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13.3912 · Mozione · 2013-09-27

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica della legge sugli stranieri (LStr) e della legge sull'asilo (LAsi) che adempia le seguenti disposizioni:

1. le persone che violano le disposizioni penali di questa legge sono identificate;

2. anche le false generalità sono registrate nel casellario giudiziale.

Begründung

Proprio le persone che soggiornano illegalmente in Svizzera commettono reati in misura di gran lunga superiore alla media. Purtroppo i richiedenti l'asilo non sono identificati sistematicamente in caso di violazioni del diritto in materia di stranieri, sebbene ciò sia ammissibile secondo il Codice di procedura penale. L'identificazione, e soprattutto il rilevamento del DNA, è però di fondamentale importanza per far luce su crimini e delitti.

Le domande d'asilo sono spesso presentate fornendo false generalità. In assenza di documenti d'identità, il richiedente l'asilo è registrato con questi dati. Se commette un reato, questo è registrato nel casellario giudiziale sotto le false generalità. Se, in occasione di una successiva domanda d'asilo, la persona cambia identità o se il richiedente l'asilo trova, ad esempio, una cittadina svizzera disposta a sposarlo, i documenti d'identità con le vere generalità ricompaiono come d'incanto. Da questo momento in poi la persona è registrata sotto le effettive generalità, ma nel casellario giudiziale i vecchi e i nuovi dati non vengono unificati. Se l'ex richiedente l'asilo si fa rilasciare un estratto del casellario giudiziale con le sue effettive generalità (p. es. per la naturalizzazione agevolata), i vecchi precedenti non sono visibili.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Registrazione segnaletica in caso di violazione delle disposizioni penali della legge federale sugli stranieri (LStr) o della legge sull'asilo (LAsi):

Il prelievo del DNA durante un procedimento penale va limitato ai casi in cui è necessario per far luce su un crimine o un delitto (cfr. art. 3 cpv. 1 della legge sui profili del DNA; RS 363). Di norma non dovrebbe essere necessario prelevare un campione di DNA per far luce su una violazione del diritto in materia di stranieri. Il prelievo del DNA in seguito a una condanna penale è finora limitato a reati gravi (cfr. art. 5 della legge sui profili del DNA). Un obbligo generale di prelevare il DNA in caso di infrazioni al diritto in materia di stranieri appare pertanto sproporzionato.

Se l'obiettivo consiste nel permettere l'identificazione della persona in un procedimento penale successivo, vi sono altre misure quali, per esempio, la registrazione delle impronte digitali, che costituiscono ingerenze meno gravi nei diritti della personalità degli interessati. Attualmente le impronte di tutti i richiedenti l'asilo sono già rilevate sistematicamente e salvate per dieci anni nella banca dati nazionale delle impronte digitali AFIS. Durante questo periodo tutte le richieste di identificazione di persone e tracce rinvenute sul luogo di un reato tramite impronte digitali sono comparate anche con i dati del settore dell'asilo. Nel 2012 sono stati effettuati 207 000 controlli delle impronte digitali su mandato della polizia, del corpo delle guardie di confine e dell'Ufficio federale della migrazione (settore dell'asilo e dei visti).

Registrazione di false generalità nel casellario giudiziale:

Attualmente è già possibile annotare nel casellario giudiziale (Vostra) generalità divergenti e stabilire collegamenti tra le diverse identità (allegato I dell'ordinanza sul casellario giudiziale; RS 331). Il problema risiede tuttavia nel fatto che le nuove identità e i cambiamenti d'identità non sono sempre notificati a Vostra. Le autorità - ad esempio le autorità di stato civile o quelle competenti in materia di stranieri - non sanno se l'interessato è già registrato in Vostra. Il Consiglio federale ha riconosciuto il problema e intende risolverlo introducendo il numero d'assicurato AVS (NAVS13; art. 50c LAVS) a fini d'identificazione anche nel casellario giudiziale. Le autorità collegate a Vostra devono poter utilizzare la banca dati UPI, in cui sono gestiti gli attributi identificativi del numero d'assicurato.

Vostra deve essere riprogrammato rendendo possibile la ricerca di dati penali anche in base al numero AVS attribuito (NAVS13). La ricerca preliminare di persone nella banca dati (UPI) presenta il vantaggio decisivo che in tale sede gli identificativi principali sono aggiornati costantemente, poiché le corrispondenti modifiche devono essere notificate. I precedenti penali delle persone a cui è attribuito un NAVS13 - come ad esempio i richiedenti l'asilo - potranno essere trovati in Vostra, anche se nel frattempo hanno cambiato le loro generalità. Sono inoltre previste sincronizzazioni periodiche tra Vostra e UPI al fine di aggiornare i dati.

Le necessarie modifiche del Codice penale sono state poste in consultazione insieme alla legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi. Il Consiglio federale prevede di adottare il pertinente messaggio ancora nel corso di quest'anno. Tale richiesta della mozione è pertanto sostanzialmente soddisfatta. Non è necessario modificare la legge federale sugli stranieri o la legge sull'asilo.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.