Parità di trattamento fiscale per le nuove costruzioni sostitutive motivate dal profilo energetico
13.3904 · Mozione · 2013-09-27
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di predisporre le basi legali in modo da assimilare la deducibilità fiscale delle nuove costruzioni sostitutive motivate dal profilo energetico a quella dei risanamenti a scopo di risparmio energetico degli edifici esistenti.
Begründung
In caso di risanamento energetico di edifici esistenti è prevista la possibilità di operare deduzioni fiscali per gli investimenti (di miglioria) in lavori di manutenzione. Queste possibilità di deduzione vengono a cadere se viene invece realizzata una nuova costruzione sostitutiva, poiché dal punto di vista della legislazione fiscale non si tratta più di spese di manutenzione, bensì di "costi di produzione" e quindi di costi di investimento non deducibili. Questa disparità di trattamento deve essere eliminata introducendo un sistema di promozione fiscale delle misure di risparmio energetico che preveda un disciplinamento uniforme per i risanamenti e le nuove costruzioni sostitutive. Per essere privilegiate fiscalmente le nuove costruzioni sostitutive deducibili dovranno ovviamente soddisfare standard energetici minimi elevati.
La realizzazione di nuove costruzioni ecologicamente ed economicamente ragionate rappresentano un fattore importante per uno sviluppo sostenibile del parco edilizio in Svizzera. Le misure di risanamento pongono necessariamente dei limiti alla realizzazione delle migliorie auspicate sul piano energetico. Migliorando gli standard energetici per le nuove costruzioni sostitutive, il maggior consumo di energia grigia dovuto ai lavori di demolizione, realizzazione e costruzione può essere ammortizzato nell'arco di quindici a vent'anni.
Dal punto di vista pianificatorio, la realizzazione di nuove costruzioni sostitutive è una soluzione giudiziosa, poiché concorre alla concentrazione degli edifici all'interno degli insediamenti. I lavori di demolizione e ricostruzione consentono di aumentare la volumetria degli edifici. In media, da ogni alloggio demolito ne sorgono due nuovi. Rispettivamente, con la realizzazione di nuove costruzioni sostitutive, da ogni metro quadrato di superficie abitativa se ne ottengono tre.
Un possibile argomento contrario all'adeguamento della legislazione tributaria consiste nella disparità di trattamento che si crea rispetto alle nuove costruzioni realizzate su terreni non ancora edificati. Tuttavia, queste ultime presentano già altri vantaggi (nessuna demolizione, più opzioni possibili).
Per riuscire a ottenere la concentrazione degli insediamenti voluta dalla nuova legge sulla pianificazione del territorio, occorre promuovere le nuove costruzioni sostitutive.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'orientamento materiale della mozione è identico alla mozione 13.3119, che il Consiglio federale nel suo parere del 22 maggio 2013 aveva proposto di respingere. Il Consiglio degli Stati ha aderito a questo punto di vista e nella sessione estiva 2013 ha rigettato chiaramente l'intervento. Il Consiglio federale mantiene la sua posizione contraria. I principali argomenti da allora sono rimasti invariati.
Il diritto vigente prevede che per gli immobili facenti parte della sostanza privata i costi di investimento destinati al risparmio energetico e alla protezione dell'ambiente possano essere dedotti nella misura in cui riguardano l'installazione di nuovi elementi di costruzione o di impianti in edifici esistenti nonché la sostituzione di quelli vecchi. Le stesse spese non danno invece diritto a deduzione se sono operate per nuove costruzioni, poiché in tal caso si tratta di costi d'investimento non deducibili. Ai fini di questa distinzione è irrilevante che si tratti di un edificio costruito per la prima volta o di una costruzione destinata a sostituire un vecchio edificio demolito. Nella giurisprudenza degli ultimi anni, il Tribunale federale ha operato alcune precisazioni a questo riguardo (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_63/2010 del 6 luglio 2010 e 2C_666/2012 del 18 dicembre 2012). I lavori di costruzione consecutivi alla demolizione sostanziale di un edificio sono considerati un risanamento generale, equivalente in pratica a una nuova costruzione. Pertanto, dal punto di vista fiscale le relative spese non costituiscono un aumento di valore, bensì costi di produzione. Questo è in particolare il caso quando vengono demolite e ricostruite diverse facciate, oppure se un edificio viene sventrato per creare una nuova ripartizione degli spazi interni. Anche la realizzazione di una costruzione che sostituisce un edificio preesistente è considerata una nuova costruzione, con la quale viene creato un valore nuovo. In questo senso, anche le spese di ricostruzione configurano costi d'investimento non deducibili.
In ultima analisi, per quanto riguarda le nuove costruzioni sostitutive, se la mozione venisse accolta le spese sostenute per nuove parti sostanziali dell'edificio sarebbero fiscalmente deducibili. Tale possibilità di deduzione rappresenterebbe un chiaro privilegio rispetto agli edifici di nuova costruzione. Nell'ottica del principio dell'uguaglianza giuridica, questa disparità nel trattamento fiscale non sarebbe giustificabile. Il disciplinamento fiscale speciale espressamente voluto a suo tempo dal legislatore federale a favore di determinati investimenti che creano aumenti di valore (misure di risparmio energetico ed ecologiche) comporta inevitabilmente difficoltà di delimitazione e di rispetto dell'uguaglianza giuridica. L'applicazione delle deduzioni extra fiscali alle nuove costruzioni sostitutive comporterebbe ben presto la rivendicazione di una loro estensione a tutte le nuove costruzioni.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.