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13.3852 · Mozione · 2013-09-26

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica della legge federale sull'imposta federale diretta e della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni. Le disposizioni proposte dovranno disciplinare le differenze di cambio esposte nei bilanci d'esercizio delle società che tengono la loro contabilità in una valuta estera funzionale. La modifica della legislazione tributaria deve fare in modo che ai fini del calcolo delle imposte sia determinante il conto annuale convertito in franchi svizzeri e non il conto funzionale in valuta estera.

Begründung

In una sentenza del 1° ottobre 2009 (2C_897/2008), il Tribunale federale ha stabilito che le perdite dovute alla conversione in franchi svizzeri (valuta di presentazione) di attivi e passivi delle società che tengono la loro contabilità in valuta estera non configurano un onere giustificato dall'uso commerciale e pertanto non sono deducibili dall'utile imponibile. Di conseguenza, le ditte che tengono la contabilità in valuta estera vengono trattate diversamente, dal punto di vista fiscale, rispetto a quelle che presentano il bilancio d'esercizio in franchi svizzeri. Tale disparità di trattamento è contraria al principio di efficienza. Il fatto che un'impresa non tenga la propria contabilità nella valuta nazionale non costituisce un valido motivo per riservarle un diverso trattamento fiscale. La sentenza in questione è caduta anteriormente alla revisione del diritto contabile. Secondo il nuovo diritto contabile, le grandi società svizzere quotate in borsa sono tenute a presentare i conti annuali al completo anche in franchi svizzeri. Di conseguenza, i bilanci d'esercizio presentati in franchi svizzeri, comprese le differenze di cambio legate agli scarti di conversione, dovrebbero fare stato anche ai fini delle imposte. Le imprese minori, che non sono assoggettate nella stessa misura al nuovo diritto contabile, non dovrebbero però subire un trattamento diverso rispetto alle grandi imprese. Le motivazioni addotte dal Consiglio federale nel parere alla mozione 11.4132 non sono quindi del tutto pertinenti. La modifica proposta nella presente mozione deve consentire di eliminare l'iniquità risultante dall'applicazione della qui discussa sentenza. In seguito a questa sentenza, le imprese estere con sede in Svizzera vengono sensibilmente penalizzate, poiché a fine esercizio non possono dedurre dal bilancio gli scarti di conversione negativi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nella sua sentenza del 1° ottobre 2009 (2C_897/2008), il Tribunale federale statuisce che le perdite dalla conversione in franchi svizzeri (valuta di presentazione) degli attivi e passivi delle società che tengono la loro contabilità in valuta estera non costituiscono un onere giustificato dall'uso commerciale e non sono pertanto fiscalmente deducibili.

Per il calcolo dell'utile netto imponibile è quindi determinante l'utile annuo così come espresso nella valuta estera determinante per l'attività commerciale (la cosiddetta valuta funzionale). Le differenze risultanti dalla conversione del bilancio dalla valuta estera funzionale ai franchi svizzeri sono valori meramente aritmetici e per l'impresa non rappresentano né profitti né perdite sui cambi. Del resto, non vengono contabilizzate, bensì solamente esposte nel bilancio annuo convertito in franchi svizzeri.

Il riveduto diritto delle obbligazioni (CO; in vigore dal 1° gennaio 2013) all'articolo 958d capoverso 3 permette espressamente la presentazione dei conti nella valuta nazionale o funzionale. In caso di presentazione dei conti in una valuta funzionale estera si richiede che i valori vengano espressi anche in franchi svizzeri. Oltre a ciò i corsi di conversione delle valute utilizzati devono essere menzionati in allegato e, se necessario, commentati. La conversione in franchi svizzeri è giustificata dal fatto che non ci si può attendere che essa venga eseguita dai destinatari della presentazione dei conti. In tal modo l'articolo 958d capoverso 3 CO va considerato come base giuridica per il trattamento senza incidenza fiscale di differenze derivanti dalla conversione di valuta estera in franchi svizzeri applicato sinora conformemente alla decisione del Tribunale federale summenzionata.

Non sussiste un'infrazione al principio della tassazione in base alla capacità economica. In primo luogo ogni impresa decide autonomamente se presentare i conti in una valuta estera funzionale. Inoltre, una perdita o un ricavo di conversione non soggetto a contabilizzazione non incide sui mezzi a disposizione dell'impresa.

L'articolo 958d capoverso 3 CO è riportato al titolo trentesimosecondo "Della contabilità commerciale e della presentazione dei conti" sotto la prima parte intitolata "Disposizioni generali", concernendo in tal modo tutte le società. Di conseguenza l'asserzione per la quale in seguito alla revisione del diritto contabile le grandi società svizzere quotate in borsa vengano trattate diversamente rispetto alle imprese più piccole non trova alcun riscontro.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.