13.3895 · Mozione · 2013-09-27
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di elaborare le disposizioni legali che autorizzino la polizia ferroviaria ad accedere ai sistemi d'informazione della polizia.
Begründung
La sicurezza è un bene prezioso. Le risorse disponibili per la tutela della sicurezza andrebbero pertanto utilizzate in modo efficiente. La cooperazione tra le diverse autorità preposte alla sicurezza deve essere potenziata costantemente, evitando inutili giri a vuoto.
Gli agenti della polizia ferroviaria hanno assolto la medesima formazione degli agenti delle polizie cantonali. La cooperazione tra i corpi di polizia è buona, ma può essere migliorata. Oggi ogni informazione deve essere richiesta passando dal posto di polizia locale. Tale procedura richiede molto tempo ed è poco efficiente. Per lavorare con maggiore efficienza, la polizia ferroviaria deve poter accedere direttamente ai sistemi d'informazione della polizia in modo da poter controllare le persone fermate. Tale provvedimento consente di potenziare anche la sicurezza nelle stazioni e nei treni, garantendo ai passeggeri la miglior sicurezza possibile.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Per garantire la sicurezza delle imprese di trasporto pubblico è importante che sia le autorità di perseguimento penale sia la polizia dei trasporti dispongano degli strumenti idonei per controllare in modo appropriato le persone da esse fermate. Sono in particolare problematici i tempi d'attesa per le persone fermate, talvolta lunghi fino a un'ora, quando, a causa del sovraccarico, i servizi di polizia competenti non possono rispondere immediatamente alle numerose richieste della polizia dei trasporti.
La legge federale del 18 giugno 2010 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI, RS 745.2) è entrata in vigore appena il 1° ottobre 2011. Il Consiglio federale ritiene prematuro procedere già oggi a una nuova revisione della legge in assenza di circostanze che esigano un intervento urgente. La legge è stata discussa approfonditamente sia nelle competenti commissioni incaricate dell'esame preliminare sia nelle due Camere. È stata tematizzata in particolare la concessione agli organi di sicurezza delle imprese di trasporto di diritti d'accesso alle banche dati della polizia, poi respinta in favore di un disciplinamento sulla collaborazione tra gli organi di sicurezza e le autorità di polizia e sullo scambio delle informazioni e dei dati personali necessari tra queste due autorità (art. 7 LFSI).
In tal senso non si impone una revisione e la mozione va respinta.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.