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13.3871 · Interpellanza · 2013-09-26

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il 16 novembre 2011, dopo l'adozione da parte del Parlamento della mozione Fournier 10.3264 del 19 marzo 2010, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di trasmettere al Consiglio d'Europa una proposta di modifica della Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna).

Nel quadro dei lavori per l'attuazione della succitata mozione, il Consiglio federale è stato invitato in un'interpellanza Fournier 12.4000, a rispondere ad alcune domande circa la lettera scritta al segretariato della Convenzione di Berna.

Nella risposta a tale lettera il segretariato della Convenzione afferma che in Svizzera il lupo non deve essere specie protetta tutto l'anno e, in particolare, che una regolazione della sua popolazione è ipotizzabile anche per riservare alla caccia una quantità sufficiente di ungulati.

Una simile affermazione risulta nuova ai firmatari. Finora le autorità federali competenti hanno infatti sempre sostenuto l'obbligo assoluto di proteggere il lupo.

Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle seguenti domande:

1. La Convenzione di Berna ha effettivamente subito una modifica oppure le autorità federali competenti l'hanno interpretata e comunicata in modo approssimativo?

2. Il Consiglio federale è disposto a introdurre nella nuova Strategia lupo una regolazione della popolazione di lupi che consenta di conservare una quantità sufficiente di selvaggina per garantire una caccia sostenibile?

3. Quale sarebbe, secondo il Consiglio federale, una quantità di selvaggina sufficiente per garantire una caccia sostenibile?

4. Quando è prevista l'entrata in vigore della nuova Strategia lupo?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dal 1979, anno in cui sono stati conclusi, la Convenzione di Berna e i suoi allegati non hanno subito alcuna modifica in materia di protezione del lupo. La proposta avanzata dalla Svizzera nel 2004 di cancellare il lupo dalla lista della "specie faunistiche assolutamente protette" e di inserirlo in quella delle "specie faunistiche protette" suscitò molte discussioni all'interno del comitato permanente e del segretariato della Convenzione. Per questo motivo si è proceduto alla revisione della risoluzione numero 2 concernente l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 9 della Convenzione e nel 2011 ne è stata trasmessa la nuova versione. Nel quadro della revisione si è cercato di stabilire, in particolare, fino a che punto gli interessi legati alla caccia possano giustificare interventi per la regolazione di specie animali assolutamente protette. Dopo il respingimento, nel 2012, della proposta di modifica dell'articolo 22 avanzata dalla Svizzera (nel quadro dell'attuazione della mozione Fournier 10.3264), la delegazione svizzera ha chiesto al segretariato della Convenzione di illustrare in modo esplicito nella nuova risoluzione numero 2 le modalità ammesse per la regolazione di una popolazione di lupi. Il segretariato della Convenzione ha risposto che, in casi motivati, la Svizzera può derogare al principio di tutela assoluta del lupo anche adottando misure per la regolazione della sua popolazione, a condizione però che esse non costituiscano una minaccia per l'insieme degli effettivi. Le informazioni diffuse nel corso degli anni dai servizi federali sono sempre state conformi alle direttive e interpretazioni del comitato permanente e del segretariato della Convenzione di Berna.

2. La legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia, LCP; RS 922.0) prevede espressamente tra i suoi scopi quello di "garantire un'adeguata gestione venatoria della selvaggina" (art. 1 cpv. 1 lett. d). Con la revisione dell'ordinanza federale sulla caccia (RS 922.01) il Consiglio federale ha inoltre creato le premesse per consentire la regolazione degli effettivi di lupi qualora i cantoni registrino forti perdite nell'ambito dell'esercizio delle regalie della caccia. Attualmente in Svizzera vive un solo branco di lupi, e nella regione interessata il bottino della caccia mantiene livelli elevati. In base alle esperienze fatte nei Paesi limitrofi l'insediamento di popolazioni di lupi risulta problematico principalmente a causa degli attacchi agli animali da reddito. In occasione della revisione della Strategia lupo Svizzera, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) intende introdurre alcune regole che stabiliscano quando gli interventi di regolazione di una popolazione di lupi che si riproduce regolarmente sono giustificati.

3. La Costituzione federale sancisce che lo sfruttamento venatorio della selvaggina è una regalia dei cantoni. L'articolo 3 capoverso 1 della legge federale sulla caccia stabilisce che i cantoni disciplinano e pianificano la caccia. Il Consiglio federale considera opportuno che i cantoni definiscano degli obiettivi nel quadro di questa pianificazione. Una caccia sostenibile non si misura solo dal bottino di caccia conseguito ogni anno ma anche dagli effettivi che sono riusciti ad adattarsi all'ambiente naturale, dalla contemporanea tutela delle specie rare e minacciate, dal rispetto degli animali durante la caccia e dall'adozione di metodi di caccia non invasivi che permettono l'osservazione indisturbata della fauna selvatica. I principi dei suddetti criteri sono fissati dalla Confederazione nella legge sulla caccia, nell'ordinanza sulla caccia e nella legge sulla protezione degli animali.

4. Nel primo trimestre del 2014 l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) presenterà alle Commissioni dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia (CAPTE) del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati una proposta di revisione della Strategia. Successivamente sarà avviata la consultazione dei cantoni e delle associazioni interessate. A seconda dello svolgimento della discussione politica la nuova Strategia lupo Svizzera potrà entrare in vigore nella seconda metà del 2014.

Risposta del Consiglio federale.

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