13.3889 · Interpellanza · 2013-09-26
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. Come spiega che il diritto del minore a essere sentito (art. 12 CDF) sia così poco rispettato nella prassi?
2. Dispone di dati in merito all'audizione dei minori nelle procedure amministrative?
3. Intende incoraggiare, conformemente a svariate raccomandazioni del Consiglio d'Europa, l'allestimento di programmi formativi sui diritti dei minori per il personale dei giudici e delle autorità interessate per migliorare l'applicazione del diritto del minore a essere sentito?
4. Prevede di migliorare l'informazione relativa alla CDF, per esempio allestendo una campagna nazionale di sensibilizzazione destinata ai gruppi target (genitori, autorità, minori, insegnanti, ecc.)?
Begründung
Nel 1997 la Svizzera ha ratificato la Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF), la cui ratifica è praticamente universale. Resta tuttavia ancora molto da fare perché i suoi principi siano concretizzati nel mondo. Anche in Svizzera il contenuto della CDF non è ancora applicato integralmente.
In materia di audizione dei minori, interessano soprattutto due articoli: l'articolo 3, secondo cui l'interesse del minore deve essere una considerazione "permanente" nelle decisioni che lo concernono, e l'articolo 12, che garantisce al minore, non appena una situazione lo tocchi (e dunque prima della sua capacità di discernimento in senso stretto), il diritto di "essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne". L'articolo 12 CDF è stato riconosciuto nel 1997 dal Tribunale federale (DTF 124 III 90 consid. 3a) come direttamente applicabile nel diritto svizzero. La realtà attuale è tuttavia ancora ben diversa.
Mentre mancano dati in merito all'audizione di minori in Svizzera, uno studio condotto dal DNS (Büchler, Simoni, I bambini e il divorzio, 2009) ha infatti mostrato che, nelle procedure di divorzio, soltanto il 10 per cento dei figli è realmente sentito, percentuale ben lungi dall'essere soddisfacente.
Da un altro studio recente (Cruchon, L'audition de l'enfant dans les procédures de droit de la famille, 2013) si evince che la situazione non è mutata dal 2000 e che numerosi giudici rinunciano a sentire i figli nei casi non litigiosi. Non è tuttavia raro che, in tali procedure, l'accordo trovato tra i genitori si riveli contrario agli interessi del minore.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il diritto del minore a essere sentito è sancito in svariate leggi, in particolare, per le procedure del diritto di famiglia o della protezione dei minori, nell'articolo 298 capoverso 1 del Codice di procedura civile (CPC) e nell'articolo 314a capoverso 1 del Codice civile (CC). L'articolo 12 della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo (CDF) non sancisce diritti più ampi (decisione 5A_465/2012 del 18 settembre 2012, consid. 3.1.1; DTF 131 III 553 consid. 1.1); l'articolo 298 CPC è invece applicabile anche ai minori incapaci di discernimento e va pertanto oltre quanto previsto dall'articolo 12 CDF. Il Consiglio federale è consapevole che la prassi non è uniforme, che non tutti i cantoni procedono sistematicamente a un'audizione e che le autorità competenti fanno ampiamente uso del loro margine di apprezzamento (cfr. secondo, terzo et quarto rapporto del governo svizzero sull'attuazione della CDF, del 20 giugno 2012), anche se non sono disponibili dati aggiornati, sistematici e comparabili su scala svizzera. Va tuttavia osservato che un minore non deve essere sentito da un giudice in qualsiasi caso, in particolare non contro la sua volontà e se sussistono importanti motivi contrari. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale vanno evitate le audizioni fini a sé stesse (decisione 5A_485/2012 dell'11 settembre 2012, consid. 6). È per contro imperativo informare il minore, in maniera sufficiente e appropriata, in merito al suo diritto di essere sentito (decisione del Tribunale federale del 5A_402/2011 del 5 dicembre 2011, consid. 5.1). I tribunali e le autorità competenti devono informare i minori, nella maniera più adeguata alla loro età, in merito al loro diritto di essere sentiti. Presumibilmente sussistono ancora lacune informative presso le autorità competenti.
2. Alla luce del gran numero di diverse procedure amministrative di diritto federale e cantonale e della rispettiva varietà dei disciplinamenti legali e delle impostazioni, il Consiglio federale non è a conoscenza di cifre o statistiche sull'attuazione pratica del diritto del minore a essere sentito nelle procedure amministrative (cfr. anche la risposta del Consiglio federale all'interrogazione Reynard 13.1074 del 26 settembre 2013).
3. Nella misura in cui sono competenti per l'organizzazione dei tribunali e la giurisprudenza (cfr. art. 122 e 123 della Costituzione), i cantoni devono provvedere a una formazione e un perfezionamento sufficienti delle persone competenti, come in parte previsto anche da corrispondenti raccomandazioni. Entro i limiti delle loro possibilità devono anche fare in modo che le persone competenti dispongano di competenze e conoscenze adeguate. Esistono numerose proposte formative da parte di vari offerenti. La Conferenza dei cantoni per la protezione dei minori e degli adulti (COPMA) svolge un ruolo importante. A livello federale, l'Ambito famiglia, generazioni e società dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) sostiene dal 2011, conformemente all'ordinanza dell'11 giugno 2010 sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo (RS 311.039.1), i progetti volti a informare le autorità, come quelli dell'associazione Kinderanwaltschaft Schweiz. A parere del Consiglio federale attualmente non è pertanto necessario che la Confederazione promuova o sostenga ulteriori offerte di questo tipo.
4. Vista la loro importanza permanente e incontestata anche per il Consiglio federale, numerose istituzioni e organizzazioni specializzate pubbliche e private si adoperano per la diffusione, la considerazione e il rispetto dei diritti dei minori. In seno alla Confederazione, nel 1978 è stata istituita in particolare la Commissione federale per l'infanzia e la gioventù (CFIG), che consiglia e sostiene il Consiglio federale e altre autorità federali in questioni concernenti i bambini e i giovani, ma si impegna anche pubblicamente in favore dei diritti dei minori. Dal 2006, anche l'UFAS sostiene finanziariamente il lavoro di sensibilizzazione delle organizzazioni non governative che lottano per i diritti dei minori. Alla luce dell'offerta esistente, il Consiglio federale non ritiene attualmente necessarie ulteriori attività di informazione e sensibilizzazione da parte delle autorità federali.
Risposta del Consiglio federale.