Convenzione di doppia imposizione tra Svizzera e Francia. Valutare le conseguenze di una denuncia d'insieme degli accordi in deroga alla convenzione del 1966
13.3866 · Postulato · 2013-09-26
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di allestire un rapporto sulle ripercussioni di una denuncia, per conto dei cantoni interessati, sia dell'accordo del 22 giugno 1973 fra il cantone di Ginevra e la Francia sia dell'accordo dell'11 aprile 1983 fra i cantoni di Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Vaud, Vallese, Neuchâtel e Giura e la Francia, con conseguente applicazione uniforme della convenzione del 9 settembre 1966 tra la Francia e la Svizzera intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza.
Begründung
La convenzione del 1966 tra la Svizzera e la Francia intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, modificata nel 1969,1997 e 2009, prevede all'articolo 17 che i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. In questo caso le rimunerazioni sono imponibili nello Sato in cui si svolge l'attività. Di conseguenza, le persone che risiedono in Francia e lavorano in Svizzera sono tassate in Svizzera!
Il 22 giugno 1973, il Consiglio federale ha firmato per conto del cantone di Ginevra, un accordo con la Francia, che stabiliva il versamento alle collettività locali francesi di un ristorno del 3,5 per cento della somma salariale lorda versata ai lavoratori frontalieri.
Nel 1983, diversi cantoni, che impiegano frontalieri provenenti dalla Francia, hanno firmato, per il tramite del Consiglio federale, un accordo con la Francia che stabilisce una regola inversa a quella prevista nella convenzione del 1966. Le rimunerazioni sono pertanto imposte in Francia, Stato di residenza, la quale versa a questi cantoni una compensazione finanziaria del 4,5 per cento della somma totale lorda delle rimunerazioni annue.
Gli accordi del 1973 e del 1983 sono dunque meno favorevoli alla Svizzera rispetto alla convenzione del 1966.
Dal momento che la Francia in questi anni ha chiaramente manifestato la sua volontà di considerare la Svizzera come un avversario nel campo della fiscalità, questi favori accordati 30 e 40 anni orsono non hanno più ragione di esistere.
Occorre dunque esaminare le ripercussioni globali sul piano economico, fiscale e politico di una denuncia di questi accordi.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo la convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese del 9 settembre 1966 intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale (RS 0.672.934.91), le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. In quest'ultimo caso, le rimunerazioni percepite a detto titolo sono imponibili in quest'altro Stato (Stato del luogo di lavoro, cfr. art. 17 par. 2 della convenzione). L'articolo 17 paragrafo 4 riserva le disposizioni dell'accordo dell'11 aprile 1983 tra il Consiglio federale svizzero, in nome dei cantoni di Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Vaud, Vallese, Neuchâtel e Giura, e il governo della Repubblica francese concernente l'imposizione delle rimunerazioni dei frontalieri, le quali costituiscono parte integrante della convenzione di doppia imposizione con la Francia.
Gli accordi sull'imposizione dei lavoratori frontalieri conclusi dalla Svizzera con gli Stati limitrofi tengono conto del contesto specifico delle relazioni transfrontaliere che intercorrono con il Paese interessato. Le relazioni con la Francia sono contraddistinte dalla coesistenza di due regimi fiscali diversi per i lavoratori frontalieri.
Nel cantone di Ginevra, i frontalieri sono tassati alla fonte sui salari conseguiti nel cantone. Le rimunerazioni dei frontalieri sono dunque imponibili nello Stato del luogo di lavoro, conformemente (e quindi senza deroga) al summenzionato principio previsto dalla convenzione con la Francia (art. 17 par. 2). Dal 1973, in seguito a un accordo specifico, il cantone di Ginevra versa ai dipartimenti francesi confinanti dell'Ain e della Haute Savoie un ristorno del 3,5 per cento sulla massa salariale lorda. Il ristorno in questione non è di natura fiscale ma serve piuttosto a indennizzare le collettività in cui sono domiciliati i frontalieri che lavorano a Ginevra per gli oneri finanziari generati dai frontalieri nel loro luogo di residenza.
Il secondo regime, applicabile nei cantoni di Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Vaud, Vallese, Neuchâtel e Giura, deriva da vecchi accordi conclusi dalla Svizzera con la Francia tra il 1910 e il 1935, i quali prevedevano l'imposizione dei salari dei frontalieri nel luogo di residenza e non nel luogo di lavoro. Questo regime non era svantaggioso per i cantoni interessati, poiché all'epoca un numero elevato di frontalieri svizzeri lavorava in Francia. In seguito il movimento si è invertito e gli otto cantoni in questione hanno rivendicato l'imposizione dei frontalieri nel luogo di lavoro. Nell'ambito dei negoziati condotti all'inizio degli anni 1980 è però emerso che la Francia preferiva un'imposizione nel luogo di residenza. I frontalieri francesi erano anch'essi contrari al cambiamento voluto dai cantoni. Per finire si è giunti a un compromesso, approvato dagli otto cantoni in questione e sancito nell'accordo dell'11 aprile 1983, che stabiliva il mantenimento dell'imposizione alla fonte nel luogo di residenza e il versamento di un ristorno del 4,5 per cento sulla massa salariale lorda allo Stato del luogo di lavoro.
I due regimi attualmente applicabili sono il risultato di un'evoluzione storica dipesa da diversi interessi di carattere regionale. Essi si iscrivono nell'insieme delle relazioni bilaterali con la Francia e rappresentano un elemento importante della cooperazione transfrontaliera. Questa cooperazione è in primo luogo affare delle regioni e dei cantoni confinanti. L'accordo del 29 gennaio 1973 è stato approvato dal Gran Consiglio ginevrino. L'accordo dell'11 aprile 1983, che riguarda anzitutto i cantoni, è stato approvato dai legislativi dei cantoni interessati (salvo nel caso del cantone del Vallese, dove era occorsa una votazione popolare) e non dall'Assemblea federale (alla quale l'accordo è stato comunque notificato). Il Consiglio federale ritiene quindi di non poter rimettere in discussione questi accordi se non di concerto con i cantoni interessati e ritiene che spetti ai cantoni valutare le conseguenze di una rinegoziazione di tali accordi. I cantoni di Neuchâtel e del Giura hanno peraltro incaricato l'Università di Ginevra di effettuare un'analisi globale degli aspetti legati a un cambiamento di regime nell'imposizione dei lavoratori frontalieri. Il Consiglio federale è del parere che convenga attendere di conoscere i risultati dello studio già in corso commissionato dai menzionati cantoni.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.