europea.

2. La legge sul CO2 del 23 dicembre 2011 (RS 641.71) prevede, analogamente alla normativa europea, una relativizzazione degli obiettivi. Su modello delle prescrizioni dell'UE, è stato fissato come parametro di relativizzazione il peso a vuoto del parco di automobili nuove di un importatore rapportato al parco svizzero complessivo di automobili nuove. Attraverso la relativizzazione, a tutti gli importatori viene fornito un incentivo per includere autoveicoli che presentano un tenore di CO2 più basso: agli importatori con una flotta leggera viene attribuito un obiettivo inferiore ai 130 grammi di CO2 per chilometro, affinché siano spronati a ridurre ulteriormente le emissioni di CO2. Anche gli importatori di autoveicoli più pesanti sono sollecitati a ridurre le emissioni di CO2: la formula di calcolo per l'obiettivo è concepita in modo che il peso più elevato compensi solo per il 60 per cento il volume maggiore di emissioni che ne deriva. Inoltre, la relativizzazione tiene conto dei differenti scopi delle varie autovetture e delle differenze nella composizione del parco auto presenti tra i singoli produttori al momento dell'entrata in vigore della regolamentazione. Dato che ogni anno viene definito un nuovo peso a vuoto di riferimento per il calcolo dell'obiettivo, gli importatori non hanno un interesse ad aumentare continuamente il loro peso a vuoto medio. Sul medio termine, con questo metodo di calcolo dell'obiettivo si ottiene una media nazionale complessiva di emissioni di CO2 pari a 130 grammi di CO2 per chilometro.

3. La fase introduttiva (denominata phasing-in) è stata fissata nella revisione parziale della precedente legge sul CO2 ed è stata ripresa senza modifiche nella legge sul CO2 del 23 dicembre 2011. Per calcolare la media di emissioni di CO2 di un importatore, durante il periodo 2012-2014 si computa solo una determinata percentuale del parco di automobili nuove (2012: 65 per cento, 2013: 75 per cento, 2014: 80 per cento).

Il metodo di calcolo dell'obiettivo basato sul peso a vuoto del parco auto complessivo è stato definito in conformità alle modalità di esecuzione dell'UE ed è stabilito dall'ordinanza sul CO2.

La differenza tra la base di calcolo per le emissioni di CO2 e quella per l'obiettivo è temporanea. A partire dal 2015, concluso il periodo di phasing-in, in entrambi i casi si applicherà il parco di autoveicoli nuovi complessivo.

4. Negli ultimi anni la media di emissioni di CO2 del parco di automobili nuove è in costante calo. Nel 2012 si attestava ancora a 151 grammi di CO2 per chilometro (2011: 155 grammi di CO2 per chilometro). Al momento sono disponibili soltanto i risultati del 2012 (inizio dell'attuazione: 1° luglio 2012). Un confronto diretto tra i due semestri prima e dopo l'inizio dell'attuazione mostra una tendenza a favore di vetture a basso consumo. Infatti, la media delle emissioni del secondo semestre del 2012 ha fatto segnare 149 g CO2/km.

La legislazione sul CO2 crea i presupposti per una riduzione delle emissioni di CO2 e fissa appositi incentivi. Gli importatori possono decidere autonomamente se vogliono raggiungere il loro obiettivo individuale attraverso un adeguamento della gamma di modelli che importano o se preferiscono superare tale limite e pagare una sanzione. Alla luce degli sforzi finora dimostrati dagli importatori per rispettare gli obiettivi e tenendo conto dei meccanismi di introduzione, il Consiglio federale confida nel fatto che sarà possibile raggiungere l'obiettivo di 130 grammi di CO2 per chilometro entro il 2015.

Risposta del Consiglio federale.