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13.3882 · Interpellanza · 2013-09-26

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Intende intervenire nel coordinamento delle operazioni di salvataggio aereo svolte attualmente da diverse imprese?

2. Come giudica l'idea di un'unica centrale di intervento privata incaricata di coordinare tutti i voli di salvataggio?

3. È ipotizzabile che le imprese private attive nel salvataggio aereo partecipino ai lavori della centrale di intervento della REGA?

4. Il Consiglio federale emanerà delle direttive volte a fissare precisi standard per l'equipaggiamento degli elicotteri e la formazione dei piloti (in particolare per le operazioni di soccorso)?

5. La Confederazione fissa dei parametri per quanto riguarda i tempi e la prontezza di intervento (lasso di tempo che intercorre tra l'allarme e l'arrivo dei servizi di soccorso sul luogo dell'incidente)?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'organizzazione delle operazioni di salvataggio aereo rientra nel settore della sanità ed è quindi di competenza cantonale. La Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità si è nel frattempo attivata, invitando a un colloquio tutti gli ambienti interessati. La ricerca e le operazioni di salvataggio per aeromobili o elicotteri in situazioni di emergenza, invece, spettano alla Confederazione.

2. L'attuale organizzazione dei voli di salvataggio, applicata ormai da diversi decenni, finora ha dato buoni risultati. Soltanto un'unica centrale di intervento è in grado di garantire un'organizzazione efficiente in un Paese piccolo come la Svizzera. È pertanto essenziale che tutti gli operatori del settore sanitario si accordino su una soluzione che non privilegi l'una o l'altra organizzazione e che garantisca un intervento rapido oltre che un'assistenza medica di elevata qualità.

3. Attualmente nessuna prescrizione legale impedisce la partecipazione di ulteriori imprese private attive nel salvataggio aereo ai lavori della centrale di intervento della REGA. La REGA non ha il monopolio in questo settore ma, in quanto organismo privato, può essere obbligata a collaborare con altre imprese soltanto in presenza delle relative basi legali. Attualmente, il diritto federale non prevede alcuna disposizione di questo tipo. Spetta ai cantoni, o eventualmente alla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità, giudicare se, al momento di coordinare gli interventi della REGA, debbano essere presi in considerazione anche altri operatori attivi in questo settore.

4. Nel contesto della sicurezza aerea, le prescrizioni applicabili alla formazione dei piloti e all'equipaggiamento degli aeromobili sono armonizzate a livello europeo. Il nostro Paese ha recepito integralmente, e in via definitiva, tali prescrizioni nel quadro dell'accordo bilaterale sul traffico aereo con l'UE. Eventuali ulteriori prescrizioni inerenti alle operazioni di salvataggio che non rientrano nei settori della sicurezza aerea o della navigabilità di aeromobili sono sì ammissibili, ma rientrano nella sfera di competenze dei cantoni.

5. La Confederazione non fissa parametri di questo tipo.

Risposta del Consiglio federale.