13.3909 · Mozione · 2013-09-27
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sospendere la collaborazione delle istituzioni svizzere con la National Security Agency (NSA) statunitense ed eventuali organizzazioni partner della NSA finché sarà fatta trasparenza sulla forma attuale delle attività della NSA in Svizzera segnatamente sul rilevamento e sull'utilizzo dei dati in e sulla Svizzera nonché su persone e imprese svizzere.
Il Consiglio federale è altresì invitato a verificare la compatibilità con la nostra legislazione e in particolare con il Codice penale, delle attività di servizi segreti esteri sul territorio svizzero e/o contro istituzioni svizzere e di vietarle in caso di illiceità. Inoltre il Consiglio federale è incaricato di presentare misure volte a rafforzare la vigilanza parlamentare sulle attività dei servizi informazioni svizzeri.
Begründung
Il servizio segreto statunitense NSA e altri servizi segreti quali il servizio segreto britannico GCHQ hanno spiato Stati e istituzioni a livello mondiale. Non vi è ancora alcuna trasparenza sulle dimensioni dello spionaggio e sulle sue conseguenze economiche e politiche. Nel frattempo si è saputo che ci sono stati anche contatti tra il Servizio delle attività informative della Confederazione e la NSA (cfr. "Schweiz am Sonntag" del 22 settembre 2013). Nonostante le ripetute richieste, il pubblico non è informato sulle dimensioni delle attività della NSA. Questo clima di segretezza è una minaccia per l'indipendenza della Svizzera, la nostra sovranità e l'economia. Pertanto la collaborazione con la NSA va sospesa finché sia fatta piena trasparenza sulle sue attività in Svizzera. Inoltre le sue attività devono essere esaminate per quanto concerne la violazione delle leggi svizzere. Se dovessero apparire fatti di rilevanza penale l'organizzazione dovrà essere vietata.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
In linea di principio il Consiglio federale non ritiene opportuno sospendere la collaborazione con i servizi informazioni esteri.
Le basi legali vigenti accordano alle autorità il necessario margine di manovra per individuare qualsiasi attività di spionaggio, per adottare misure preventive o per sporgere denuncia penale.
Se si sospettano attività di spionaggio, il Ministero pubblico della Confederazione può avviare un procedimento penale previa autorizzazione del Consiglio federale. L'avamprogetto della nuova "legge federale sulla collaborazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera" non prevede nuove sanzioni penali che non siano già previste dagli articoli vigenti del Codice penale. La nuova legge ha segnatamente lo scopo di precisare meglio il campo d'applicazione dell'articolo 271 del Codice penale. Entro la fine dell'anno il Consiglio federale prenderà conoscenza dei risultati della consultazione, sulla base dei quali deciderà i prossimi passi da intraprendere. La nuova legge sul servizio informazioni (LSI), la cui procedura di consultazione si è conclusa, mira invece ad aumentare in futuro con ulteriori misure per la ricerca di informazioni soggette ad autorizzazione le probabilità di identificare tempestivamente le attività di spionaggio.
Se dei servizi informazioni esteri agiscono legalmente in Svizzera, ciò avviene a conoscenza e con il consenso del Servizio delle attività informative della Confederazione il quale, sulla base dell'articolo 24 capoverso 5 dell'ordinanza sul Servizio delle attività informative della Confederazione, presenta un rapporto all'attenzione del capo del DDPS. Tale rapporto è sottoposto per conoscenza alla Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali.
Dal 2010 il DDPS ha sviluppato gradualmente e in funzione delle esigenze la vigilanza sulle attività informative. Con la nuova LSI tale attività sarà disciplinata a livello di legge. Infine, il Consiglio federale è del parere che con la creazione della Delegazione delle Commissioni della gestione per sorvegliare l'attività nel settore dei servizi delle attività informative e il conferimento di competenze speciali a tale delegazione sulla base dell'articolo 53 della legge federale sull'Assemblea federale il legislatore ha previsto un disciplinamento sufficiente dell'alta vigilanza parlamentare.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.