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Lago Maggiore. Navigazione competitiva, adeguata alle esigenze delle famiglie e promotrice del turismo a partire dal 2016

13.3876 · Mozione · 2013-09-26

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di prendere in considerazione, ai fini dell'aggiudicazione della concessione per la navigazione sul lago Maggiore, unicamente società di navigazione che soddisfano i seguenti criteri:

1. offerta ragionevole di collegamenti durante tutto l'anno su entrambe le rive (Ascona-Brissago e Gambarogno);

2. applicazione, sul bacino svizzero, delle strutture tariffarie svizzere adottate dalla comunità tariffale, analogamente a quanto avviene sugli altri laghi svizzeri (abbonamento generale, metà prezzo, carta Junior, carta AVS, ecc.);

3. prezzi equi sul bacino svizzero e su quello italiano;

4. concessione della durata di dieci anni;

5. rispetto degli standard svizzeri di sicurezza.

Begründung

La concessione che disciplina la navigazione sul lago Maggiore scade nel 2016. Fino ad allora, la Società Navigazione Lago Maggiore (NLM) è responsabile del servizio di navigazione su tutto il lago.

Negli ultimi anni le prestazioni e la qualità del servizio sono stati ripetutamente oggetto di critica da parte di parlamentari, organizzazioni, media e clientela. La situazione si è aggravata in seguito ai tagli decisi dal governo italiano. Sul bacino svizzero vengono applicate tariffe elevate e le agevolazioni generalmente in vigore in Svizzera (abbonamento generale, metà prezzo, carta Junior, ecc.) non vengono riconosciute. Un'offerta ridotta e uno scarso livello qualitativo sono purtroppo all'ordine del giorno. Tuttavia, quello che sorprende è il fatto che finora non siano stati adottati correttivi nonostante questa situazione venga denunciata da tempo. L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha ribadito a più riprese che non è possibile intervenire in quanto l'attuale concessione è valida fino al 2016.

La scadenza della concessione offrirà per la prima volta la possibilità di aumentare a un livello ragionevole le prestazioni, la qualità, la sicurezza e il prezzo della navigazione sul lago Maggiore. Ciò contribuirà anche ad aumentare ulteriormente l'attrattiva del turismo in Svizzera e in particolare in Ticino.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La normativa in materia di concessioni prevede per il concessionario determinati diritti e gli impone certi doveri come gli obblighi relativi all'orario e l'obbligo di trasporto. La qualità o la quantità dell'offerta sono tuttavia scarsamente disciplinate. Salvo prescrivere che l'offerta di trasporto deve essere realizzabile in modo adeguato (art. 9 cpv. 2 lett. a legge sul trasporto di viaggiatori, LTV; RS 745.1), la normativa non contiene requisiti relativi al numero minimo di collegamenti.

Sui laghi ticinesi la navigazione è disciplinata da un trattato internazionale (convenzione fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, conclusa il 2 dicembre 1992, approvata dall'Assemblea federale il 16 dicembre 1993 ed entrata in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 1997; RS 0.747.225.1). In tale trattato il diritto di trasporto di persone con servizi regolari di linea sul lago Maggiore è stabilito come segue: l'esercizio del servizio pubblico di navigazione di linea è assicurato, sia nel bacino italiano sia in quello svizzero, da un'impresa italiana munita di atto di concessione italiano alla quale la Svizzera si impegna a rilasciare la concessione per il proprio bacino (art. 9 della convenzione).

A meno che il trattato internazionale non sia disdetto o questa disposizione non sia modificata, in qualità di autorità che rilascia la concessione l'UFT deve attenersi a quanto convenuto. In generale le disposizioni del trattato agevolano il trasporto transfrontaliero sui due laghi. Questo vantaggio va possibilmente conservato. La disdetta del trattato costituisce pertanto l'ultima ratio e viene attualmente esclusa per evitare di ritrovarsi per anni in una situazione insoddisfacente caratterizzata dall'assenza di una convenzione. Alla luce di queste condizioni quadro le richieste dell'autore della mozione, che di per sé meritano di essere sostenute, non sono tutte attuabili. In assenza di alternative l'UFT non può in particolare respingere la domanda di concessione di un'impresa italiana se sono rispettate le basi legali. Nel corso della procedura di concessione si terrà conto delle richieste dell'autore della mozione nei limiti consentiti dalla legge.

In dettaglio:

1. Le società di navigazione possono definire liberamente l'orario. Sul lago Maggiore, come pure sul lago di Lugano, sono in vigore un orario invernale, uno autunnale/primaverile e uno estivo in considerazione del fatto che il Parco botanico delle Isole di Brissago, attrazione turistica sul lago Maggiore, è chiuso da ottobre a marzo. Se nella concessione l'UFT prescrivesse il numero di coppie di corse, i costi supplementari generati dovrebbero essere sostenibili per l'azienda o essere assunti da un ente pubblico. Tuttavia la Confederazione non ordina questi trasporti poiché non soddisfano i requisiti del traffico regionale viaggiatori beneficiario di indennità.

2. Nella concessione la Confederazione può disporre il riconoscimento delle tariffe del traffico diretto (ad es. abbonamento generale, metà prezzo, ecc.) sul bacino svizzero del lago Maggiore a condizione che ciò rappresenti un'esigenza e non precluda la realizzazione di ricavi adeguati.

3. La sovranità tariffale, e quindi la definizione delle tariffe, spetta alle imprese di trasporto.

4. La durata della concessione è di dieci anni. La concessione può essere rilasciata per 25 anni al massimo se la durata di ammortamento dei mezzi d'esercizio è superiore a dieci anni al momento del suo rinnovo (art. 15 ordinanza sul trasporto di viaggiatori, OTV; RS 745.11). L'UFT fissa la durata in base alle circostanze del caso.

5. Il rinnovo della concessione è vincolato al rispetto delle prescrizioni di sicurezza. I battelli che battono bandiera italiana devono attenersi alle prescrizioni italiane.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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