13.3868 · Mozione · 2013-09-26
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a effettuare le seguenti modifiche di legge:
- articolo 86 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0): "se il pagamento dovesse costituire un rigore eccessivo."; stralciare la lettera d;
- articolo 64 capoverso 1 lettera c della legge del 12 giugno 2009 sull'IVA (LIVA;
RS 641.20): "se il pagamento dovesse costituire un rigore eccessivo;".
Begründung
L'odierno diritto tributario è troppo complesso, soprattutto per le PMI. Anche se animate dalle migliori intenzioni, succede regolarmente che esse facciano omissioni o errori, scegliendo ad esempio una voce di tariffa non corretta. Tali errori possono avere come conseguenza la riscossione posticipata di importi talmente elevati da pregiudicare l'esistenza delle imprese.
Al fine di impedire questo tipo di situazione, le leggi fiscali prevedono le possibilità del condono, che in casi di rigore permette alle autorità, a titolo eccezionale, di rinunciare totalmente o parzialmente a riscuotere un credito. Nell'ambito delle importazioni le possibilità di condono sono definite in modo molto restrittivo e, in determinati casi, addirittura escluse a priori. La presente mozione mira ad ampliare le basi legali per consentire un condono dei tributi all'importazione equiparabile agli altri tributi (ad esempio le imposte dirette). Occorre sottolineare che tale condono deve comunque restare un'eccezione.
L'articolo 86 capoverso 1 lettera c LD e l'articolo 64 capoverso 1 lettera c LIVA si riferiscono unicamente alle riscossioni posticipate ai sensi dell'articolo 85 LD che si basano su un errore dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Se la riscossione posticipata avviene a causa di un errore dell'importatore, il condono dell'imposta sull'importazione non è mai possibile secondo il diritto vigente. È possibile solo il condono dei tributi doganali in virtù dell'articolo 86 capoverso 1 lettera d LD, il quale ha un campo di applicazione limitato: innanzitutto sono esplicitamente esclusi i motivi concernenti la determinazione dei tributi doganali, così che se la persona soggetta all'obbligo doganale impiega una voce di tariffa errata, il condono di tali tributi è escluso a priori. Infine la giurisprudenza interpreta l'articolo 86 capoverso 1 lettera d LD in modo molto restrittivo, poiché nell'articolo in questione si parla di "motivi straordinari".
Per contro, le leggi fiscali della Confederazione e dei cantoni in generale esigono unicamente "un rigore eccessivo", in riferimento alla situazione finanziaria del contribuente. L'entrata nel merito di una domanda di condono non viene esclusa per il solo fatto che la persona soggetta all'imposta ha commesso un errore.
Le modifiche di legge richieste hanno come unico scopo l'adeguamento alla situazione giuridica di altri generi d'imposta.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La procedura d'imposizione doganale è un processo di massa basato sul principio dell'autodichiarazione (2012: 16,1 milioni di imposizioni all'importazione). Pertanto è equiparabile ad altre leggi tributarie solo in modo limitato. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che eventuali errori nella procedura d'imposizione possono comportare riscossioni posticipate dei tributi che contrastano con il sentimento comune di giustizia. Di conseguenza, nel quadro dell'imminente revisione parziale della legge sulle dogane, il Consiglio federale presenterà al Parlamento una nuova base legale (approvazione del messaggio entro fine 2014), che permetterà di rinunciare alla riscossione posticipata qualora il pagamento rappresenti un rigore eccessivo per la persona soggetta all'obbligo di pagamento. In tal modo viene dato seguito alla richiesta della mozione e viene a cadere l'adeguamento richiesto dell'articolo 86 LD.
Nell'ambito della riscossione posticipata dei tributi, l'IVA si calcola unicamente sull'importo del dazio. Se in futuro sarà possibile rinunciare alla riscossione a posteriori dell'importo del dazio, l'IVA non potrà essere riscossa. Per tale motivo, una disposizione di condono sarebbe superflua. Se le condizioni per la rinuncia alla riscossione posticipata dei tributi non sono date e l'IVA viene riscossa, le imprese possono, nel quadro della loro attività imponibile, detrarre come imposta precedente l'IVA versata. In tal caso quest'ultima non grava sulle imprese e dunque una disposizione di condono non è necessaria.
Per quanto riguarda la restante motivazione adotta dall'autore della mozione, il Consiglio federale precisa quanto segue. Le imposte dirette considerano la capacità economica del contribuente. Pertanto, i casi di rigore vengono valutati tenendo conto della situazione economica. Nelle imposte indirette, ad esempio dazio all'importazione e IVA, non è determinante solo il rigore. Ciò che per l'importatore A può risultare un rigore in relazione con la sua capacità economica, per l'importatore B può invece rappresentare un onere di poco conto. Il principio della parità di trattamento vale comunque per entrambi. Inoltre, un errore nella scelta del regime o della voce di tariffa può essere rettificato ricorrendo all'articolo 34 LD.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.